Parere n. 755/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dall’Ordine dei tecnici sanitari radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste; dall’ Ordine Regionale della professione sanitaria di fisioterapista del Friuli Venezia Giulia e dall’Ordine delle professioni infermieristiche di Trieste contro la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia e nei confronti dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale per l’annullamento: - della delibera n. 1720/2022 della Giunta Regionale - Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, recante" linee di indirizzo per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa alla dirigenza sanitaria del S.S.R."; - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della deliberazione n. 1720/2022 della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, recante linee di indirizzo per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario regionale, e degli atti connessi.
Esito
La questione giuridica
I ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per ottenere l'annullamento della deliberazione regionale n. 1720/2022, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 32, 35 e 97 Cost., degli artt. 3 e 15 del d.lgs. n. 502/1992, dell'art. 1 della l. n. 42/1999, degli artt. 1, 4, 6 e 7 della l. n. 251/2000 e dell'art. 20 della l. n. 118/2022, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta, contrarietà alla disciplina del CCNL dell'Area della sanità 2016-2018 e contraddittorietà rispetto agli obiettivi del PNRR in materia di case della comunità, medicina territoriale e implementazione dei servizi tecnologici. Nel corso del procedimento la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. I ricorrenti hanno quindi riassunto il giudizio dinanzi al T.A.R. Friuli Venezia Giulia, iscritto al n. R.G. 186/2023. La questione sottoposta al Consiglio di Stato riguardava pertanto la sorte del ricorso straordinario dopo l'opposizione tempestiva e la successiva riassunzione davanti al giudice amministrativo.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto rituale e tempestiva l'opposizione proposta dalla Regione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e ha preso atto dell'avvenuta riassunzione del giudizio davanti al T.A.R. Friuli Venezia Giulia. Poiché la controversia è stata trasferita nella sede giurisdizionale, il ricorso straordinario non può proseguire e deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione. Il parere non esamina nel merito i motivi dedotti contro la deliberazione regionale.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione in sede giurisdizionale
La Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia ha proposto opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale. L'opposizione è stata ritenuta rituale e tempestiva.
Riassunzione dinanzi al T.A.R. Friuli Venezia Giulia
I ricorrenti hanno riassunto il giudizio dinanzi al T.A.R. Friuli Venezia Giulia mediante atto di costituzione in giudizio ex art. 46 c.p.a., con iscrizione al n. R.G. 186/2023. L'avvenuta riassunzione rende improcedibile il ricorso straordinario per trasposizione.
Norme richiamate
opposizione al ricorso straordinario e richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale
L'opposizione dell'amministrazione resistente, se rituale e tempestiva, determina la trasposizione della controversia davanti al giudice amministrativo; una volta avvenuta la riassunzione, il ricorso straordinario diviene improcedibile.
deposito diretto del ricorso al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
atto di costituzione in giudizio e riassunzione davanti al giudice amministrativo
La norma è richiamata in relazione all'atto con cui i ricorrenti hanno riassunto il giudizio davanti al T.A.R. Friuli Venezia Giulia dopo l'opposizione alla trattazione straordinaria.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione resistente propone rituale e tempestiva opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e il ricorrente riassume la controversia davanti al giudice amministrativo, il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
- La trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale impedisce al Consiglio di Stato di esaminare nel merito i motivi di impugnazione, poiché la controversia prosegue davanti al giudice amministrativo individuato mediante la riassunzione.
Improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione davanti al T.A.R.
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da tre ordini professionali sanitari del Friuli Venezia Giulia contro la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, nei confronti dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale. L'impugnazione aveva ad oggetto la deliberazione della Giunta regionale n. 1720/2022, relativa alle linee di indirizzo per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario regionale.
Motivi dedotti dai ricorrenti
I ricorrenti contestavano la legittimità della deliberazione regionale deducendo:
- violazione e falsa applicazione di disposizioni costituzionali e legislative in materia di organizzazione sanitaria e professioni sanitarie;
- eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta;
- contrarietà alla disciplina del CCNL dell'Area della sanità per il periodo 2016-2018;
- contraddittorietà rispetto agli obiettivi del PNRR relativi alle case della comunità, alla medicina territoriale e all'implementazione dei servizi tecnologici.
Opposizione della Regione e riassunzione
Nel corso del procedimento la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia ha notificato alle altre parti, il 9 maggio 2023, un atto di opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo che la controversia fosse trasferita nella sede giurisdizionale.
I ricorrenti hanno conseguentemente riassunto il giudizio davanti al T.A.R. Friuli Venezia Giulia con atto di costituzione in giudizio ex art. 46 c.p.a., notificato il 5 giugno 2023 e iscritto al n. R.G. 186/2023.
Valutazione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha ritenuto rituale e tempestiva l'opposizione della Regione e ha dato atto dell'effettiva riassunzione della controversia davanti al T.A.R. competente. Tali circostanze determinano la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.
Il Collegio non ha quindi esaminato i motivi di merito relativi alla deliberazione regionale, poiché la controversia deve essere definita nell'ambito del giudizio già instaurato davanti al T.A.R. Friuli Venezia Giulia.
Conclusione
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione, ai sensi del meccanismo previsto dall'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971.
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