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Parere

Parere n. 759/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Buzzi Unicem s.p.a. contro la Regione autonoma della Sardegna, il Comune di Siniscola ed il Consorzio industriale della Z.I.R. per l’annullamento: a) della delibera di Giunta regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006 di approvazione del piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo; b) del decreto del Presidente della Regione n. 82 del 7 settembre con cui è stata disposta la pubblicazione della delibera giuntale n. 36/7; c) della delibera di Giunta regionale n. 22/3 del 24 maggio 2006 di adozione del piano paesaggistico; d) del decreto del Presidente della Regione n. 46 del 24 maggio 2006 con cui è stata disposta la pubblicazione della delibera Giuntale n. 22/3.

Giustizia amministrativa201207474

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione delle delibere e dei decreti regionali relativi all’adozione e all’approvazione del Piano paesaggistico regionale della Sardegna – primo ambito omogeneo.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La società ricorrente, proprietaria e gestore di uno stabilimento industriale nella Zona industriale di interesse regionale del Comune di Siniscola, ha impugnato gli atti di adozione e approvazione del Piano paesaggistico regionale, deducendo violazioni dell’iter procedimentale previsto dalla legislazione regionale, illegittima costituzione degli organi incaricati della predisposizione del piano, mancato esame delle osservazioni da parte della Giunta, omessa cooperazione tra amministrazioni, incompetenza della Giunta regionale, mancata intesa tra Regione e Comuni e erronea inclusione della zona industriale e di parte della proprietà aziendale in ambiti paesaggistici costieri sottoposti a massima tutela. La questione preliminare esaminata dal Consiglio di Stato ha riguardato la sussistenza dell’interesse a ricorrere, sia al momento della proposizione del ricorso sia al momento della decisione. La Regione ha eccepito che l’interesse fosse meramente ipotetico ed eventuale. La ricorrente, nonostante i ripetuti solleciti della Sezione, non ha confermato la permanenza dell’interesse né ha fornito elementi puntuali circa una lesione attuale e concreta.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di interesse, precisando che nel ricorso straordinario, come nel processo amministrativo, legittimazione e interesse a ricorrere devono sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere fino alla decisione. L’interesse deve consistere in un vantaggio pratico, concreto, personale e attuale derivante dall’eventuale accoglimento del ricorso; non è sufficiente l’interesse alla mera restaurazione della legalità o all’ottenimento di una pronuncia di principio utilizzabile in futuro. Nel caso concreto, la società aveva prospettato un danno solo possibile, collegato alla presunta incertezza delle norme tecniche di attuazione e della cartografia del Piano paesaggistico, nonché all’eventualità di una futura interpretazione amministrativa lesiva. Tale prospettazione non dimostrava una lesione attuale e concreta. La mancata risposta ai reiterati inviti della Sezione a confermare l’interesse alla decisione ha inoltre corroborato l’assenza di un interesse effettivo alla definizione del gravame. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito i singoli motivi di illegittimità e ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse.

Osservazioni

Interesse a ricorrere

L’interesse al ricorso deve consistere in un vantaggio pratico e concreto, personale e attuale, conseguibile mediante l’annullamento dell’atto impugnato; deve sussistere sia al momento della proposizione del ricorso sia al momento della decisione.

Lesione meramente possibile e ipotetica

La prospettazione di un danno eventuale, fondato sull’incertezza delle norme tecniche di attuazione e della cartografia del piano e sulla possibile futura interpretazione amministrativa, non integra un interesse attuale e concreto all’annullamento.

Mancata conferma della permanenza dell’interesse

La mancata risposta della ricorrente ai ripetuti solleciti della Sezione diretti a verificare la permanenza dell’interesse alla decisione costituisce elemento ulteriore a sostegno dell’assenza di un interesse effettivo.

Inammissibilità delle pronunce di principio

Non è ammissibile un ricorso volto esclusivamente a ottenere una pronuncia di principio, utilizzabile all’occorrenza in futuro, senza una lesione attuale e concreta della posizione giuridica del ricorrente.

Norme richiamate

  • d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della pianificazione paesaggistica e agli obblighi di cooperazione tra amministrazioni; il merito delle relative censure non è stato esaminato per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato quale norma che richiede l’interesse ad agire, applicabile anche al processo amministrativo e al ricorso straordinario mediante rinvio esterno.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Costituisce la base del rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile, tra cui l’art. 100 c.p.c.

  • l. reg. Sardegna n. 8 del 2004

    Richiamata dalla ricorrente con riferimento alla scansione procedimentale e alla costituzione degli organi incaricati della predisposizione del piano; le relative censure non sono state esaminate nel merito.

  • l. reg. Sardegna n. 31 del 1998

    Richiamata dalla ricorrente in relazione alla costituzione del Comitato scientifico e dell’ufficio del piano; la questione è rimasta assorbita dall’inammissibilità.

  • art. 11, comma 3, l. reg. Sardegna n. 45 del 1989

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all’esame delle osservazioni al piano; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.

  • l. reg. Sardegna 13 luglio 2020, n. 21

    Richiamata nel quadro dell’evoluzione normativa sopravvenuta in materia di pianificazione paesaggistica; il parere ricorda che la Corte costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in varie parti.

  • art. 3 dello Statuto speciale della Regione Sardegna

    Richiamato quale parametro della sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 2021, n. 257, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della l. reg. Sardegna n. 21 del 2020.

  • art. 117, comma 2, lett. s, Cost.

    Richiamato quale parametro statale in materia di tutela dell’ambiente e dei beni culturali, anche in connessione con il principio di leale collaborazione, nelle sentenze della Corte costituzionale citate dal parere.

  • art. 9 Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale in materia di tutela del paesaggio nella sentenza della Corte costituzionale 28 gennaio 2022, n. 24.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, come nel processo amministrativo, l’interesse a ricorrere è una condizione dell’azione che deve sussistere tanto al momento della proposizione del ricorso quanto al momento della decisione.
  • L’interesse a ricorrere richiede un vantaggio pratico, concreto, personale e attuale derivante dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione; non è sufficiente l’interesse astratto al ripristino della legalità amministrativa.
  • La prospettazione di una lesione meramente possibile, subordinata a una futura interpretazione dell’atto amministrativo o a un’eventuale applicazione ritenuta sfavorevole, non integra un interesse attuale e concreto all’impugnazione.
  • Il ricorrente deve fornire la prova della sussistenza dell’interesse ad agire e della sua permanenza sino alla decisione; la mancata risposta ai solleciti istruttori diretti a verificarne la persistenza può confermare l’assenza di un interesse effettivo.
  • È inammissibile il ricorso diretto esclusivamente a ottenere una pronuncia di principio, destinata a essere utilizzata in futuro e all’occorrenza, senza una controversia caratterizzata da una lesione attuale e concreta.

Impugnazione del Piano paesaggistico regionale della Sardegna

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società industriale contro la Regione autonoma della Sardegna, il Comune di Siniscola e il Consorzio industriale della Z.I.R. L’impugnazione aveva ad oggetto gli atti regionali di adozione e approvazione del Piano paesaggistico regionale – primo ambito omogeneo, nonché i relativi decreti di pubblicazione.

Premesse e posizione della ricorrente

La società ricorrente gestisce dal 1978 uno stabilimento per la produzione di leganti idraulici situato nella Zona industriale di interesse regionale del Comune di Siniscola. Secondo la prospettazione iniziale, il piano avrebbe ridefinito i confini della zona industriale e attribuito alle aree aziendali caratteristiche diverse da quelle preesistenti, rendendo difficoltosi l’ampliamento e l’aggiornamento degli impianti e lo sviluppo dell’attività estrattiva della cava di calcare.

La società aveva inoltre contestato l’inclusione di parte della zona industriale e di tratti della propria proprietà nell’ambito del Monte Albo, prospettando una possibile violazione della disciplina statale in materia di tutela paesaggistica.

Motivi dedotti

La ricorrente aveva censurato:

  • il mancato rispetto della sequenza cronologica delle fasi procedimentali prevista dalla legislazione regionale;
  • l’istituzione del Comitato scientifico e dell’ufficio del piano in asserita violazione della normativa regionale;
  • l’esame delle osservazioni da parte del Comitato scientifico anziché della Giunta regionale;
  • l’omessa cooperazione tra amministrazioni pubbliche prevista dal d.lgs. n. 42 del 2004;
  • l’incompetenza della Giunta regionale, ritenendo attribuita la competenza al Consiglio regionale;
  • la mancata intesa tra Regione e Comuni;
  • l’erronea inclusione della zona industriale in ambiti paesaggistici costieri sottoposti a massima tutela e il difetto di motivazione di tale scelta.

Verifica dell’interesse alla decisione

Nel corso del procedimento la Sezione ha adottato più pareri interlocutori e ha rivolto ripetuti solleciti alla ricorrente affinché confermasse la permanenza dell’interesse alla decisione e fornisse gli elementi istruttori necessari. La società non ha riscontrato tali richieste.

A seguito del parere interlocutorio del 3 dicembre 2024, il Ministero della cultura e la Regione Sardegna hanno esaminato l’evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia di pianificazione paesaggistica. La Regione, con relazione del 13 giugno 2025, ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e ha controdedotto sui motivi di merito.

Interesse a ricorrere

Il Consiglio di Stato ha ricordato che anche nel ricorso straordinario le condizioni dell’azione sono la legittimazione ad agire e l’interesse a ricorrere. L’interesse deve permanere sino alla decisione e deve consistere in un vantaggio pratico, concreto, personale e attuale conseguibile attraverso l’accoglimento dell’impugnazione.

Il processo amministrativo non è una giurisdizione di diritto oggettivo diretta al mero ripristino della legalità astratta. È invece finalizzato alla tutela di una posizione giuridica direttamente, concretamente e attualmente lesa da un provvedimento amministrativo.

Il Collegio ha richiamato l’art. 100 c.p.c., applicabile al processo amministrativo e al ricorso straordinario in virtù dell’art. 39, comma 1, c.p.a., sottolineando che spetta alla parte ricorrente fornire la prova dell’interesse ad agire.

Applicazione al caso concreto

Secondo il Consiglio di Stato, l’interesse dedotto dalla società sin dalla proposizione del ricorso era collegato soltanto alla possibilità di un danno futuro. La lesione prospettata dipendeva dall’asserita incertezza delle norme tecniche di attuazione e della cartografia del piano e dall’eventualità che l’amministrazione interpretasse tali elementi in senso sfavorevole.

Una simile prospettazione non dimostra una lesione attuale e concreta. La società non ha inoltre fornito, nel corso del procedimento, elementi specifici dai quali desumere la permanenza dell’interesse alla decisione. La sua mancata risposta ai reiterati solleciti della Sezione ha costituito un ulteriore elemento confermativo dell’assenza di un interesse effettivo.

Esito

Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito le censure relative alla procedura di formazione del piano, alla competenza degli organi regionali, alla cooperazione istituzionale e alla classificazione paesaggistica delle aree. Ha ritenuto che il ricorso fosse carente sin dall’origine del requisito dell’interesse attuale e concreto all’annullamento del Piano paesaggistico regionale.

È stata inoltre esclusa la possibilità di riconoscere un interesse alla sola pronuncia di principio, utilizzabile in futuro nell’eventualità di una diversa interpretazione delle norme tecniche di attuazione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieVincoli e piani paesaggisticiPiani regolatori e variantiRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiBeni culturali e paesaggioUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesseRiparto di giurisdizione

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