DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190
Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina i regimi amministrativi per costruzione, esercizio, modifica e potenziamento di impianti da fonti rinnovabili, inclusi accumulo ed elettrolizzatori, tramite attività libera, PAS e autorizzazione unica. Prevede piattaforma digitale, modelli unici, termini procedurali, tutele paesaggistiche/ambientali e adeguamento regionale entro 180 giorni dall’entrata in vigore.
Semplificazione dei regimi amministrativi per impianti da fonti rinnovabili
Semplificazione dei regimi amministrativi per gli impianti da fonti rinnovabili
Il provvedimento definisce la disciplina amministrativa applicabile agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e alle relative opere connesse, con l’obiettivo di semplificare le procedure, uniformarle sul territorio e adeguarle al diritto dell’Unione europea. La norma si coordina con la tutela ambientale, paesaggistica, culturale e con le esigenze di diffusione delle rinnovabili.
Ambito di applicazione e finalità
Il decreto si applica alla costruzione e all’esercizio degli impianti da fonti rinnovabili, inclusi:
- impianti di accumulo;
- elettrolizzatori;
- interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale;
- opere connesse e infrastrutture indispensabili.
La disciplina mira a favorire la massima diffusione delle rinnovabili mediante razionalizzazione, riordino e semplificazione dei procedimenti, nel rispetto di ambiente, biodiversità, ecosistemi, beni culturali e paesaggio.
Principi generali
Gli interventi sono soggetti ai regimi amministrativi previsti dal decreto secondo i principi di sussidiarietà, ragionevolezza e proporzionalità. Sono qualificati come opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone agricole, fermo il rispetto delle norme richiamate dal decreto.
Il sistema procedimentale deve garantire:
- celerità;
- omogeneità della disciplina sul territorio nazionale;
- non aggravamento degli oneri;
- pubblicità, trasparenza e partecipazione;
- concorrenza fra operatori.
Le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere documenti già in loro possesso.
Interesse pubblico prevalente
Gli interventi sono considerati, in via generale, di interesse pubblico prevalente ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001, salvo esito negativo di compatibilità ambientale o prova evidente di effetti negativi significativi su ambiente, biodiversità, paesaggio, patrimonio culturale e settore agricolo.
Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in Conferenza unificata, possono essere individuati casi esclusi da tale qualificazione per specifiche porzioni di territorio o tipologie di tecnologia/progetto. Tale esclusione non si applica alle aree idonee e alle zone di accelerazione.
Definizioni rilevanti
La disciplina definisce, tra l’altro:
- intervento: costruzione ed esercizio delle fattispecie progettuali indicate negli allegati, incluse opere connesse e infrastrutture indispensabili;
- avvio della realizzazione: inizio dell’allestimento del cantiere o attività analoghe in loco;
- soggetto proponente: soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione;
- impianto ibrido: combinazione di più fonti rinnovabili o di impianto rinnovabile con accumulo o elettrolizzatore;
- impianto agrivoltaico: fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali;
- opere connesse, infrastrutture indispensabili e revisione della potenza.
Digitalizzazione delle procedure
È prevista la piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili, che fornisce guida e assistenza per i regimi amministrativi e deve essere interoperabile con gli strumenti informatici nazionali e territoriali.
Sono previsti modelli unici per:
- procedura abilitativa semplificata;
- autorizzazione unica.
In via transitoria, fino all’operatività della piattaforma, la presentazione avviene in modalità digitale secondo le forme utilizzate dall’amministrazione competente. Il modello unico semplificato deve essere aggiornato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Regimi amministrativi previsti
Il decreto individua tre regimi:
- attività libera;
- procedura abilitativa semplificata (PAS);
- autorizzazione unica.
Gli allegati A, B e C individuano gli interventi riconducibili a ciascun regime. Ai fini della qualificazione del progetto, più interventi sulla medesima fonte, in aree vicine e riferibili a un unico centro di interessi, sono considerati progetto unico, con potenza pari alla somma delle singole potenze.
È inoltre previsto che il proponente realizzi sistemi di raccolta delle acque meteoriche per le nuove superfici impermeabilizzate, con progettazione attenta anche agli eventi intensi legati ai cambiamenti climatici.
Attività libera
Gli interventi dell’allegato A non richiedono permessi o atti di assenso e non comportano, in via generale, comunicazioni o segnalazioni preventive. Restano però fermi:
- il rispetto delle condizioni e dei limiti posti dal decreto;
- le norme tecniche per le costruzioni;
- la disciplina del codice della strada;
- la compatibilità con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi;
- la disponibilità dell’area prima dell’avvio dei lavori;
- gli eventuali titoli edilizi necessari.
La disciplina non si applica agli interventi su beni culturali tutelati, aree naturali protette o siti Natura 2000, salvo i casi in cui il decreto prevede il passaggio alla PAS.
Per gli interventi in aree vincolate sotto il profilo paesaggistico si applica l’autorizzazione paesaggistica, con termine ordinario di 30 giorni e parere vincolante della Soprintendenza entro 20 giorni. Sono previsti meccanismi di sospensione, integrazione documentale, silenzio-assenso e inefficacia del diniego tardivo.
Sono inoltre previste specifiche regole per:
- vincoli paesaggistici particolari;
- cauzione per occupazione di suolo non ancora antropizzato;
- interferenze con opere pubbliche o di interesse pubblico;
- fascia di rispetto stradale e accessi;
- casi di interventi dell’allegato A espressamente esclusi da ulteriori atti di assenso.
Procedura abilitativa semplificata (PAS)
La PAS si applica agli interventi dell’allegato B. È esclusa se il proponente non dispone delle superfici o se l’intervento non è compatibile con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti, nel qual caso si passa all’autorizzazione unica.
Il soggetto proponente presenta al comune il progetto corredato da documentazione tecnica, dichiarazioni sostitutive, asseverazioni, elaborati di connessione, cronoprogramma, misure di mitigazione, impegni al ripristino e, per impianti oltre 1 MW, oneri istruttori e programma di compensazioni territoriali tra l’1% e il 3% del valore della produzione attesa, al netto dell’energia autoconsumata.
Il procedimento ordinario si conclude entro 30 giorni dalla presentazione del progetto, salvo sospensioni per integrazioni. Se servono atti di assenso di competenza comunale, il termine è di 45 giorni. Se servono atti di altre amministrazioni, il comune convoca conferenza di servizi entro 5 giorni.
Il titolo si perfeziona senza prescrizioni in assenza di diniego espresso nei termini. È prevista la pubblicazione dell’avviso di perfezionamento sul Bollettino Ufficiale regionale, da cui decorrono efficacia, opponibilità ai terzi e termini di impugnazione. Il comune conserva poteri di autotutela entro 6 mesi dal perfezionamento.
Il titolo decade se i lavori non iniziano entro 2 anni o non si concludono entro 3 anni dall’avvio, salvo forza maggiore. Sono previste specifiche condizioni preventive per valutazione di incidenza e titoli edilizi.
Autorizzazione unica
Gli interventi dell’allegato C sono soggetti ad autorizzazione unica, comprensiva, se necessaria, di VIA o valutazione di incidenza ambientale. Per i progetti soggetti a VIA, la verifica di assoggettabilità precede il procedimento ed è disciplinata con termini propri.
L’istanza è presentata:
- alla regione o all’ente delegato per gli interventi dell’allegato C, sezione I;
- al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per gli interventi della sezione II.
L’istanza deve essere corredata della documentazione autorizzativa, ambientale, paesaggistica, culturale ed edilizia necessaria, nonché della prova della disponibilità dell’area o della risorsa e, se necessario, della richiesta di esproprio.
La fase iniziale prevede verifica di completezza della documentazione, eventuale richiesta di integrazioni e, nei casi non soggetti a VIA, convocazione della conferenza di servizi entro 10 giorni. Nei casi soggetti a VIA, è prevista la pubblicazione dell’avviso al pubblico e una fase di osservazioni di 30 giorni.
Il procedimento è scandito da termini stringenti per integrazioni, consultazioni e conclusione della conferenza di servizi; il termine ordinario di conclusione della conferenza è di 120 giorni dalla prima riunione, con sospensioni nei casi previsti per VIA o incidenza ambientale.
Adeguamento di regioni ed enti locali
Regioni ed enti locali devono adeguarsi ai principi del decreto entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore. Fino all’adeguamento continua ad applicarsi la disciplina previgente; in caso di mancato rispetto del termine, si applica il decreto.
In sede di adeguamento, regioni ed enti locali possono prevedere ulteriori semplificazioni, anche elevando le soglie di potenza degli interventi negli allegati, nel rispetto dei limiti posti dal decreto.
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che si adeguano secondo i rispettivi statuti e norme di attuazione.
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