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Sentenza

Sentenza del 02/01/2023 n. 5 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Riscossione - cartella di pagamento - riferimento ad una sentenza - mancata partecipazione del destinatario al relativo giudizio - mancata allegazione - difetto di motivazione - sussistenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del contribuente ritenendo illegittima la cartella per difetto di motivazione: la cartella indicava solo gli estremi della sentenza della Cassazione senza allegarla, e dal momento che il ricorrente non era parte del giudizio di Cassazione non poteva essergli imputata la conoscenza del provvedimento. L'appello è stato quindi accolto e le spese sono state compensate.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 04820190016675203000 (euro 47.464,78) contestando la legittimità dell'atto poiché fondata sull'ordinanza della Corte di Cassazione n. 6794/2019, mai notificata al contribuente. Lamentava la violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per mancata allegazione della sentenza richiamata, con conseguente difetto di motivazione della cartella e compressione del diritto di difesa.

Norme richiamate

  • Art. 7, L. n. 212/2000

    L'obbligo di allegazione degli atti sui quali si fonda la pretesa erariale mira a garantire il pieno ed immediato esercizio delle facoltà difensive del contribuente; la mancata allegazione determina difetto di motivazione della cartella e ne rende illegittima la notificazione.

  • Art. 324 c.p.c.

    La resistente invocava il giudicato formale; il Collegio ha ritenuto che il ricorso non censurasse la sentenza della Cassazione (non ne intaccava il giudicato) ma contestasse per vizi propri la cartella, perciò l'eccezione di giudicato non era fondata.

  • Art. 18 e Art. 53, D.lgs. 546/1992

    Richiamati dall'Ufficio per eccepire inammissibilità e violazioni procedurali; il Collegio non ha accolto tali eccezioni, considerando ammissibile il ricorso dell'appellante e prioritario il vizio di motivazione per mancata allegazione.

  • Ordinanza Corte di Cassazione n. 6794/2019

    Trattandosi dell'atto costitutivo della pretesa erariale, la sua mancata allegazione nella cartella, se il destinatario non era parte del relativo giudizio, non consente di presumere la conoscenza e determina illegittimità della cartella per difetto di motivazione.

Massime di principio

  • Se una cartella di pagamento si fonda su una sentenza o ordinanza, quella decisione deve essere allegata alla cartella: l'obbligo è finalizzato a permettere l'immediato esercizio delle difese da parte del contribuente (art. 7 L.212/2000).
  • La sola indicazione degli estremi dell'atto richiamato non sostituisce l'obbligo di allegazione quando il destinatario non era parte del giudizio che ha prodotto l'atto; in tal caso non può presumersi la sua conoscenza.
  • La mancata allegazione configura un difetto di motivazione della cartella e può portare all'annullamento dell'atto impugnato; il contribuente può valerosi di tale vizio indipendentemente dal merito della pretesa sottostante.
  • Le eccezioni procedurali sollevate dall'Amministrazione (es. giudicato formale, inammissibilità) possono essere rigettate se il ricorso si limita a contestare vizi propri della cartella e non a intaccare il contenuto del provvedimento giurisdizionale invocato dall'Ufficio.
  • Prassi consigliata per l'Amministrazione finanziaria: allegare sempre copia degli atti giustificativi della pretesa (sentenze, ordinanze, provvedimenti) o assicurare una adeguata notifica, per evitare l'annullamento per difetto di motivazione.
  • Suggerimenti per il contribuente: verificare la presenza degli atti cui la cartella fa riferimento; in mancanza, impugnare per difetto di motivazione e far valere, se pertinente, la non partecipazione al giudizio che ha generato l'atto richiamato.

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