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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00351/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla esclusione di una dipendente, trasferita per mobilità volontaria presso una azienda ospedaliero-universitaria, da una progressione economica orizzontale prevista da un accordo integrativo aziendale del 2017. La lavoratrice aveva rivendicato il computo, ai fini della selezione, dell’anzianità di servizio maturata in precedenza presso un’altra azienda sanitaria regionale, mentre l’ente datore di lavoro aveva riconosciuto punteggio solo per il servizio prestato presso l’azienda banditrice e presso due strutture sanitarie consorelle indicate nell’accordo. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo nullo il criterio contrattuale restrittivo e valorizzando l’idea di un ruolo unico regionale del personale sanitario; la Corte d’appello aveva invece riformato la decisione, affermando che la disciplina regionale previgente era stata superata e che la progressione economica orizzontale era legittimamente regolata dalla contrattazione collettiva integrativa entro i limiti del CCNL e della legge. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 11 l. n. 833/1978 e della legge delega n. 421/1992, sostenendo che persisterebbe un principio di uniformazione regionale del trattamento del personale sanitario e che una legge regionale non potrebbe abrogare una disciplina statale; 2) violazione dell’art. 35 CCNL comparto sanità 7 aprile 1999 e dell’art. 40 d.lgs. n. 165/2001, perché i criteri integrativi non potrebbero confliggere con il quadro normativo e contrattuale superiore; 3) vizio di motivazione, per non avere la sentenza d’appello spiegato la ragione della preferenza accordata al solo servizio maturato nell’ente e nelle due strutture consorziate, preferenza ritenuta discriminatoria e contraria a correttezza e buona fede.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto assorbita la prima censura, perché la decisione di merito si fondava essenzialmente sulla legittimità della disciplina collettiva della progressione economica, e ha confermato che, nel pubblico impiego privatizzato, la progressione economica orizzontale all’interno della stessa area è materia rimessa alla contrattazione collettiva, integrativa nei limiti del CCNL e della legge. La Corte ha valorizzato l’art. 40 d.lgs. n. 165/2001 e l’art. 35 del CCNL 7 aprile 1999, osservando che la selezione interna può premiare l’esperienza professionale maturata presso il medesimo ente di appartenenza e che non esiste un diritto del dipendente a far valere, verso il nuovo datore pubblico, l’anzianità maturata presso un diverso ente per ottenere un miglioramento della posizione economica. Ne è seguita la conferma della legittimità del criterio che attribuiva punteggio al servizio reso nell’azienda e nelle strutture espressamente equiparate dall’accordo, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, l. 23 dicembre 1978, n. 833

    richiamato dalla ricorrente e dal giudice di primo grado come base del ruolo unico regionale del personale sanitario; la Cassazione non lo assume come decisivo, perché ritiene centrale la disciplina contrattuale della progressione economica nel pubblico impiego privatizzato.

  • art. 1 l. 23 ottobre 1992, n. 421

    invocato per sostenere un principio di uniformazione regionale dell’organizzazione e del trattamento del personale sanitario; la Corte non accoglie tale lettura come limite alla contrattazione integrativa.

  • art. 40 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    "La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro"; "Nelle materie relative ... alle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge"; "le clausole sono nulle" se in contrasto con i vincoli e i limiti stabiliti

    la contrattazione integrativa è valida solo se resta entro i limiti della contrattazione nazionale e della legge; la nullità opera soltanto per clausole che eccedano la delega o contrastino con i vincoli superiori.

  • art. 35 CCNL comparto sanità 7 aprile 1999

    attribuisce alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri ulteriori per la progressione economica orizzontale, entro il perimetro dei criteri e delle risorse fissati dal CCNL; consente di valorizzare l’esperienza professionale maturata presso l’ente.

  • art. 31, comma 3, CCNL comparto sanità 7 aprile 1999

    richiamato come parametro interno del sistema di progressione economica e delle previsioni sugli assegni ad personam.

  • art. 39 CCNL comparto sanità 7 aprile 1999

    indicato come fonte del fondo da cui sono tratte le risorse per i passaggi di fascia.

  • art. 20 d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150

    richiamato per collegare la progressione economica alla valorizzazione della professionalità.

  • art. 23 d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150

    richiamato per la valorizzazione delle competenze professionali nei sistemi premiali.

  • art. 52, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    richiamato come ulteriore base normativa del rilievo delle qualità professionali ai fini delle progressioni.

  • art. 1175 c.c.

    invocato dalla ricorrente in chiave di correttezza nei rapporti contrattuali; la Corte non ravvisa violazione autonoma, ritenendo legittimo il criterio selettivo adottato.

  • art. 1375 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere un dovere di buona fede nella scelta dei criteri selettivi; la Corte non lo reputa violato dal criterio che valorizza il servizio presso l’ente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    norma del motivo di ricorso per vizio motivazionale.

  • art. 1339 c.c.

    richiamato dall’art. 40 d.lgs. 165/2001 come meccanismo di eterointegrazione delle clausole nulle.

  • art. 1419, comma 2, c.c.

    richiamato dall’art. 40 d.lgs. 165/2001 come criterio di sostituzione delle clausole nulle con norme imperative.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, la progressione economica orizzontale all’interno della medesima area o fascia è materia rimessa alla contrattazione collettiva; la contrattazione integrativa può specificare i criteri selettivi entro i limiti posti dal CCNL e dalle norme inderogabili di legge.
  • La clausola di contrattazione integrativa che valorizzi, ai fini della progressione economica, il servizio prestato presso il medesimo ente di appartenenza non è di per sé illegittima né discriminatoria, se resta coerente con il sistema selettivo previsto dalla contrattazione nazionale e con l’obiettivo di premiare la professionalità maturata nell’organizzazione di destinazione.
  • L’anzianità maturata presso un diverso datore pubblico non costituisce, di regola, un diritto del lavoratore opponibile al nuovo datore per ottenere un miglioramento della posizione economica; essa può essere neutralizzata ai fini di selezioni interne, purché non si incida su diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore o su trattamenti economici già consolidati.
  • La nullità della contrattazione collettiva integrativa ricorre solo quando le clausole violano i vincoli della contrattazione nazionale o eccedono la delega legislativa; non basta che esse introducano criteri selettivi più restrittivi o diversi, se comunque autorizzati dal sistema negoziale superiore.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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