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Sentenza

Sentenza del 02/01/2023 n. 1 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Riscossione - intimazione di pagamento - cartella di pagamento - tributi erariali - prescrizione decennale - sanzioni ed interessi - prescrizione quinquennale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 056 2019 0029882 55/000 relativa a due cartelle esattoriali (cartella n. 05620040000754318000 notificata il 25/03/2004 e cartella n. 05620040015347230000 successivamente annullata in autotutela). Il ricorrente deduceva la prescrizione quinquennale dei crediti (richiamando l'art. 2948 c.c. in tema di prestazioni periodiche), contestava il calcolo degli interessi e varie irregolarità formali (mancata allegazione della cartella all'intimazione, mancata indicazione dell'autorità a cui ricorrere). L'Agenzia contestava che la prescrizione dei tributi erariali è decennale e che, in ogni caso, la prescrizione sarebbe stata interrotta da successive intimazioni; inoltre sosteneva che gli interessi erano calcolati ai sensi dell'art. 30 D.P.R. n. 602/1973.

La decisione

Appello parzialmente accolto. La Commissione ha ritenuto che: (1) per i tributi erariali accertati in atto definitivo per omessa impugnazione non si applica la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., ma la prescrizione ordinaria (decennale) in conformità alla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 23367/2016); pertanto la cartella n. 05620040000754318000 non è stata dichiarata prescritta, avendo la prescrizione dei tributi rilevanti subito interruzione con successive intimazioni; (2) invece sanzioni e interessi sono soggetti alla prescrizione quinquennale (salvo il caso di actio iudicati), e poiché non vi era interruzione utile per questi importi sono stati dichiarati non dovuti; (3) le censure formali (richiamo della cartella nell'intimazione, mancata indicazione dell'autorità) sono ininfluenti o sanate dall'effettivo esercizio del ricorso. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 2948 c.c.

    Prevede la prescrizione quinquennale per le prestazioni periodiche; la giurisprudenza (Cass. SS.UU. 23367/2016) ha interpretato che i crediti erariali accertati con atto definitivo non rientrano nelle "prestazioni periodiche" e quindi non beneficiano della prescrizione quinquennale.

  • art. 30 D.P.R. n. 602/1973

    Norma sulla determinazione degli interessi di mora per i tributi; la Commissione ha ritenuto corretto il calcolo degli interessi secondo tale disposizione nella parte in cui riguarda gli interessi sul tributo (salvo la differente prescrizione quinquennale degli interessi come componente autonoma).

  • art. 156 c.p.c.

    Consente la sanatoria di talune carenze formali della comunicazione se il destinatario esercita il rimedio procedurale previsto; la Corte ha ritenuto che il tempestivo ricorso tributario abbia sanato la mancata indicazione dell'autorità.

  • Cass. SS.UU. n. 23367/2016

    Principio di diritto secondo cui i tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP, IVA) accertati in un atto definitivo per omessa impugnazione non costituiscono prestazioni periodiche ai fini dell'art. 2948 c.c., quindi soggetti alla prescrizione ordinaria (decennale).

  • Cass. civ., sez. VI, n. 9214/2021 (e conformi n. 8120/2021)

    Giurisprudenza che conferma la diversificazione dei termini di prescrizione tra tributi (decennale) e sanzioni/interessi (quinquennale) e precisazioni su come le notifiche/interruzioni incidono sui termini.

Massime di principio

  • I crediti tributari erariali accertati con atto definitivo per omessa impugnazione non rientrano nella nozione di "prestazioni periodiche" e sono soggetti alla prescrizione ordinaria (decennale), non alla prescrizione quinquennale dell'art. 2948 c.c.
  • Sanzioni e interessi costituiscono crediti distinti soggetti alla prescrizione quinquennale (salvo diverso effetto derivante da un giudicato) e vanno valutati separatamente rispetto al tributo principale.
  • La notificazione di un'intimazione di pagamento può interrompere la prescrizione dei tributi principali; tuttavia l'efficacia dell'interruzione va valutata distintamente per tributo, sanzioni e interessi in relazione ai rispettivi termini prescrizionali.
  • È sufficiente il richiamo della cartella nell'intimazione di pagamento; non è sempre necessaria la ri-allegazione integrale della cartella quando questa sia già stata regolarmente notificata al contribuente.
  • Irregolarità formali nella comunicazione (es. mancata indicazione dell'autorità) possono essere sanate dal tempestivo esercizio del rimedio (es. ricorso), ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
  • Nel caso di contestazione della prescrizione, documentare le date rilevanti (notifica cartella, eventuali intimazioni/interruzioni, atti di autotutela) è fondamentale per calcolare correttamente i termini distinti per tributo, sanzioni e interessi.
  • In presenza di atti di autotutela (annullamenti da parte dell'Agente della Riscossione) la materia del contendere può cessare per le somme interessate, mentre rimangono giudicabili le altre poste non annullate.

Testo integrale

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