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Parere

Parere n. 751/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Giacomo Locatelli contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (ora Ministero dell’università e della ricerca), il Cineca - Consorzio Interuniversitario, l’Università degli Studi di Padova e nei confronti della signora Anna Perazzolo: 1.per l’annullamento - del provvedimento, non noto nei suoi estremi, emesso all'esito della sua partecipazione alle "prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2014/2015", dal quale risulta la sua mancata ammissione al corso di laurea in Medicina e chirurgia presso l'Università di Padova o, comunque, presso quelle successivamente indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale, e per la conseguente declaratoria del suo diritto ad iscriversi ai suddetti corsi; - della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il 12 maggio 2014, secondo le indicazioni di cui all'allegato 2 del D.m. 5 febbraio 2014, n. 85, nonché i relativi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non è collocato in posizione utile alla immatricolazione presso l'Università indicata al punto che precede o comunque presso quelle successivamente indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale, nonché, per quanto di ragione, di tutti i provvedimenti in essa richiamati o menzionati; - di tutti i provvedimenti presupposti e/o conseguenti ed in particolare: del decreto ministeriale 5 febbraio 2014, n. 85, recante le "Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale 2014/2015"; del decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 220, recante "Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e Chirurgia a.a. 2014/2015"; del decreto ministeriale 7 marzo 2014, n. 218, recante "Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi dentaria a.a. 2014/2015"; del bando di concorso per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico delle facoltà di Medicina e chirurgia; degli atti di pubblicazione dei punteggi del 22 aprile 2014; della graduatoria pubblicata il 12 maggio 2014, nella parte in cui non risulta utilmente collocato; dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula; della documentazione di concorso distribuita dal C.I.N.E.C.A. e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale; 2. nonché per l'accertamento del suo diritto di essere ammesso ai corsi di laurea di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta; 3. per la condanna in forma specifica all' adozione del provvedimento di ammissione al corso di laurea di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria - a.a. 2014/2015

Giustizia amministrativa201401796

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione degli atti della procedura nazionale di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2014/2015, con domanda di ammissione, risarcimento e condanna in forma specifica.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di mancata ammissione, la graduatoria nazionale e i relativi scorrimenti, nonché gli atti presupposti della procedura selettiva, inclusi i decreti ministeriali relativi alle modalità della prova e alla determinazione dei posti disponibili, deducendo plurime violazioni costituzionali, legislative, regolamentari ed europee, oltre a eccesso di potere. Le censure riguardavano, tra l’altro, la segretezza e l’anonimato delle prove, la trasparenza e la par condicio, i criteri selettivi, la gestione della procedura, la determinazione del fabbisogno e dei posti disponibili e l’affidamento a CINECA del supporto tecnico-informatico. Dopo l’accoglimento cautelare dell’istanza, con ammissione temporanea alla frequenza dei corsi, il ricorrente ha dapprima chiesto la cessazione della materia del contendere, rappresentando l’avvenuta immatricolazione e il consolidamento della posizione mediante il superamento di esami. L’Università ha poi comunicato che la carriera era cessata per rinuncia agli studi presentata il 30 maggio 2019. Infine, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla trattazione dell’affare, avendo intrapreso e concluso una diversa carriera universitaria.

Il parere

La Sezione ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione non esamina nel merito le singole censure, poiché il ricorrente ha espressamente dichiarato di non avere più interesse alla trattazione del ricorso e tale dichiarazione, alla luce della diversa carriera universitaria intrapresa e conclusa, esclude la permanenza di un interesse concreto e attuale alla decisione. La Sezione ha richiamato il principio dispositivo, ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse

Il ricorrente ha dichiarato espressamente di non avere più interesse alla trattazione dell’affare, avendo intrapreso una diversa carriera universitaria e conseguito la relativa laurea. Tale dichiarazione comporta l’improcedibilità del ricorso, senza esame delle censure di merito.

Principio dispositivo nel ricorso straordinario

La sopravvenuta carenza di interesse è stata rilevata in applicazione del principio dispositivo, ritenuto operante anche nell’ambito del rimedio giustiziale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    deposito diretto in Consiglio di Stato

    La disposizione è richiamata quale base procedurale del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • d.P.R. 1199/1971

    ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

    Il rimedio giustiziale è considerato soggetto al principio dispositivo, con conseguente improcedibilità in caso di sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente.

  • artt. 3, 9, 33, 34 e 97 Cost.

    Richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure di violazione dei principi di uguaglianza, cultura, istruzione, imparzialità e buon andamento; le relative questioni non sono state esaminate per l’improcedibilità.

  • legge n. 264/1999

    Richiamata dal ricorrente in relazione all’accesso programmato ai corsi universitari; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • d.m. 5 febbraio 2014, n. 85

    Atto recante le modalità e i contenuti delle prove di ammissione per l’anno accademico 2014/2015, impugnato dal ricorrente; la legittimità dell’atto non è stata valutata.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 220

    Atto relativo alla determinazione dei posti disponibili per Medicina e chirurgia, impugnato dal ricorrente; la questione è rimasta assorbita dall’improcedibilità.

  • d.m. 7 marzo 2014, n. 218

    Atto relativo alla determinazione dei posti disponibili per Odontoiatria e protesi dentaria, impugnato dal ricorrente; la questione è rimasta assorbita dall’improcedibilità.

  • art. 6-ter d.lgs. 502/1992

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla rilevazione del fabbisogno di professionalità; non esaminato nel merito.

  • Direttiva 93/16/CEE

    Richiamata dal ricorrente a sostegno delle censure relative alla formazione medica e ai criteri di accesso; non esaminata nel merito.

  • Direttiva 2006/123/CE

    Richiamata dal ricorrente in relazione al mercato interno dei servizi; non esaminata nel merito.

  • d.lgs. 163/2006

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di concorrenza, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità nell’affidamento del servizio di supporto tecnico-informatico a CINECA; la questione non è stata esaminata.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la sopravvenuta perdita dell’interesse concreto e attuale alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso.
  • La dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla trattazione, accompagnata da circostanze oggettive incompatibili con l’utilità della decisione, è idonea a fondare la pronuncia di improcedibilità.
  • Il principio dispositivo opera anche nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; pertanto, il Consiglio di Stato non procede all’esame del merito quando il ricorrente non mantiene un interesse alla definizione della controversia.

Impugnazione della procedura di accesso programmato a Medicina e odontoiatria

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un candidato alla procedura nazionale di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2014/2015, presso l’Università degli Studi di Padova e le altre sedi indicate nella domanda.

Il ricorrente aveva chiesto l’annullamento del provvedimento di mancata ammissione, della graduatoria nazionale nominativa pubblicata il 12 maggio 2014, dei relativi scorrimenti e degli atti presupposti, tra cui il d.m. 5 febbraio 2014, n. 85, il d.m. 10 marzo 2014, n. 220 e il d.m. 7 marzo 2014, n. 218. Aveva inoltre domandato l’accertamento del diritto all’ammissione, il risarcimento dei danni e la condanna in forma specifica all’adozione del provvedimento di ammissione.

Motivi dedotti

Il ricorrente aveva articolato plurime censure, riguardanti:

  • la violazione della segretezza delle prove e dell’anonimato dei candidati;
  • la lesione dei principi di trasparenza, par condicio, imparzialità e buon andamento;
  • l’illegittimità dei criteri selettivi e della gestione della procedura concorsuale;
  • la determinazione dei posti disponibili e la rilevazione del fabbisogno di professionalità sanitarie;
  • la violazione della legge n. 264/1999, delle disposizioni costituzionali in materia di istruzione e dei principi europei richiamati nel ricorso;
  • l’illegittimità dell’affidamento a CINECA del servizio di supporto tecnico-informatico connesso alla procedura.

Fase cautelare e sviluppi successivi

Con parere interlocutorio n. 3506/2014 del 12 novembre 2014, la Sezione Seconda aveva accolto l’istanza cautelare, ammettendo temporaneamente il ricorrente alla frequenza dei corsi di laurea in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria e chiedendo al Ministero l’invio della relazione istruttoria.

La relazione non era stata trasmessa. La Sezione Prima, cui l’affare era stato successivamente riassegnato, aveva quindi reiterato la richiesta istruttoria nel 2024 e chiesto alle parti di comunicare l’eventuale persistenza dell’interesse alla definizione del giudizio.

Il difensore del ricorrente aveva inizialmente rappresentato che, dopo l’ammissione cautelare, l’interessato si era immatricolato e aveva sostenuto esami dei primi due anni, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Le successive informazioni dell’Università degli Studi di Padova hanno però attestato che la carriera universitaria era cessata per irrevocabile rinuncia agli studi presentata il 30 maggio 2019.

Sopravvenuta carenza di interesse

A seguito di un ulteriore sollecito istruttorio, la Sezione ha invitato il ricorrente a presentare eventuali osservazioni, avvisandolo che, in mancanza, il ricorso sarebbe stato dichiarato improcedibile.

Con nota del 17 marzo 2026, il difensore ha dichiarato che il ricorrente non aveva più interesse alla trattazione dell’affare, poiché aveva intrapreso una diversa carriera universitaria e conseguito una laurea in altra disciplina.

Decisione della Sezione

La Sezione Prima ha ritenuto che tale dichiarazione imponesse la pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione è stata adottata in applicazione del principio dispositivo, espressamente ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Consiglio di Stato non ha quindi esaminato le numerose censure rivolte alla procedura di ammissione, alla graduatoria, ai decreti ministeriali, alla determinazione dei posti disponibili e all’affidamento del supporto tecnico-informatico a CINECA. Il parere si è limitato alla definizione processuale dell’affare, dichiarando il ricorso improcedibile per il venir meno dell’interesse concreto e attuale alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaAccesso programmato ai corsi universitari
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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