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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23356/2024 del 29/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta su una somma corrisposta alla cessazione del rapporto di lavoro come incentivo all'esodo volontario, sostenendo che dovesse applicarsi il regime agevolato previsto dall'abrogato art. 19, comma 4-bis, TUIR, reso ultrattivo dall'art. 36, comma 23, del D.L. n. 223 del 2006. Secondo il ricorrente, i requisiti richiesti dalla legge erano soltanto due: il superamento dell'età prevista e la cessazione in attuazione di atti o accordi con data certa anteriore al 4 luglio 2006; non era invece necessario che la cessazione del rapporto avvenisse entro il termine finale del piano aziendale di esodo. Contestava inoltre che la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 16 febbraio 2007 potesse vincolare il contribuente. La CTR aveva respinto il ricorso ritenendo decisivo che la cessazione fosse avvenuta dopo il 31 dicembre 2006, termine finale del piano, e che la circolare fosse rilevante. In cassazione il contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 4-bis, TUIR e dell'art. 36, comma 23, D.L. n. 223 del 2006, sostenendo che la CTR avesse interpretato erroneamente i presupposti dell'agevolazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ma ha corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c. Ha chiarito che l'agevolazione dell'abrogato art. 19, comma 4-bis, TUIR, resa ultrattiva dall'art. 36, comma 23, D.L. n. 223 del 2006, si applica in via alternativa solo se: il rapporto è cessato entro il 3 luglio 2006, oppure la cessazione successiva è avvenuta in attuazione di atti o accordi con data certa anteriore al 4 luglio 2006. Nel caso concreto, dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso risultava che il rapporto era cessato nel 2007 e che l'adesione al piano era stata espressa il 31 luglio 2006, quindi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge. Per tale ragione il contribuente non poteva beneficiare dell'aliquota dimezzata. La Corte ha quindi confermato il rigetto dell'istanza di rimborso e ha condannato il ricorrente alle spese, dando atto altresì dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 4-bis, D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori che abbiano superato l’età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini [...] l’imposta si applica con l’aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto

    La disposizione, pur abrogata, è applicabile ratione temporis e viene resa ultrattiva nei limiti previsti dalla disciplina transitoria; l'agevolazione richiede i presupposti testuali e non può essere estesa oltre i casi previsti dalla legge.

  • art. 36, comma 23, D.L. n. 223 del 2006, conv. in L. n. 248 del 2006

    Rende ultrattivo il previgente art. 19, comma 4-bis, TUIR in due ipotesi alternative e non concorrenti: rapporti cessati entro il 3 luglio 2006 oppure cessati dopo tale data in attuazione di atti o accordi con data certa anteriore al 4 luglio 2006.

  • art. 19, comma 1, lettera g), D. Lgs. n. 546 del 1992

    È la norma processuale richiamata per il ricorso avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la base del rito camerale in cassazione.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    Consente alla Corte di correggere la motivazione della decisione impugnata mantenendone fermo il dispositivo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il regime agevolato sull'incentivo all'esodo previsto dall'abrogato art. 19, comma 4-bis, TUIR opera solo nei limiti della disciplina transitoria e richiede alternativamente la cessazione del rapporto entro il termine fissato dalla legge o, se successiva, l'esistenza di atti o accordi con data certa anteriore alla nuova disciplina.
  • Chi chiede il rimborso dell'IRPEF su somme corrisposte per incentivo all'esodo deve provare sia la natura dell'erogazione sia la ricorrenza puntuale dei presupposti temporali richiesti dalla norma agevolativa.
  • La data di adesione al piano di esodo rileva ai fini dell'applicazione del beneficio soltanto se collocata prima dell'entrata in vigore della disciplina restrittiva; un'adesione successiva esclude l'ultrattività del regime favorevole.
  • La Corte di cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata, mantenendo fermo il dispositivo, quando il risultato finale è comunque giuridicamente corretto per diversa ragione assorbente.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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