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Parere

Parere n. 750/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla società Al Com Alluminio s.r.l. contro la Provincia di Brescia per l’annullamento del provvedimento prot. n. 23606.2023 del 6 febbraio 2023, notificato in pari data, mediante il quale si comunica che le modifiche apportate ai propri impianti produttivi non possono definirsi “non sostanziali” e che le stesse avrebbero dovuto assoggettarsi a alla previa verifica di VIA ai sensi dell’art. 6, comma 6, lettera b), del D. Lgs n. 152.2006.

Giustizia amministrativa202300632

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento provinciale che ha escluso la natura non sostanziale delle modifiche apportate a impianti produttivi e ne ha ritenuto necessaria la previa verifica di VIA ai sensi dell’art. 6, comma 6, lettera b), d.lgs. 152/2006

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento provinciale deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e dell’art. 6, comma 6, lettera b), d.lgs. 152/2006, nonché eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza e sviamento. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 6, comma 6, lettera b), e 29-nonies d.lgs. 152/2006, degli artt. 19, comma 3, e 21-nonies l. 241/1990, oltre a vizi procedurali e istruttori, violazione del principio di proporzionalità e del divieto di aggravamento del procedimento. Nel corso del procedimento la società ha rinunciato al ricorso, rinuncia accettata dall’amministrazione resistente.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente alla rinuncia della società ricorrente. La Sezione ha ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario il principio dispositivo. Non è stata esaminata la fondatezza dei motivi di impugnazione. La richiesta di compensazione delle spese non è stata esaminata, poiché estranea al petitum del ricorso straordinario. Il parere ribadisce che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 d.P.R. 1199/1971, è un rimedio tipicamente impugnatorio e consente esclusivamente domande di annullamento di provvedimenti amministrativi, non domande di accertamento o di condanna.

Osservazioni

Rinuncia al ricorso e sopravvenuta carenza di interesse

La rinuncia sottoscritta dalla società ricorrente e accettata dall’amministrazione resistente determina, in applicazione del principio dispositivo, l’improcedibilità del ricorso straordinario per sopravvenuta carenza di interesse.

Richiesta di compensazione delle spese

Non vi è luogo a pronunciare sulla richiesta di compensazione delle spese, poiché tale domanda è estranea al ricorso straordinario, che ha natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente azioni di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    deposito diretto del ricorso presso il Consiglio di Stato

    La disposizione è richiamata quale base normativa per il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 8 d.P.R. 1199/1971

    Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse

    La norma configura il ricorso straordinario come rimedio tipicamente impugnatorio, volto esclusivamente all’annullamento di provvedimenti amministrativi definitivi.

  • art. 6, comma 6, lettera b), d.lgs. 152/2006

    La disposizione è richiamata nel provvedimento impugnato e nei motivi di ricorso con riguardo alla necessità della previa verifica di VIA per le modifiche agli impianti produttivi.

  • art. 29-nonies d.lgs. 152/2006

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle modifiche degli impianti e ai relativi adempimenti procedurali.

  • art. 3 l. 241/1990

    La norma è richiamata dalla ricorrente a fondamento della censura di difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 19, comma 3, l. 241/1990

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente nell’ambito delle censure relative al procedimento.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente in relazione alle censure di autotutela e di illegittimità procedurale.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso straordinario, quando risulti validamente intervenuta e sia stata accettata dall’amministrazione resistente, determina la sopravvenuta carenza di interesse e conduce alla declaratoria di improcedibilità del ricorso.
  • Il principio dispositivo trova applicazione anche nel procedimento relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è un rimedio tipicamente impugnatorio e consente esclusivamente la proposizione di domande di annullamento di provvedimenti amministrativi definitivi.
  • Nel ricorso straordinario non possono essere proposte domande autonome di accertamento o di condanna, perché estranee al relativo petitum.
  • La richiesta di compensazione delle spese di giudizio è estranea al petitum deducibile con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Improcedibilità del ricorso straordinario per rinuncia della ricorrente

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società privata contro una Provincia, avverso il provvedimento con cui l’amministrazione ha ritenuto che alcune modifiche agli impianti produttivi non fossero qualificabili come “non sostanziali” e dovessero essere sottoposte alla previa verifica di VIA ai sensi dell’art. 6, comma 6, lettera b), d.lgs. 152/2006.

Premesse e richiesta

La società ha chiesto l’annullamento del provvedimento provinciale, deducendo due gruppi di censure:

  • violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e dell’art. 6, comma 6, lettera b), d.lgs. 152/2006;
  • carenza assoluta di istruttoria e difetto di motivazione;
  • illogicità, irragionevolezza e sviamento;
  • violazione dell’art. 29-nonies d.lgs. 152/2006 e degli artt. 19, comma 3, e 21-nonies l. 241/1990;
  • violazione del principio di proporzionalità e del divieto di aggravamento del procedimento.

Sviluppo del procedimento

La Sezione ha richiesto al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica la relazione istruttoria e, con successivo parere interlocutorio, ha disposto ulteriori incombenti istruttori, sollecitando nuovamente la trasmissione della relazione.

Nel frattempo, la società ricorrente ha sottoscritto una rinuncia al ricorso, indicata come “a spese compensate”. La Provincia resistente ha comunicato di aver accettato la rinuncia.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto che la rinuncia comportasse la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e ha applicato il principio dispositivo anche al rimedio giustiziale del ricorso straordinario. Di conseguenza, non sono stati esaminati nel merito i motivi relativi alla qualificazione delle modifiche degli impianti, alla necessità della verifica di VIA, all’istruttoria, alla motivazione e alla proporzionalità dell’azione amministrativa.

Il Consiglio di Stato ha inoltre ribadito, sulla base dell’art. 8 d.P.R. 1199/1971 e di precedenti pareri della Sezione, che il ricorso straordinario è un rimedio tipicamente impugnatorio, diretto all’eliminazione dal mondo giuridico di provvedimenti amministrativi mediante una pronuncia di annullamento. Sono pertanto estranee al relativo petitum le domande autonome di accertamento e di condanna.

Spese

La Sezione non ha pronunciato sulla richiesta di compensazione delle spese formulata in occasione della rinuncia. Tale richiesta è stata ritenuta estranea al ricorso straordinario, il cui oggetto è limitato all’azione di annullamento del provvedimento amministrativo.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della rinuncia della società ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilitàVIA, VAS e verifica di assoggettabilità
RamiProcesso amministrativoAmbiente
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePrincipio di legalità e tipicità

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