Cassazione Civile, Ordinanza n. 32430/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Consorzio, confermando così la decisione di merito che aveva riconosciuto al lavoratore le differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori di capo servizio. Ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente addetto all'ufficio stampa di un ente pubblico regionale, al quale era stato conferito un incarico riconducibile al profilo di capo servizio a decorrere dal 28 febbraio 2008. Il lavoratore aveva agito per ottenere il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori e le conseguenti differenze retributive, sulla base della contrattazione collettiva regionale richiamata dall'accordo del 24 ottobre 2007, che disciplinava i profili professionali negli uffici stampa degli enti sottoposti a vigilanza e controllo della Regione. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato. Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione di norme costituzionali, dell'art. 40 d.lgs. n. 165/2001 e della disciplina regionale, sostenendo l'inapplicabilità dell'accordo del 24 ottobre 2007 perché non negoziato da ARAN e dunque illegittimo; 2) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale, deducendo che l'applicazione dell'accordo sarebbe subordinata alla stipula di contratti integrativi aziendali quadriennali; 3) ulteriore violazione di norme costituzionali e regionali, assumendo che l'accordo regionale avrebbe sostanzialmente incorporato il contratto giornalistico nazionale in elusione della sentenza costituzionale n. 189/2007, oltre a richiamare la sopravvenuta disciplina regionale del 2019. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure inammissibili, osservando che il giudicato esterno derivante da una precedente pronuncia tra le stesse parti aveva già ricostruito il quadro normativo e che, nel presente giudizio, si discuteva di mansioni svolte dal 28 febbraio 2008, quindi in un contesto in cui l'accordo del 24 ottobre 2007 era applicabile. Ha inoltre precisato che la denuncia di violazione di contratti collettivi regionali non è deducibile come violazione di legge ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. nei termini prospettati, poiché l'interpretazione di tali accordi è riservata al giudice di merito; in ogni caso, il ricorso non riproduceva integralmente il testo contrattuale, con conseguente difetto di specificità e di autosufficienza.
Norme richiamate
artt. 117, secondo comma, lettera l), 3 e 97 Cost.
Sono richiamati dal ricorrente per sostenere l'illegittimità della disciplina regionale che richiamava il contratto dei giornalisti; la Corte però non accoglie la censura, ritenendola inammissibile anche per difetto di specificità.
Invocato dal ricorrente per affermare che la contrattazione collettiva del pubblico impiego deve essere negoziata dall'ARAN; la Corte rileva che la censura è inammissibile e che, comunque, l'accordo regionale non è scrutinabile come violazione di legge nei termini dedotti.
artt. 24, 25 e 26 della legge regionale siciliana n. 10/2000
Richiamati a sostegno della pretesa inapplicabilità dell'accordo regionale; la Corte non accoglie la doglianza.
Accordo collettivo del 24.10.2007
Per la Corte è l'accordo rilevante nel periodo in controversia; la sua interpretazione, trattandosi di contratto collettivo regionale/territoriale, è riservata al giudice di merito e non è sindacabile come violazione di legge nei limiti prospettati dal ricorrente.
art. 12 preleggi
Invocato dal ricorrente come criterio ermeneutico del contratto, ma la Corte rileva che il ricorso è inammissibile per difetto di specifica riproduzione del testo contrattuale.
Richiamato per denunciare una errata interpretazione dell'accordo; la Corte osserva che, senza il testo integrale del contratto collettivo, non è possibile un controllo adeguato sull'esegesi adottata.
Utilizzato dalla Corte per ribadire che l'assimilazione del contratto collettivo nazionale alla norma di diritto riguarda i contratti nazionali, non quelli regionali o decentrati.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte afferma che la violazione e falsa applicazione di contratti collettivi è deducibile in tale forma solo per i contratti nazionali; per quelli regionali l'interpretazione è questione di fatto, sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale e delle regole di ermeneutica.
art. 366, comma 2, n. 6, c.p.c.
La mancata riproduzione integrale del contratto collettivo rende il ricorso carente di specificità e autosufficienza.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
La produzione del testo integrale del contratto collettivo è necessaria ai fini dell'ammissibilità della censura.
art. 47, comma 8, d.lgs. n. 165/2001
È richiamato per distinguere il regime di pubblicità dei contratti collettivi nazionali da quello dei contratti integrativi o territoriali.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi può essere dedotta in cassazione come violazione di legge solo per i contratti collettivi nazionali; per i contratti regionali, territoriali o integrativi l'interpretazione resta un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- Chi censura in cassazione l'interpretazione di un contratto collettivo non nazionale deve indicare specificamente le regole ermeneutiche violate e riprodurre integralmente il testo contrattuale rilevante, non essendo sufficiente la trascrizione parziale di singole clausole.
- In presenza di un giudicato esterno formatosi su una precedente decisione tra le stesse parti, il giudice di legittimità può tener conto della precedente pronuncia e della sua ricostruzione del quadro normativo per evitare contrasti tra giudicati.
- Le censure che attaccano la legittimità sostanziale di un accordo collettivo regionale, quando siano prospettate formalmente come violazioni di legge ma sostanzialmente mirino a contestarne il contenuto, sono inammissibili se non rispettano i requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione.
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