Sentenza del 02/01/2023 n. 8 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Processo tributario - discussione orale - istanza - celebrazione - camera di consiglio - sentenza - impugnazione - ragioni a fondamento della richiesta - allegazione - necessità - conseguenza - nullità della sentenza - sussistenza - rimessione al primo giudice - esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'estratto di ruolo/cartella n. 10320060019422618 000 per mancata/notifica irregolare della cartella e dell'intimazione di pagamento, con dedotta prescrizione del credito; richiesta preliminare di celebrazione in pubblica udienza (lamentata la trattazione in camera di consiglio).
La decisione
Rigetto dell'appello. Il Collegio ha ritenuto che: (i) la mancata celebrazione in pubblica udienza, pur integrando una nullità processuale quando richiesta, non comporta la retrocessione del giudizio al primo grado ma solo la possibilità di rilevare la nullità in appello, sicché il giudice d'appello deve esaminare il merito (richiamata Cass. 19579/2018); (ii) il contribuente non ha allegato particolari specifici che la discussione orale avrebbe ulteriormente chiarito; (iii) le notifiche della cartella (27/09/2006 mediante raccomandata A/R) e dell'intimazione (25/06/2016, ex art. 140 c.p.c.) sono risultate valide alla luce della documentazione e del regime semplificato previsto per le notifiche esattoriali; (iv) l'estratto di ruolo non è impugnabile salvo i casi tassativi introdotti dall'art. 3‑bis (DL 146/21 conv. L. 215/21) e il ricorrente non ha dimostrato il concreto interesse/daño previsto. Compensazione delle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina l'istanza di celebrazione della pubblica udienza; la richiesta va valutata in relazione alla complessità della causa e richiede che la parte indichi aspetti specifici che la discussione orale potrebbe approfondire.
Elenca i provvedimenti che comportano la retrocessione del giudizio al primo grado; la Corte ha ritenuto che l'omissione della pubblica udienza non rientri in tali ipotesi, per cui non opera la retrocessione automatica.
Consente all'agente della riscossione la notifica tramite servizio postale con procedura semplificata; la validità della raccomandata A/R e della firma sull'avviso di ricevimento è sufficiente a dimostrare l'avvenuta notifica, salvo querela di falso.
Prevede forme semplificate di notificazione per gli atti tributari; non sempre è necessaria la raccomandata informativa richiesta da altre norme se è stata seguita la procedura semplificata.
Codice di Procedura Civile, art. 140
Regola la notificazione a persona presente nell'abitazione/domicilio; utilizzata per la valida notifica dell'intimazione (affermazione della relata del messo sulla esecuzione degli atti).
DL 146/2021 (conv. L. 215/2021), art. 3‑bis (novellando art. 12 DPR 602/73)
"L'estratto di ruolo non è impugnabile" e il ruolo e la cartella invalidamente notificata sono impugnabili direttamente solo in specifici casi indicati dalla norma.
Ha limitato l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e chiarito i casi tassativi in cui l'invalidità della notifica legittima l'azione diretta; in mancanza di dimostrazione del pregiudizio tassativo, l'interesse ad agire non sussiste.
Eccezione preliminare sollevata dal ricorrente; il Collegio l'ha ritenuta infondata/non rilevante per il caso concreto.
Massime di principio
- La richiesta di trattazione in pubblica udienza deve indicare i particolari e specifici aspetti che la discussione orale potrebbe approfondire; mere generiche doglianze non sono sufficienti.
- La mancata celebrazione in pubblica udienza, se richiesta, integra una nullità processuale rilevabile in appello, ma non comporta automaticamente la retrocessione del giudizio al primo grado: il giudice d'appello è tenuto a decidere sul merito salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
- Le notifiche eseguite mediante raccomandata A/R e la relata del messo hanno forza probatoria significativa; chi contesta la firma come destinatario deve proporre querela di falso per scalfire la presunzione di regolarità.
- Il contribuente ha l'onere di comunicare e aggiornare il domicilio fiscale; l'Amministrazione può validamente notificare al domicilio fiscale per ultimo conosciuto, anche con procedure semplificate.
- L'estratto di ruolo è generalmente non impugnabile dopo la novella (art. 3‑bis); l'azione diretta contro ruolo/cartella è ammessa solo se il contribuente dimostra uno dei pregiudizi tassativamente elencati dalla norma.
- Quando si contestano notifiche e ruoli, è fondamentale allegare e documentare in modo specifico il pregiudizio subito e gli elementi che rendono invalida la notificazione; altrimenti l'impugnazione rischia di essere respinta o improponibile.
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