Sentenza n. 14356/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento a) - dell’avviso pubblicato in data 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul Portale InPA, recante la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni, inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11.7.2025), per quanto di interesse del ricorrente; b) - per quanto di interesse, della graduatoria definitiva di merito della selezione pubblica – allegato a) rg. 68655 del 25.11.2025- relativa ai 222 posti per la Regione Campania e della relativa determinazione di approvazione, non conosciuta; c) - per quanto di interesse, della graduatoria definitiva di merito con applicazione delle riserve dei posti – Direzione Regionale per la Campania – all. C – prot. n. 0537462 del 01.12.2025; d) – per quanto occorra, del provvedimento di approvazione della graduatoria nazionale, non conosciuto neppure negli estremi; e) - per quanto occorra, del provvedimento del Direttore Regionale per la Campania – Agenzia delle Entrate, di approvazione della graduatoria regionale, non conosciuto neppure negli estremi; f) - del bando, pubblicato in data 11.7.2025, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; g) - di ogni altro connesso, presupposto, successivo, preordinato e conseguenziale, ivi compresi gli atti di convocazione e di scelta delle sedi, per quanto di interesse del ricorrente, dei relativi contratti lavoro, ove stipulati nelle more del giudizio, che comunque possano ledere gli interessi del ricorrente nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto: - di parte ricorrente alla valutazione del Servizio Civile Nazionale svolto e al conseguente riconoscimento della riserva in graduatoria di merito per la Regione Campania della “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, di cui 222 unità per la Direzione regionale della Campania (codice concorso 2700 TRIB), indetto dall’Agenzia delle Entrate con bando di concorso n. 290773 dell'11 luglio 2025”; nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata a provvedere in tal senso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie definitive e relativi atti di approvazione della procedura concorsuale per 2.700 funzionari dell’Agenzia delle Entrate, nella parte in cui non è stata riconosciuta al ricorrente la riserva di posti per il servizio civile universale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura concorsuale per l’assunzione di 2.700 funzionari dell’Agenzia delle Entrate, chiedendo il riconoscimento della riserva di posti connessa al servizio civile universale svolto. Ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 2, 3 e 7 l. n. 241/1990, delle disposizioni del bando, del d.lgs. n. 40/2017 e del d.P.R. n. 487/1994, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione, erroneità dei presupposti, illogicità, perplessità, travisamento e sviamento. In particolare, ha sostenuto che, pur avendo indicato nella domanda il titolo di preferenza relativo a un figlio a carico, aveva erroneamente selezionato “No” nella sezione concernente la riserva dei posti per l’accesso ai concorsi pubblici. Secondo il ricorrente, la documentazione relativa al servizio civile universale, trasmessa dopo lo svolgimento delle prove e prima dell’approvazione della graduatoria, avrebbe dovuto essere valutata dall’Amministrazione, trattandosi di un titolo rilevante solo nella fase di formazione della graduatoria finale. L’Amministrazione e il controinteressato, utilmente collocato in graduatoria e già titolare di contratto a tempo indeterminato, hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha integralmente respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la scelta dell’Amministrazione di non valutare il titolo di riserva, poiché il candidato aveva risposto espressamente “No” alla chiara domanda relativa alla riserva dei posti, rendendo una dichiarazione inequivoca nell’istanza presentata ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000. Tale dichiarazione è stata considerata espressione della volontà del candidato di non possedere il titolo o comunque di non volersene avvalere. Il Collegio ha valorizzato i principi di buon andamento, imparzialità, efficienza, celerità della procedura concorsuale, autoresponsabilità del candidato e par condicio tra i concorrenti. In una procedura concorsuale di massa l’Amministrazione non è tenuta a verificare caso per caso una successiva diversa volontà di candidati che abbiano dichiarato espressamente di non avvalersi della riserva. L’onere dichiarativo è stato ritenuto proporzionato e non gravoso, considerata la chiarezza della domanda. Gli errori del candidato non possono ricadere sui concorrenti che abbiano diligentemente dichiarato il possesso e l’intenzione di avvalersi del titolo e siano risultati vincitori. Il TAR ha distinto il caso deciso dal Consiglio di Stato con sentenza n. 8336/2025, nel quale la casella relativa alla riserva era rimasta non selezionata, dalla fattispecie in esame, caratterizzata da una dichiarazione negativa espressa. Ha inoltre rilevato che il servizio civile universale è un titolo la cui esistenza e il cui utilizzo devono essere indicati e provati dal candidato, diversamente da titoli nella disponibilità dell’amministrazione banditrice. Le spese sono state compensate tra tutte le parti per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
artt. 3 e 97 Cost.
I principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità impongono che l’Amministrazione gestisca la procedura concorsuale secondo criteri uniformi, efficienti e rispettosi della par condicio.
artt. 2, 3 e 7 l. n. 241/1990
Richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure di illegittimità dell’azione amministrativa; il ricorso è stato comunque respinto.
artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000
Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione assumono rilievo come autodichiarazioni del candidato e concorrono a definire i titoli dei quali egli dichiara di essere titolare o di volersi avvalere.
d.lgs. n. 40/2017
Richiamato dal ricorrente con riferimento al servizio civile; il giudice ha ritenuto comunque decisiva la dichiarazione negativa resa nella domanda.
artt. 8 e 16 d.P.R. n. 487/1994
Richiamati nel ricorso quali disposizioni regolatrici della procedura concorsuale e della formazione della graduatoria; non hanno condotto all’accoglimento delle censure.
art. 30 c.p.a.
La domanda di condanna dell’Amministrazione a riconoscere la riserva è stata respinta insieme alla domanda di annullamento.
Massime di principio
- Quando una domanda di partecipazione a un concorso contiene una voce chiara e specifica sulla riserva dei posti e il candidato seleziona espressamente l’opzione negativa, tale dichiarazione vincola la successiva formazione della graduatoria e impedisce al candidato di ottenere per la prima volta il riconoscimento della riserva dopo lo svolgimento delle prove.
- Il principio di autoresponsabilità impone al candidato di compilare con diligenza, puntualità e coerenza la domanda di partecipazione; l’errore dichiarativo del candidato non può essere posto a carico degli altri concorrenti che abbiano correttamente dichiarato di volersi avvalere della riserva.
- Nelle procedure concorsuali di massa, i principi di buon andamento, imparzialità, efficienza e celerità escludono, di regola, un obbligo dell’amministrazione di effettuare verifiche individuali su una sopravvenuta diversa volontà del candidato rispetto a un titolo di riserva espressamente negato nella domanda.
- La possibilità di valutare un titolo di riserva documentato dopo le prove può differire a seconda del contenuto della domanda: l’omessa selezione della relativa casella non è equiparabile a una dichiarazione espressamente negativa.
- Quando la riserva incide sull’attribuzione dei posti e può modificare l’ordine di graduatoria, il rispetto della par condicio impone che le dichiarazioni chiare e inequivoche rese dai candidati siano applicate uniformemente, senza rimettere successivamente in termini chi abbia dichiarato di non volersi avvalere del beneficio.
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