L.R. Sardegna 8/2004
Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Sardegna n. 8/2004 introduce misure urgenti e transitorie per la tutela del territorio costiero e disciplina l’adozione del Piano Paesaggistico Regionale, i relativi procedimenti, gli studi di compatibilità paesistico-ambientale, le limitazioni edilizie nelle fasce costiere e norme speciali per le zone turistiche e gli interventi pubblici. Le misure di salvaguardia avevano durata massima di 18 mesi o fino all’approvazione del PPR.
Salvaguardia paesaggistica e Piano paesaggistico regionale della Sardegna
Salvaguardia paesaggistica e pianificazione del territorio in Sardegna
La legge regionale disciplina, per la Regione autonoma della Sardegna, una fase urgente e provvisoria di tutela paesaggistica e di governo del territorio costiero, in vista dell’adozione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR). Il testo consolida sia le regole di salvaguardia temporanea sia i criteri procedurali e tecnici per la pianificazione urbanistica e paesaggistica.
Piano Paesaggistico Regionale
La Giunta regionale è tenuta ad adottare il PPR entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge. Il Piano è qualificato come principale strumento della pianificazione territoriale regionale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e costituisce il quadro di riferimento e di coordinamento per lo sviluppo sostenibile dell’intero territorio regionale, per gli atti di programmazione e pianificazione regionale, provinciale e locale.
In sede di prima applicazione, il PPR può essere proposto, adottato e approvato per ambiti territoriali omogenei. Il Piano assume i contenuti previsti dalla disciplina statale di settore.
Procedura di formazione e approvazione del PPR
La proposta di PPR è pubblicata per sessanta giorni all’albo dei Comuni interessati. Entro tale periodo il Presidente della Regione svolge un’istruttoria pubblica per assicurare concertazione istituzionale e partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni per la tutela degli interessi diffusi.
Entro trenta giorni dall’ultimo deposito chiunque può presentare osservazioni al Presidente della Regione. Decorso tale termine, la Giunta esamina le osservazioni, acquisisce il parere del Comitato tecnico regionale per l’urbanistica e delibera l’adozione del PPR, trasmettendolo al Consiglio regionale e ai Comuni interessati per la pubblicazione all’albo pretorio per quindici giorni.
La Commissione consiliare competente in materia di urbanistica esprime il proprio parere entro due mesi; acquisito il parere, la Giunta approva definitivamente il PPR entro i successivi trenta giorni. La legge consente inoltre di utilizzare, per la redazione della proposta, gli elaborati dei Piani urbanistici provinciali già approvati o in corso di approvazione.
Coordinamento con la pianificazione urbanistica e aggiornamento del Piano
Dopo l’approvazione del PPR, la Giunta regionale provvede al coordinamento e alla verifica di coerenza degli atti di programmazione e pianificazione regionale con il Piano stesso. È inoltre previsto il monitoraggio delle trasformazioni territoriali e della qualità del paesaggio ai fini dell’aggiornamento periodico del PPR.
L’Amministrazione regionale istituisce anche un Osservatorio della pianificazione urbanistica e qualità del paesaggio, in collaborazione con Università e ordini e collegi professionali interessati, per il monitoraggio e la comparazione sistematica dell’attività di pianificazione urbanistica generale e attuativa.
I Comuni devono adeguare i propri Piani urbanistici comunali alle disposizioni del PPR e approvarli entro dodici mesi dalla pubblicazione del Piano nel Bollettino ufficiale della Regione, comunque a partire dall’effettiva erogazione delle risorse finanziarie previste per sostenere le fasi di adeguamento.
Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, e comunque prima di qualunque aggiornamento o revisione del piano paesaggistico, il Presidente della Regione espone al Consiglio regionale le linee guida per la predisposizione del PPR, sulle quali il Consiglio si pronuncia.
Misure di salvaguardia temporanee
Fino all’approvazione del PPR e comunque per non più di diciotto mesi, in determinati ambiti costieri si applicano misure di salvaguardia che vietano nuove opere soggette a concessione o autorizzazione edilizia e la stipula, approvazione o il rinnovo di convenzioni di lottizzazione.
Le aree interessate sono:
- i territori costieri entro 2.000 metri dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati sul mare;
- per le isole minori, i territori costieri entro 500 metri dalla linea di battigia marina;
- i compendi sabbiosi e dunali.
Sono esclusi da tali divieti gli ambiti ricadenti nei Comuni dotati di PUC ai sensi della disciplina transitoria della legge e quelli compresi nel Piano Territoriale Paesistico del Sinis.
Interventi edilizi e opere ammesse nelle aree soggette a salvaguardia
Il divieto generale non si applica a una serie di interventi considerati compatibili, tra cui manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico, restauro e ristrutturazione che non alterino stato dei luoghi, profilo esteriore, volumetria, destinazione d’uso e numero delle unità immobiliari. È ammessa anche la realizzazione di volumi tecnici di modesta entità, strettamente funzionali e non alteranti i luoghi.
Sono inoltre ammessi:
- gli interventi direttamente funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, purché senza costruzioni residenziali;
- le opere di forestazione, taglio e riconversione colturale e bonifica;
- le opere di risanamento e consolidamento degli abitati e delle aree franose, nonché le sistemazioni idrogeologiche;
- specifici interventi previsti dalla disciplina regionale richiamata;
- le opere pubbliche previste in piani di risanamento urbanistico;
- le infrastrutture di servizio generale nelle aree di sviluppo industriale, se conformi ai piani territoriali approvati anteriormente alla legge.
Nei territori soggetti a salvaguardia è consentita l’attività edilizia nelle zone omogenee A e B dei centri abitati e delle frazioni, purché tali zone siano delimitate e indicate nella cartografia degli strumenti urbanistici comunali. Sono inoltre attuabili gli interventi nelle zone C immediatamente contigue alle zone B e intercluse tra queste e altri piani attuativi in parte già realizzati.
Nelle restanti zone omogenee C, D, F e G sono realizzabili gli interventi previsti in strumenti urbanistici attuativi già approvati e convenzionati alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 33/1 del 10 agosto 2004, solo se a quella data le opere di urbanizzazione risultino legittimamente avviate oppure sia stato realizzato il reticolo stradale e si sia prodotto un mutamento consistente e irreversibile dello stato dei luoghi; per le zone F occorre anche il rispetto dei parametri specifici della disciplina sulle zone turistiche.
Se, alla data della deliberazione del 10 agosto 2004, risultano già acquisiti i nulla osta prescritti e versati gli oneri concessori, ciò vale come titolo per il rilascio della concessione edilizia.
Studio di compatibilità paesistico-ambientale
Per i PUC dei Comuni il cui territorio ricade nella fascia costiera dei 2.000 metri, la legge impone uno studio di compatibilità paesistico-ambientale. Tale elaborato serve a supportare le scelte di pianificazione in relazione alle risorse paesistico-ambientali, a definire le caratteristiche urbanistico-edilizie dei nuovi insediamenti e a stabilire i criteri guida per gli studi da porre a base dei piani attuativi.
Lo studio allegato al PUC deve contenere:
- il quadro conoscitivo del territorio, con analisi geologica, geomorfologica, idrologica, vegetazionale, paesaggistica e storico-culturale;
- il quadro delle trasformazioni già avvenute sugli insediamenti e sulle infrastrutture;
- l’individuazione delle risorse paesistico-ambientali di maggior pregio;
- un quadro di sintesi per areali, con graduazione del valore delle risorse e livelli di trasformazione possibili;
- la determinazione dei parametri qualitativi e quantitativi delle trasformazioni compatibili.
Lo studio da allegare ai piani attuativi deve inoltre indicare gli insediamenti previsti con le possibili alternative localizzative, la soglia massima di accettabilità volumetrica, la simulazione degli effetti sul paesaggio e le misure per eliminare, minimizzare o compensare gli impatti.
Lo studio deve essere redatto nel rispetto della direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica. Per gli strumenti urbanistici generali è sottoposto all’esame e approvazione della Giunta regionale, previo parere favorevole del Comitato tecnico regionale dell’urbanistica. Per i piani attuativi costituisce riferimento urbanistico-territoriale e disciplina paesistica per la procedura di VIA.
Gli esiti della VIA relativi ai piani urbanistici attuativi sono trasmessi alle Commissioni provinciali per la tutela del paesaggio per il parere definitivo. Per le procedure di verifica e valutazione dell’impatto ambientale non concluse alla data di entrata in vigore della legge si applicano i divieti e le prescrizioni della stessa.
Zone F turistiche
La disciplina delle zone F limita il dimensionamento delle volumetrie degli insediamenti turistici ammissibili al 50% di quanto consentito dai parametri massimi del decreto assessoriale sulla fruibilità ottimale del litorale.
Nell’adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR, i Comuni devono favorire la riqualificazione degli insediamenti costieri esistenti, il riequilibrio tra funzione residenziale e alberghiera e la diversificazione dell’offerta turistica. In tale quadro, la capacità massima insediabile nelle zone F può essere incrementata fino al 25% della capacità calcolata ai sensi del comma base, per:
- nuovi alberghi a 5 stelle o superiori, a certe condizioni di localizzazione oltre la fascia dei 300 metri dalla battigia, ridotta a 150 metri per le isole minori, con priorità per aree intercluse o parzialmente edificate o compromesse; l’intervento richiede la dimostrazione del fabbisogno di nuovi posti letto e la verifica del carico sostenibile del litorale;
- miglioramento dell’offerta turistica delle strutture ricettive esistenti, senza aumento dei posti letto, fino al 15% del volume legittimamente realizzato, purché l’intervento sia orientato alla riqualificazione complessiva, non aumenti le superfici impermeabili, sia arretrato rispetto all’edificio preesistente e non verso il mare, e rispetti il limite fondiario e la dotazione di spazi pubblici previsti dalla disciplina tecnica richiamata.
Se le volumetrie già realizzate superano la capacità massima base, l’incremento è calcolato solo sulla quota residua disponibile. Gli indirizzi applicativi sulle nuove previsioni sono dettati dall’Assessore competente; fino alla loro approvazione non si applicano le disposizioni che prevedono tali incrementi.
Interventi pubblici
Gli interventi pubblici finanziati dall’Unione europea, dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni o dagli enti strumentali possono essere autorizzati dalla Giunta regionale anche in deroga alla legge, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta stessa nelle linee guida previste per il PPR e pubblicati sul BURAS.
Norme transitorie per i PUC e gli impianti eolici
I Piani urbanistici comunali approvati alla data della deliberazione regionale del 10 agosto 2004 conservano validità ed efficacia attuativa ed esecutiva, purché non successivamente modificati. È comunque consentita l’adozione di varianti necessarie al ripristino della conformità originaria.
I Comuni che alla medesima data avevano già adottato il PUC possono approvarlo definitivamente entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, a condizione che sia corredato dallo studio di compatibilità paesistico-ambientale. Anche gli strumenti attuativi relativi alle zone F devono essere corredati di tale studio.
Fino all’approvazione del PPR è vietata nel territorio regionale la realizzazione di impianti eolici, salvo quelli già autorizzati per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, i lavori siano già iniziati e abbiano determinato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi. Per gli impianti già autorizzati ma privi di VIA, la realizzazione o prosecuzione dei lavori è subordinata alla valutazione di impatto ambientale.
Le correzioni dei tematismi e degli elementi descrittivi e cartografici del PPR relativi a componenti di paesaggio, beni paesaggistici e beni identitari sono effettuate dalla Regione mediante delibera di Giunta pubblicata sul BURAS e resa conoscibile anche sul sito istituzionale.
In assenza di diversa previsione, le disposizioni della legge si applicano negli ambiti territoriali soggetti alle misure di salvaguardia di cui alla disciplina costiera.
Abrogazioni e decorrenza
La legge abroga gli articoli 10, 12 e 13 della legge regionale Sardegna n. 45 del 1989 e sostituisce i riferimenti ai Piani territoriali paesistici con il riferimento al Piano paesaggistico regionale.
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Parte delle disposizioni è stata successivamente modificata o abrogata nel tempo; il testo consolidato evidenzia in particolare che le misure di salvaguardia erano comunque limitate a un massimo di diciotto mesi e comunque fino all’approvazione del PPR. Le norme transitorie su PUC e divieto di eolico avevano carattere strettamente collegato alla fase di prima attuazione del Piano.
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