Cassazione Civile, Ordinanza n. 08957/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società di persone aveva ricevuto un avviso di accertamento ai fini IRAP e IVA per il 2005, con recupero di maggior reddito d’impresa derivante, da un lato, dalla contestazione della deducibilità di merci asseritamente cedute gratuitamente perché non più utilizzabili e, dall’altro, dalla ripresa a tassazione di un costo professionale ritenuto non inerente/non documentalmente provato nell’anno di deduzione. Il maggior reddito era poi stato imputato per trasparenza ai soci ai fini IRPEF; inoltre, nei confronti della socia titolare della quota maggioritaria era stato emesso un ulteriore avviso per maggiore IRPEF e sanzioni. In primo grado la CTP aveva accolto solo parzialmente i ricorsi, mentre in appello la CTR aveva rigettato l’appello principale dei contribuenti e accolto quello incidentale dell’Ufficio, ritenendo non provata la cessione gratuita del materiale ferroso e non documentato il costo professionale, escludendo anche che la registrazione di una sopravvenienza attiva l’anno successivo potesse legittimare la deduzione nel 2005. In cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme sulle presunzioni e sul valore delle prove documentali, lamentando che la CTR avesse svalutato i DDT e trascurato che la cessazione formale dell’attività del destinatario non escludeva una prosecuzione di fatto; 2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la CTR avesse mutato la causa petendi della ripresa fiscale, trattandola come problema di mancanza di fattura anziché come deducibilità di un costo con esigibilità differita; 3) violazione delle norme sulle presunzioni e sull’art. 88 TUIR, lamentando che dovesse considerarsi provata la registrazione nel 2006 di una sopravvenienza attiva di importo corrispondente al costo contestato. Nelle more i ricorrenti hanno anche chiesto l’estinzione del giudizio per definizione agevolata, producendo le domande ma non la prova del pagamento dovuto o della prima rata.
La decisione
La Corte ha respinto l’istanza di estinzione per definizione agevolata perché non era stata prodotta la prova del pagamento degli importi dovuti o della prima rata, requisito necessario ai fini processuali della sospensione/estinzione prevista dalla disciplina richiamata. Nel merito ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché diretto a contestare la valutazione delle prove e delle presunzioni compiuta dal giudice di merito, attività insindacabile in cassazione salvo violazione del corretto metodo di valutazione presuntiva; ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la questione della deducibilità del costo nell’anno 2005 era effettivamente compresa nel tema controverso e che le regole sull’imputazione temporale dei componenti negativi sono inderogabili, dipendendo da certezza e oggettiva determinabilità del costo; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per mancata attinenza alla ratio decidendi, poiché l’eventuale registrazione di una sopravvenienza attiva nell’anno successivo non rende legittima la deduzione nel periodo d’imposta non competente. Il ricorso è stato infine rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’Agenzia delle entrate, con applicazione del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
comma 6, comma 10, comma 13
La definizione agevolata delle controversie tributarie si perfeziona con domanda e pagamento; ai fini processuali la sospensione e l’eventuale estinzione del giudizio sono collegate anche alla produzione della prova del pagamento e alla mancata istanza di trattazione entro il termine previsto.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto.
La valutazione degli indizi e il ricorso alle presunzioni semplici spettano al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo la violazione del corretto metodo di valutazione presuntiva, non una diversa lettura degli indizi.
La violazione dell’art. 115 c.p.c. sussiste solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non è deducibile la mera preferenza accordata ad alcune prove rispetto ad altre. L’art. 116 c.p.c. consente al giudice di attribuire diversa forza persuasiva alle prove acquisite.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato solo se il giudice altera il petitum o la causa petendi in modo decisivo; nel caso esaminato la questione della deducibilità del costo e della sua prova documentale rientrava nel tema controverso.
art. 109, comma 1, secondo periodo, t.u.i.r.
L’imputazione temporale dei componenti negativi richiede il concorso dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità; non è consentito scegliere liberamente un esercizio diverso da quello di competenza.
art. 88 d.P.R. n. 917 del 1986
La sopravvenienza attiva dell’anno successivo, anche se di importo corrispondente al costo contestato, non sana la deduzione effettuata in un periodo d’imposta non competente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
Ricorrendone i presupposti processuali, viene dato atto dell’obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di presunzioni semplici, il sindacato di legittimità non consente di sostituire la propria lettura degli indizi a quella del giudice di merito; è denunciabile solo l’uso scorretto dei criteri di gravità, precisione e concordanza.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere prospettata come mera contestazione del diverso peso attribuito alle prove: occorre allegare che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte o abbia disatteso regole legali di valutazione della prova.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato solo quando il giudice decide su un diverso petitum o su una diversa causa petendi, non quando qualifica giuridicamente in modo differente la medesima questione di fatto sottoposta al suo esame.
- Le regole di competenza temporale dei componenti negativi di reddito sono inderogabili: il costo è deducibile solo nell’esercizio in cui è certo e oggettivamente determinabile, senza che rilevi la mancanza di un danno erariale concreto.
- La registrazione di una sopravvenienza attiva in un esercizio successivo non legittima retroattivamente la deduzione di un costo nel periodo d’imposta precedente, fermo il diverso eventuale diritto alla ripetizione del maggior importo versato.
- La definizione agevolata delle controversie tributarie richiede, ai fini dell’effetto processuale invocato, non solo la presentazione dell’istanza ma anche la prova del pagamento dovuto o della prima rata secondo la disciplina applicabile.
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