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Sentenza

Sentenza del 02/01/2023 n. 2 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Processo tributario - provvedimento del giudizio penale - decreto di archiviazione - giudizio tributario - rilevanza - condizioni - fattispecie - operazioni oggettivamente inesistentiProcesso tributario - udienza di sospensione cautelare - mancata celebrazione - trattazione del merito - legittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2014 che contestava l'utilizzo di fatture emesse da E s.r.l.s. per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. La contribuente ha sollevato numerose eccezioni formali e sostanziali e ha chiesto che si tenesse conto del decreto di archiviazione penale relativo al legale rappresentante, sostenendo l'assenza di responsabilità fiscale. L'Ufficio ha contestato la validità economica delle prestazioni fatturate sulla base di molteplici elementi indiziari e ha mantenuto l'irrogazione delle imposte e sanzioni.

La decisione

L'appello è stato rigettato: la Commissione ha confermato la decisione di primo grado e ha ritenuto insufficienti le prove fornite dalla T per dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni. Il Collegio ha affermato che il decreto di archiviazione penale non vincola il giudice tributario e costituisce al più un indizio soggetto a valutazione. L'Amministrazione ha fornito elementi indiziari gravi e precisi (assenza di contratti e corrispondenza, pagamenti anteriori all'emissione di fatture, struttura organizzativa inesistente della presunta fornitrice, schede di trasporto incomplete, evasione totale della fornitrice, sproporzione reddituale) che, non confutati da prova adeguata del contribuente, legittimano l'accertamento per operazioni inesistenti. Decisione sul merito pronunciata anche se non era stata fissata preventivamente l'udienza sulla sospensione cautelare; ciò non ha violato il diritto di difesa. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese di grado pari a €1.888,00 oltre 15% per spese generali.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.p.

    Il decreto di archiviazione presuppone la mancanza di processo e non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente valutato in sede diversa; non produce preclusioni e può essere riaperto. In sede tributaria non costituisce esimente automatica ma mero indizio da valutare.

  • art. 156 c.p.c.

    Sanatoria della conoscenza effettiva dell'atto: la piena e tempestiva conoscenza dell'avviso di accertamento può sanare vizi di notifica e non pregiudica l'esercizio del diritto di difesa.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 36 co.2 n.4

    Obbligo di motivazione della decisione; le doglianze sulla motivazione devono essere valutate alla luce della completezza e sufficienza delle ragioni esposte dal giudice.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 15

    Criteri per la liquidazione delle spese processuali; la soccombenza comporta condanna alle spese come liquidate dal giudice.

  • DPR n. 600/1973, artt. 42 e 60

    Riferimenti normativi richiamati in relazione agli obblighi documentali e all'accertamento fiscale; utilizzati come quadro normativo generale per le contestazioni fiscali.

  • D.Lgs. 158/2015

    Modifiche normative considerate nella valutazione dell'applicabilità delle sanzioni fiscali.

Massime di principio

  • Il decreto di archiviazione penale non vincola il giudice tributario: in ambito fiscale rappresenta al più un elemento indiziario e va valutato insieme a tutti gli altri elementi di prova.
  • Quando l'Amministrazione contesta operazioni oggettivamente inesistenti ha l'onere di dimostrare che le prestazioni non sono mai state effettuate; può avvalersi di indizi e presunzioni gravi, precisi e concordanti.
  • Il contribuente, per confutare l'accertamento di fittizietà, deve fornire una prova che vada oltre la regolarità formale dei documenti contabili e dei mezzi di pagamento: serve dimostrazione dell'effettiva esecuzione delle prestazioni (contratti, corrispondenza, prove di svolgimento, testimoni, documenti terzi).
  • Anomalie quali pagamenti anteriori all'emissione delle fatture, conoscenza preventiva dei numeri progressivi delle fatture, schede di trasporto incomplete o prive di vidimazioni, mancanza di struttura e personale nella società fornitrice e dichiarazioni fiscali mancanti o evasione totale sono indici significativi di 'cartiera' e possono legittimare l'accertamento.
  • La decisione del merito può essere adottata anche in udienza fissata per la trattazione della sospensione cautelare se la valutazione di merito rende irrilevante la decisione cautelare; ciò non costituisce di per sé violazione del diritto di difesa salvo concreto pregiudizio.
  • I vizi di notifica possono essere efficacemente superati quando è provata la piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente, ai sensi della disciplina di sanatoria.
  • La mera produzione di documenti formali e scritture contabili non è sufficiente a escludere la fittizietà delle operazioni se non accompagnata da elementi probatori esterni e concreti che attestino l'effettivo svolgimento delle prestazioni.

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