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Parere

Parere n. 754/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal dottor Marco Scarpa contro l’Università degli Studi di Padova e nei confronti del dottor Renato Salvador per l’annullamento: - del decreto rettorale dell’Università di Padova prot. n. 2229/2022 del 1° giugno 2022, con il quale il professore Salvador Renato è stato nominato dal 17 giugno 2022quale Professore Associato per il settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale, settore scientifico disciplinare MED/18 - Chirurgia generale e macrosettore concorsuale 06/C – Clinica chirurgica generale presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche, oncologiche e gastroenterologiche; - nonché e per quanto occorra della delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze chirurgiche, oncologiche e gastroenterologiche in data 11 novembre 2021, con la quale è stata chiesta l’attivazione della procedura valutativa ai sensi dell’articolo 24, comma 5 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed è stata proposta la chiamata, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, a condizione dell’esito favorevole della procedura valutativa, del professor Renato Salvador a Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale (profilo: settore scientifico disciplinare MED/18 - Chirurgia generale); - dell’avviso prot. n. 37466 del 3 marzo 2022, con la quale è stata indetta la procedura valutativa, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la chiamata di un Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale (profilo: settore scientifico disciplinare MED/18 - Chirurgia generale) presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche, oncologiche e gastroenterologiche dell’Università degli Studi di Padova, la cui copertura finanziaria è a carico del Dipartimento; - del decreto rettorale n. 1714 del 29 aprile 2022, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura valutativa, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la chiamata di un professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale (profilo: settore scientifico disciplinare MED/18 - Chirurgia generale) presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche, oncologiche e gastroenterologiche dell’Università degli Studi di Padova; - della delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2022, con la quale è stata approvata la chiamata, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, del professor Renato Salvador a Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale (profilo: settore scientifico disciplinare MED/18 - Chirurgia generale) presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche, oncologiche e gastroenterologiche; - dei verbali tutti della commissione di valutazione; - nonché di tutti gli anni connessi, presupposti o conseguenti, eventualmente anche ignoti; - per l’invalidità derivata dagli atti impugnati con ricorso 538/19 dinanzi al Tar Veneto, ossia: 1) del decreto rep. n. 959 prot. 151967 del 18 marzo 2019 del Rettore dell’Università degli Studi di Padova, recante “approvazione degli atti della procedura selettiva 2018RUB04 – allegato 6 per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche – DISCOG per il settore concorsuale 06/C1 Chirurgia Generale (profilo: settore scientifico disciplinare MED/18 – Chirurgia Generale) a sensi dell’art. 24 co. 3 L. 30.12.2010 nr. 240, con il quale sono stati approvati “gli atti elativi alla suddetta procedura selettiva dai quali risulta vincitore il dott. Renato Salvador”; 2) di tutti gli atti della Commissione giudicatrice, ivi compresi i verbali delle riunioni nn. 1, 2, 3, 4, ivi compresi i giudizi analitici sub all. C) del verbale 3, i punteggi dei titoli e delle pubblicazioni e giudizi sulla prova orale sub all. E) del verbale 4) e le successive conclusioni della commissione composta dal professore Umberto Cillo, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova; dal professore Vittorio Bresadola, professore di seconda fascia presso l’Università Studi di Udine; e dal professore Giorgio Olivero, professore di seconda fascia presso l’Università Studi di Torino; 3) nonché dei provvedimenti infra-procedimentali, consequenziali e/o esecutivi degli atti impugnati, ivi compreso il decreto rettorale di indizione del concorso per quanto occorra ed il provvedimento di chiamata da parte del Dipartimento competente del vincitore della procedura concorsuale de qua, la delibera di approvazione della chiamata del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova e il successivo decreto rettorale di nomina del docente nel ruolo, non conosciuti né comunicati; 4) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, anche se ignoto.

Giustizia amministrativa202301360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione degli atti della procedura selettiva per l'assunzione di un ricercatore a tempo determinato nel settore concorsuale 06/C1 – Chirurgia generale e degli atti successivi di chiamata e nomina del vincitore

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, gli atti della procedura selettiva indetta dall'Università degli Studi di Padova per l'assunzione di un ricercatore a tempo determinato nel settore concorsuale 06/C1 – Chirurgia generale, nonché, per invalidità derivata, gli atti successivi relativi alla chiamata e alla nomina del vincitore quale professore associato ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010. Sono stati dedotti quattro gruppi di censure, concernenti l'illegittimità derivata, la violazione dell'art. 24 della legge n. 240/2010 e delle disposizioni regolamentari e di bando, l'erroneità e irragionevolezza dei criteri e delle valutazioni delle pubblicazioni, della produzione scientifica e dei titoli, nonché l'incongruità e la perplessità dei giudizi della commissione. Nel corso del procedimento il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'ulteriore trattazione della controversia. Il Ministero ha inoltre segnalato che le medesime domande erano state proposte davanti al TAR Veneto, con conseguente possibile violazione dell'art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971, relativo all'alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia manifestata dal ricorrente, ritenendola rilevante in applicazione del principio dispositivo, applicabile anche al ricorso straordinario. La rinuncia ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e, conseguentemente, l'improcedibilità del ricorso straordinario. Il parere non ha esaminato nel merito i motivi di impugnazione né ha definito la questione dell'alternatività con il ricorso giurisdizionale, poiché la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è risultata assorbente.

Osservazioni

Rinuncia al ricorso e sopravvenuta carenza di interesse

La dichiarazione del ricorrente di rinunciare all'ulteriore trattazione della controversia deve essere presa in considerazione in applicazione del principio dispositivo, operante anche nel ricorso straordinario, e comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale

Il Ministero ha rilevato che le medesime domande erano state proposte anche davanti al TAR Veneto, prospettando la violazione dell'art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971. La questione non è stata esaminata nel merito, in quanto il ricorso è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971

    Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato

    La disposizione esprime il principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario. Nel caso concreto, il Ministero ne ha prospettato l'applicazione perché le medesime domande erano state proposte anche davanti al TAR, ma il Consiglio di Stato non ha deciso la questione.

  • art. 24, comma 3, legge n. 240/2010

    È richiamato quale base normativa della procedura selettiva per l'assunzione del ricercatore a tempo determinato.

  • art. 24, comma 5, legge n. 240/2010

    È richiamato quale base normativa della procedura valutativa e della successiva chiamata del vincitore a professore di seconda fascia.

  • artt. 84 e 35 c.p.a.

    Sono stati richiamati dal Ministero quale possibile fondamento della definizione del ricorso per effetto della rinuncia; il parere ha qualificato l'esito come improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La rinuncia dell'interessato all'ulteriore trattazione del ricorso straordinario, quando determini il venir meno dell'interesse alla decisione, comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il principio dispositivo opera anche nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sicché il Consiglio di Stato deve prendere atto della volontà manifestata dal ricorrente di non proseguire la controversia.
  • Quando una causa di improcedibilità sopravvenuta è assorbente, il Consiglio di Stato può definire il ricorso senza esaminare nel merito i motivi di impugnazione e le ulteriori questioni processuali prospettate.

Impugnazione di una procedura selettiva universitaria

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un partecipante contro l'Università degli Studi di Padova e nei confronti del docente risultato vincitore. L'impugnazione concerneva la procedura selettiva per l'assunzione di un ricercatore a tempo determinato nel settore concorsuale 06/C1 – Chirurgia generale, nonché gli atti successivi di chiamata e nomina del vincitore quale professore associato ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010.

Atti impugnati e censure

Il ricorrente aveva impugnato il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura selettiva, i verbali della commissione, gli atti di chiamata e approvazione della chiamata, il decreto rettorale di nomina e gli ulteriori atti connessi, presupposti o conseguenti.

Le censure riguardavano:

  • l'illegittimità derivata degli atti successivi;
  • la violazione dell'art. 24 della legge n. 240/2010, delle disposizioni del bando e del regolamento universitario, nonché l'erroneità della valutazione delle pubblicazioni e della produzione scientifica;
  • l'irragionevolezza dei criteri di selezione e degli apprezzamenti relativi ai titoli di formazione e accademici;
  • l'erronea valutazione dei presupposti, la perplessità e l'incongruità dei giudizi analitici e complessivi della commissione.

Pendenza del giudizio davanti al giudice amministrativo

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha riferito che le medesime domande erano state proposte anche davanti al TAR Veneto. Ha quindi prospettato l'improcedibilità del ricorso straordinario per violazione dell'art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971, secondo cui, quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato.

La relazione ministeriale ha inoltre richiamato l'esito del giudizio davanti al TAR e del successivo appello definito dal Consiglio di Stato. Tuttavia, tale questione non è stata esaminata nel merito nel presente parere.

Rinuncia del ricorrente

Nel corso del procedimento il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'ulteriore trattazione della controversia. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale dichiarazione dovesse essere presa in considerazione in applicazione del principio dispositivo, applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Decisione del Consiglio di Stato

La rinuncia ha determinato il venir meno dell'interesse alla decisione. Per tale ragione, la Sezione non ha esaminato i motivi di impugnazione relativi alla procedura selettiva, alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, ai criteri adottati dalla commissione o agli atti successivi di chiamata e nomina.

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La definizione processuale ha assorbito anche la questione dell'eventuale violazione del principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereAbuso del diritto e del processo

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