Sentenza n. 580/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, - del provvedimento di diniego, notificato a mezzo pec il 12 gennaio 2026, reso dal Comune di L’Aquila - Settore Politiche Urbane, PNRR e PNC, Città Sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE) - Servizio SUAP, Occupazione Suolo pubblico (Promozione e regolamentazione commercio e attività produttive), a conclusione della Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) avviata su istanza della ricorrente ed avente ad oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza complessiva pari a 100 kW, delle Opere di Rete Elettrica di proprietà di e-distribuzione S.p.A. e delle opere accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio, in località Sassa, Via della Stazione, 3, in agro del Comune di L'Aquila (AQ) su terreno agricolo al foglio n. 1 particelle n. 102, 314, 194, 105; - del parere negativo del 7 ottobre 2025, notificato unitamente all’impugnato diniego, reso in merito dal medesimo Settore Politiche Urbane, PNRR e PNC, Città Sostenibile, inclusiva e partecipata; - di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o, comunque, connessi, ancorché di data e tenore sconosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale di una Procedura Abilitativa Semplificata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 100 kW su terreno agricolo, con opere di rete e accessorie
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego del Comune di L'Aquila e il presupposto parere negativo relativi alla PAS per un impianto fotovoltaico di potenza pari a 100 kW. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021, dell'Allegato B, comma 1, lettera b), d.lgs. 190/2024 e dell'art. 2, comma 1, lettera i), punto 2, della l.r. Abruzzo n. 8/2025, nonché eccesso di potere per sviamento, errore di fatto e travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà e irragionevolezza. La ricorrente sosteneva che il terreno agricolo fosse collocato entro 500 metri dallo stabilimento industriale Franchetti, precisamente a 259,92 metri, e che tale collocazione rendesse l'area idonea ai sensi della normativa sulle fonti rinnovabili. Contestava quindi al Comune di avere sostituito il criterio normativo della distanza da impianti industriali o stabilimenti con quello, diverso, della distanza da aree industriali individuate dal PRG. Sosteneva inoltre che la legge non richiedesse che lo stabilimento non fosse isolato. Il Comune aveva invece ritenuto che il complesso indicato fosse un'attività commerciale isolata di rivendita di materiali edili, e non uno stabilimento industriale rilevante ai fini della normativa.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha osservato preliminarmente che la censura secondo cui la normativa non richiederebbe la presenza di uno stabilimento non isolato era stata sviluppata compiutamente soltanto nella memoria finale, mentre il ricorso introduttivo contestava soprattutto il riferimento comunale alle aree industriali di PRG. Nel merito, il Collegio ha ritenuto decisivo che il Comune non si fosse limitato a qualificare il complesso come isolato, ma avesse anche accertato che esso consisteva in un'attività commerciale di rivendita di materiali edili. Tale qualificazione è stata ritenuta corretta e logica alla luce della visura camerale prodotta dalla stessa ricorrente, dalla quale risultava come attività prevalente la vendita di materiali edili da costruzione e ferramenta. L'attività commerciale non è stata quindi considerata uno stabilimento industriale rilevante ai fini dell'art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021 e della normativa richiamata sulla localizzazione degli impianti fotovoltaici. Il giudice ha inoltre condiviso il rilievo secondo cui le nozioni di impianto e stabilimento rilevanti sono quelle definite dall'art. 268, comma 1, lettere h) e l), d.lgs. 152/2006, riferite agli impianti e stabilimenti soggetti alla disciplina delle emissioni in atmosfera e alle relative autorizzazioni; una semplice rivendita di materiali edili non rientra in tali categorie. Il diniego è stato pertanto ritenuto legittimo. La società ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021
2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
La previsione individua tra le aree idonee per impianti fotovoltaici le aree interne o agricole prossime a impianti industriali e stabilimenti qualificabili secondo la normativa ambientale; una mera attività commerciale di rivendita di materiali edili non integra lo stabilimento rilevante.
Allegato B, comma 1, lettera b), d.lgs. 190/2024
È richiamato quale fondamento della Procedura Abilitativa Semplificata e della disciplina delle aree idonee applicabile all'intervento.
art. 2, comma 1, lettera i), punto 2, l.r. Abruzzo n. 8/2025
La disposizione regionale è richiamata quale disciplina analoga a quella statale in materia di aree idonee per impianti fotovoltaici.
art. 268, comma 1, lettere h) e l), d.lgs. 152/2006
Le nozioni di stabilimento e impianto rilevanti sono riferite, secondo il giudice, alle strutture soggette alla disciplina della prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera e alle relative autorizzazioni; una rivendita di materiali edili non vi rientra.
La soccombenza giustifica la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Massime di principio
- Ai fini dell'individuazione delle aree agricole idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici in ragione della prossimità entro 500 metri a un impianto o stabilimento industriale, il manufatto o l'attività di riferimento deve possedere la qualificazione sostanziale prevista dalla normativa richiamata e non può consistere in una mera attività commerciale di rivendita di materiali edili.
- Le nozioni di impianto e stabilimento rilevanti per la disciplina delle aree idonee possono essere ricavate dai riferimenti definitori dell'art. 268 d.lgs. 152/2006; una struttura non soggetta alla disciplina delle emissioni in atmosfera e alle relative autorizzazioni non costituisce, per ciò solo, lo stabilimento utile a fondare l'idoneità dell'area.
- Il giudizio sulla qualificazione dell'attività situata entro la fascia di prossimità deve essere condotto sulla base degli elementi oggettivi disponibili, tra cui la visura camerale e l'attività prevalente dichiarata; la qualificazione comunale come attività commerciale è legittima se coerente con tali elementi.
- La distanza entro 500 metri da un'attività commerciale non rende automaticamente idonea l'area agricola alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, poiché la distanza deve riferirsi a un impianto o stabilimento industriale conforme ai presupposti normativi.
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