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Parere

Parere n. 752/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Eleonora Forato contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (ora Ministero dell’università e della ricerca), Cineca - Consorzio Interuniversitario, l’Università degli Studi di Padova e nei confronti della signora Anna Perazzolo: 1.per l’annullamento - del provvedimento, non noto nei suoi estremi, emesso all'esito della sua partecipazione alle "prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2014/2015", dal quale risulta la mancata ammissione al corso di laurea in Medicina e chirurgia presso l'Università di Padova o, comunque, presso quelle successivamente indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale, e per la conseguente declaratoria del suo diritto ad iscriversi ai suddetti corsi; - della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il 12 maggio 2014, secondo le indicazioni di cui all'allegato 2 del D.m. 5 febbraio 2014, n. 85, nonché i relativi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non la colloca in posizione utile alla immatricolazione presso l'Università indicata al punto che precede o comunque presso quelle successivamente indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale, nonché, per quanto di ragione, di tutti i provvedimenti in essa richiamati o menzionati; - di tutti i provvedimenti presupposti e/o conseguenti ed in particolare: del decreto ministeriale 5 febbraio 2014, n. 85, recante le "modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale 2014/2015"; del decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 220, recante "definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e Chirurgia a.a. 2014/2015"; del decreto ministeriale 7 marzo 2014, n. 218, recante "definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi dentaria a.a. 2014/2015"; del bando di concorso per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico delle facoltà di Medicina e chirurgia; degli atti di pubblicazione dei punteggi del 22 aprile 2014; della graduatoria pubblicata il 12 maggio 2014, nella parte in cui non risulta utilmente collocata; dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula; della documentazione di concorso distribuita dal C.I.N.E.C.A. e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale; 2. nonché per l'accertamento del suo diritto di essere ammessa ai corsi di laurea di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta; 3. per la condanna in forma specifica all' adozione del provvedimento di ammissione al corso di laurea di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria - a.a. 2014/2015.

Giustizia amministrativa201401797

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro gli atti della procedura nazionale di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2014/2015, nonché contro la graduatoria nazionale e gli atti presupposti e conseguenti.

Esito

IMPROCEDIBILITA

La questione giuridica

La ricorrente aveva impugnato la mancata ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università degli Studi di Padova e le altre sedi indicate nella domanda, nonché la graduatoria nazionale e gli atti della procedura selettiva. Aveva dedotto otto gruppi di censure, riguardanti, tra l’altro, la violazione dell’anonimato e della segretezza delle prove, la lesione dei principi di trasparenza, par condicio, legalità, buon andamento e imparzialità, l’illegittimità dei criteri selettivi e della determinazione dei posti disponibili, il difetto di istruttoria e motivazione sul fabbisogno formativo, nonché l’illegittimo affidamento a Cineca del servizio di supporto tecnico-informatico. In via cautelare era stata ammessa temporaneamente alla frequenza dei corsi. Nel corso del procedimento la ricorrente aveva dichiarato di essersi immatricolata presso l’Università degli Studi di Ferrara, di avere frequentato il corso e sostenuto esami, ma successivamente aveva rinunciato agli studi in data 2 gennaio 2023 e aveva intrapreso una diversa carriera. Da ultimo ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del ricorso.

Il parere

La Sezione ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La conclusione è stata fondata sulle informazioni acquisite nel corso dell’istruttoria, sulla rinuncia agli studi presso l’Università degli Studi di Ferrara e, soprattutto, sull’espressa dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla trattazione dell’affare. Il Consiglio di Stato non ha quindi esaminato nel merito le otto censure dedotte, né ha pronunciato sulla legittimità degli atti della procedura di ammissione o sulle pretese risarcitorie e di ammissione in forma specifica. La Sezione ha richiamato il principio dispositivo, ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse

La ricorrente ha dichiarato espressamente di non avere più interesse alla definizione del ricorso, avendo intrapreso una diversa carriera. Tale dichiarazione, unitamente alle informazioni sulla rinuncia agli studi presso l’Università degli Studi di Ferrara, ha determinato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Principio dispositivo nel ricorso straordinario

Il principio dispositivo si applica anche al rimedio giustiziale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; pertanto, la sopravvenuta mancanza di interesse dichiarata dalla parte impedisce la prosecuzione dell’esame della controversia.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base per il deposito diretto del ricorso straordinario in Consiglio di Stato.

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario è trattato come rimedio giustiziale al quale si applica il principio dispositivo.

  • d.m. 5 febbraio 2014, n. 85

    Il decreto disciplina modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2014/2015; è stato impugnato, ma il merito non è stato esaminato.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 220

    Il decreto definisce i posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia per l’a.a. 2014/2015; la relativa legittimità non è stata esaminata per l’improcedibilità del ricorso.

  • d.m. 7 marzo 2014, n. 218

    Il decreto definisce i posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015; la relativa legittimità non è stata esaminata.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità quando il ricorrente dichiari espressamente di non avere più interesse alla definizione dell’affare e tale dichiarazione sia coerente con le circostanze sopravvenute accertate in istruttoria.
  • Il principio dispositivo, in forza del quale la parte può determinare la permanenza o meno dell’interesse alla decisione, trova applicazione anche nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
  • Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il Consiglio di Stato non procede all’esame nel merito delle censure dedotte né delle domande consequenziali di ammissione o risarcimento.

Improcedibilità del ricorso straordinario relativo all’ammissione ai corsi di Medicina

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una partecipante alla procedura nazionale di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2014/2015. Il ricorso era rivolto contro il Ministero dell’università e della ricerca, Cineca e l’Università degli Studi di Padova, nonché contro la graduatoria nazionale, i decreti ministeriali sui posti disponibili e gli ulteriori atti della procedura.

Premesse e domanda originaria

La ricorrente contestava la mancata collocazione in posizione utile per l’immatricolazione e chiedeva l’annullamento degli atti della procedura, l’accertamento del diritto all’ammissione, la condanna all’iscrizione in forma specifica e il risarcimento dei danni.

Le censure riguardavano, in sintesi, la segretezza e l’anonimato delle prove, la trasparenza e la par condicio dei candidati, la legittimità dei criteri selettivi, la determinazione dei posti disponibili, il fabbisogno di professionalità sanitarie, il difetto di istruttoria e motivazione e l’affidamento a Cineca del supporto tecnico-informatico alla procedura.

Fase cautelare e attività istruttoria

Con il parere interlocutorio n. 3301/2014 del 27 ottobre 2014 la Sezione Seconda aveva accolto l’istanza cautelare, ammettendo temporaneamente la ricorrente alla frequenza dei corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e chiedendo al Ministero il deposito della relazione istruttoria.

L’istruttoria è rimasta a lungo incompleta. La Sezione Prima ha quindi richiesto alle parti di chiarire se persistesse l’interesse alla decisione e se fossero intervenute cause di improcedibilità.

Sopravvenienze rilevanti

La difesa della ricorrente ha riferito che, dopo l’accoglimento della sospensiva, la stessa si era immatricolata presso l’Università degli Studi di Ferrara, aveva frequentato il corso e sostenuto esami, pur avendo successivamente sospeso gli studi per problemi di salute. In un primo momento era stata chiesta la cessazione della materia del contendere, in ragione del conseguimento del bene della vita perseguito.

Le successive verifiche hanno però accertato che la studentessa aveva rinunciato agli studi il 2 gennaio 2023 ed era stata cancellata dai registri di carriera. Con osservazioni del 17 marzo 2026 la difesa ha dichiarato che la ricorrente non aveva più interesse alla trattazione dell’affare, avendo intrapreso una diversa carriera.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto decisiva l’espressa dichiarazione della ricorrente e ha applicato il principio dispositivo anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La sopravvenuta perdita dell’interesse concreto alla decisione impedisce infatti l’esame del merito delle censure e delle domande di ammissione e risarcimento.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Non è stata adottata alcuna decisione sulla legittimità della graduatoria, dei decreti ministeriali, delle modalità della prova o dell’affidamento del servizio di supporto a Cineca.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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