Parere n. 753/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto dalla signora Alessia Ricci contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (ora Ministero dell’università e della ricerca) e l’Università degli Studi di Bari e nei confronti delle signore Claudia Scardina e Alice Liguori: I. per l’annullamento: - del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014, n. 85, recante le "Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014-2015"; - del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 220, recante le norme per la "Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2014/2015"; - del bando di concorso per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico della facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Bari per l'anno accademico 2014/2015 (decreto n. 402 del 7 febbraio 2014); - degli atti di pubblicazione dei punteggi del 22 aprile 2014; - della graduatoria pubblicata il 12 maggio 2014, nella parte in cui non risulta utilmente collocata; - dei verbali delle Commissioni di concorso; - della documentazione di concorso predisposta dal Cineca e distribuita ai candidati, nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre, tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda di risposte; - di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, benché non conosciuto; II. onché per l'accertamento del suo diritto ad essere ammessa, anche in soprannumero, al corso di laurea in Medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Bari ovvero in una delle altre sedi indicate nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione degli atti della procedura di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari per l'anno accademico 2014/2015, con domanda di ammissione anche in soprannumero
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente, non collocata in posizione utile nella graduatoria per l'accesso a Medicina e chirurgia, ha impugnato i decreti ministeriali disciplinanti le prove e i posti disponibili, il bando universitario, gli atti di pubblicazione dei punteggi, la graduatoria, i verbali delle commissioni e la documentazione concorsuale. Ha dedotto la violazione dell'articolo 97 della Costituzione, dei principi di imparzialità e buon andamento e della regola dell'anonimato delle prove scritte, richiamando i principi affermati dall'Adunanza plenaria nelle sentenze nn. 26, 27 e 28 del 2013. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto all'ammissione, anche in soprannumero, al corso di Medicina e chirurgia presso l'Università di Bari o altra sede indicata. Nel corso del procedimento il Ministero ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la ricorrente non aveva confermato l'interesse all'immatricolazione ed era decaduta dalla graduatoria. Successivamente è emerso che la ricorrente aveva conseguito nel 2017 una laurea triennale in Scienze biologiche. La Sezione le ha quindi chiesto di manifestare il perdurante interesse alla decisione, ma il sollecito, regolarmente ricevuto dal domicilio telematico del difensore, è rimasto senza riscontro.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistenti elementi gravi, precisi e concordanti per affermare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La ricorrente aveva conseguito un titolo di studio diverso da quello oggetto della selezione e, nonostante fosse stata espressamente invitata a dichiarare se intendesse ancora coltivare il ricorso, non aveva fornito alcun riscontro. Il ricorso straordinario è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame nel merito delle censure relative all'anonimato delle prove e alla legittimità della procedura selettiva. L'istanza cautelare, già accolta in via interlocutoria nel 2015 con ammissione temporanea alla frequenza, non ha inciso sull'esito definitivo del procedimento.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La mancata conferma dell'interesse all'immatricolazione, la conseguente decadenza dalla graduatoria, il conseguimento di una laurea triennale in Scienze biologiche e l'assenza di riscontro alla richiesta espressa della Sezione integrano elementi gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Mancato esame delle censure di merito
Accertata l'improcedibilità del ricorso, la Sezione non ha esaminato nel merito la doglianza relativa alla violazione della regola dell'anonimato delle prove scritte né le ulteriori contestazioni rivolte agli atti della procedura di ammissione.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
Violazione dell'articolo 97 della Costituzione per lesione del principio di imparzialità e buon andamento
La ricorrente ha invocato i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento per contestare la regolarità della procedura selettiva e la violazione della regola dell'anonimato delle prove.
art. 1, comma 3, d.m. 17 dicembre 2014, n. 901
conferma d'interesse all'immatricolazione
Secondo la relazione ministeriale, la mancata conferma dell'interesse comportava la rinuncia e la decadenza dalla graduatoria, senza conservazione del diritto all'immatricolazione.
d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Il ricorso è stato trattato secondo il procedimento del ricorso straordinario, con acquisizione del parere del Consiglio di Stato.
sentenze dell'Adunanza plenaria nn. 26, 27 e 28 del 2013
principi generali dell'ordinamento
Le pronunce sono state richiamate dalla ricorrente a sostegno della censura relativa alla regola dell'anonimato delle prove scritte nelle procedure selettive.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, la sopravvenuta perdita dell'utilità concreta derivante dall'eventuale accoglimento del ricorso determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il conseguimento, da parte del ricorrente, di un titolo di studio diverso da quello perseguito mediante la procedura selettiva non determina automaticamente l'improcedibilità, ma costituisce un elemento rilevante che impone di verificare il perdurante interesse alla decisione.
- Quando la Sezione invita il ricorrente a manifestare il perdurante interesse e la richiesta è regolarmente ricevuta presso il domicilio telematico del difensore, il mancato riscontro può concorrere, insieme agli ulteriori elementi del caso, a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse.
- L'accertamento dell'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l'esame delle censure di merito rivolte contro gli atti impugnati.
Improcedibilità del ricorso straordinario contro la graduatoria di Medicina e chirurgia
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una candidata contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ora Ministero dell'università e della ricerca, e l'Università degli Studi di Bari, in relazione alla procedura di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia per l'anno accademico 2014/2015.
Premesse e atti impugnati
La ricorrente aveva impugnato i decreti ministeriali relativi alle modalità delle prove e alla determinazione dei posti disponibili, il bando dell'Università degli Studi di Bari, gli atti di pubblicazione dei punteggi, la graduatoria nella parte in cui non la collocava in posizione utile, i verbali delle commissioni e la documentazione concorsuale predisposta dal Cineca.
Aveva inoltre chiesto l'accertamento del diritto a essere ammessa al corso di Medicina e chirurgia, anche in soprannumero, presso l'Università di Bari o presso una delle altre sedi indicate nella domanda.
Censure dedotte
La doglianza principale riguardava la presunta violazione dell'art. 97 Cost., sotto il profilo dei principi di imparzialità e buon andamento, nonché la violazione della regola dell'anonimato delle prove scritte. La ricorrente aveva richiamato, a sostegno della censura, i principi generali dell'ordinamento individuati dall'Adunanza plenaria nelle sentenze nn. 26, 27 e 28 del 2013.
L'Università degli Studi di Bari aveva contestato le doglianze e chiesto la reiezione del ricorso.
Vicende procedimentali e cautelari
Il Ministero, nella relazione istruttoria del 2015, aveva sostenuto che il ricorso fosse divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. In particolare, aveva rilevato che la ricorrente non aveva effettuato la conferma dell'interesse all'immatricolazione prevista dall'art. 1, comma 3, del d.m. 17 dicembre 2014, n. 901, con conseguente decadenza dalla graduatoria e perdita del diritto all'immatricolazione.
Con parere interlocutorio n. 3023/2015, la Sezione Seconda aveva accolto l'istanza cautelare e ammesso temporaneamente la ricorrente alla frequenza del corso di laurea in Medicina e chirurgia fino alla decisione di merito. Tale parere era tuttavia rimasto inadempiuto.
Verifica del perdurante interesse
Nel 2024 la Sezione Prima ha chiesto alle parti di comunicare la persistenza dell'interesse alla definizione del giudizio o l'eventuale sopravvenienza di cause di improcedibilità. Il Ministero ha comunicato che la ricorrente aveva conseguito, il 21 marzo 2017, una laurea triennale in Scienze biologiche.
Poiché tale titolo era diverso da quello perseguito mediante la procedura di ammissione a Medicina e chirurgia, la Sezione ha inviato alla ricorrente una specifica richiesta di manifestare il perdurante interesse alla decisione. La comunicazione è risultata ricevuta presso il domicilio telematico del difensore indicato nel ricorso, ma non ha ricevuto alcun riscontro.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che l'insieme degli elementi acquisiti consentisse di affermare la sopravvenuta carenza di interesse. In particolare, sono stati valorizzati:
- la mancata conferma dell'interesse all'immatricolazione e la conseguente decadenza dalla graduatoria, secondo quanto rappresentato dal Ministero;
- il conseguimento di una laurea triennale in Scienze biologiche, diversa dal corso di studi oggetto della selezione;
- la mancata risposta alla richiesta espressa della Sezione di dichiarare l'eventuale persistente interesse;
- la regolare ricezione della richiesta presso il domicilio telematico del difensore.
La Sezione ha precisato che tali circostanze costituivano elementi gravi, precisi e concordanti per ritenere venuta meno l'utilità concreta della decisione sul ricorso.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione non contiene una pronuncia sulla fondatezza delle censure relative all'anonimato delle prove, alla legittimità della graduatoria o agli altri atti della procedura selettiva, poiché l'improcedibilità ha impedito l'esame del merito.
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