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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33842/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un soggetto aveva stipulato con una banca un mutuo ipotecario di importo pari a euro 159.068,72, della durata di quindici anni, a tasso variabile, con TAN differenziato per le varie fasi del rapporto, tasso di mora collegato all'Euribor e TEG indicato nel contratto. Il mutuatario aveva agito per ottenere la restituzione di tutti gli interessi corrisposti, deducendo che il contratto fosse usurario ai sensi della l. n. 108/1996 e dell'art. 644 c.p.; in subordine aveva chiesto l'applicazione dell'art. 117 TUB per la mancata indicazione del TAEG/ISC e la conseguente nullità o rideterminazione dei tassi. In appello la domanda era stata respinta, con affermazioni della Corte territoriale sul fatto che il tasso moratorio va verificato in concreto, che l'onere di provare il superamento della soglia grava sulla parte attrice, che non vanno inclusi nel TAEG costi meramente eventuali o non applicati, e che l'ISC/TAEG ha natura informativa e non essenziale ai fini della validità del contratto. Con il ricorso per cassazione il mutuatario ha proposto tre censure: 1) violazione della disciplina antiusura e dell'art. 1815 c.c., sostenendo che il superamento della soglia dovesse essere valutato al momento della pattuizione e che dovessero computarsi anche spese assicurative, penale di estinzione anticipata e altri oneri; 2) violazione delle norme sulla trasparenza bancaria e dell'art. 117 TUB, assumendo che la mancata indicazione del TAEG comportasse nullità o indeterminatezza del contratto e imponesse il ricalcolo dei tassi; 3) violazione dell'art. 1283 c.c. per l'asserita applicazione della capitalizzazione composta nel piano di ammortamento alla francese e quindi di interessi anatocistici. La banca ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la censura mirasse sostanzialmente a rimettere in discussione i principi delle Sezioni Unite n. 19597/2020 sul rapporto tra interessi corrispettivi e moratori, senza apportare argomenti idonei a superarli; ha inoltre rilevato che la commissione di estinzione anticipata non concorre al superamento del tasso soglia e che, per i costi assicurativi, il ricorso era generico e privo di autosufficienza, non emergendo né i presupposti del loro computo né la concreta incidenza sul superamento della soglia. Ha richiamato anche i valori del caso concreto, evidenziando che il TEG risultava inferiore al tasso soglia e che il tasso di mora, alla stipula, era pari al 7,48% a fronte di un tasso soglia del 9,42%. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che l'ISC/TAEG è un dato informativo sul costo complessivo del finanziamento e non rientra tra i tassi, prezzi e condizioni la cui omissione determina nullità ex art. 117 TUB. Quanto al terzo motivo, ha ritenuto la censura generica e non correlata al concreto rapporto, osservando che la deduzione sul piano di ammortamento alla francese era meramente astratta e che la Corte territoriale aveva escluso l'anatocismo in conformità alla giurisprudenza più recente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1815 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la sanzione di gratuità del mutuo usurario; la Corte non ne ha fatto applicazione favorevole al ricorrente, ritenendo inammissibili le censure sull'usura.

  • art. 644 c.p.

    È la norma penale di riferimento per la nozione di usura; la Corte ha ribadito l'esigenza di una verifica concreta del superamento della soglia e ha richiamato la giurisprudenza sul cumulo tra interessi corrispettivi e moratori.

  • l. n. 108/1996

    Richiamata quale disciplina antiusura; la Corte ha escluso la fondatezza delle doglianze del ricorrente sulla base dei principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 1, comma 2, l. n. 108/1996

    Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina antiusura; non è stato ritenuto idoneo a supportare le censure proposte.

  • art. 3 l. n. 108/1996

    Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina antiusura; non è stato ritenuto idoneo a superare la giurisprudenza richiamata dalla Corte.

  • art. 1 l. n. 24/2001

    Richiamato dal ricorrente in tema di interessi usurari; non ha inciso sull'esito del giudizio.

  • art. 117 D.Lgs. n. 385/1993

    La Corte ha ribadito che la mancata indicazione del TAEG/ISC non comporta nullità del contratto, poiché il dato ha funzione informativa e non costituisce elemento essenziale del regolamento negoziale.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'indeterminatezza del contratto; la Corte ha escluso che la contestata omissione del TAEG renda indeterminato il contratto.

  • art. 2 l. n. 154/1992

    Richiamato nel motivo sulla trasparenza bancaria; la Corte ha negato che la sua violazione comportasse nullità del mutuo per mancata indicazione del TAEG.

  • art. 4 l. n. 154/1992

    Richiamato nel motivo sulla trasparenza bancaria; la Corte ha escluso la nullità prospettata dal ricorrente.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato per denunciare anatocismo nel piano di ammortamento alla francese; la Corte ha ritenuto la censura generica e non ancorata al concreto svolgimento del rapporto.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Invocato come parametro di legittimità per violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Invocato come parametro di legittimità per vizi processuali nel terzo motivo.

  • art. 360 bis n. 1 c.p.c.

    La Corte lo ha richiamato come causa di inammissibilità, ritenendo i motivi diretti contro principi di diritto già consolidati o comunque privi di argomentazioni idonee a giustificare un revirement.

  • art. 117 TUB, comma 7

    Richiamato dal ricorrente per chiedere il ricalcolo dei tassi; la Corte ha escluso che ne derivasse la nullità o la rideterminazione del contratto per la sola omissione del TAEG.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di mutuo bancario, la verifica dell'usurarietà che coinvolga anche il tasso moratorio non può essere condotta in astratto, ma deve essere riferita alla concreta applicazione del tasso nel rapporto dedotto in giudizio; il ricorrente deve allegare e provare il superamento della soglia in concreto.
  • La commissione di estinzione anticipata non rientra, di per sé, tra gli oneri da considerare ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usurario.
  • I costi assicurativi possono rilevare ai fini del calcolo del TEG solo se ricorrono i presupposti per la loro computabilità e se è allegata e provata la loro incidenza concreta sul superamento della soglia; in difetto, la censura è generica e non autosufficiente.
  • L'ISC/TAEG ha funzione meramente informativa del costo complessivo del finanziamento e la sua mancata indicazione non determina, da sola, nullità del contratto o indeterminatezza della pattuizione ai sensi dell'art. 117 TUB.
  • Le doglianze sull'anatocismo nel piano di ammortamento alla francese devono essere specifiche e riferite al concreto regolamento contrattuale; affermazioni astratte sul metodo di ammortamento non sono sufficienti a fondare la violazione dell'art. 1283 c.c.

Come è indicizzato

MaterieMutuoAnatocismoInadempimentoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla franceseRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

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