Sentenza n. 2539/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione di approvazione della nuova graduatoria e dei verbali della commissione esaminatrice, con rideterminazione del punteggio e sottrazione della premialità Covid
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva partecipato a una selezione per titoli finalizzata alla formazione di una graduatoria per incarichi e supplenze di operatore socio-sanitario, ottenendo inizialmente 8,796 punti, comprensivi di 7 punti di premialità Covid, e collocandosi alla posizione n. 129. Dopo essere stato assunto a tempo determinato, l’Azienda, con la deliberazione impugnata, ha recepito i verbali della commissione che avevano escluso la premialità relativa al servizio prestato presso una casa di cura privata accreditata e convenzionata con il Servizio sanitario regionale, ritenendola non riconducibile a una struttura del SSN. Il punteggio è stato così ridotto a 1,796, con arretramento alla posizione n. 879. Il primo motivo deduceva violazione e falsa applicazione del bando, dell’art. 5, comma 10, l.r. n. 9/2020, dei principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e certezza del diritto, nonché disparità di trattamento, travisamento, sviamento, difetto di motivazione, carenza di istruttoria e illogicità manifesta. Secondo il ricorrente, la disciplina avrebbe valorizzato l’attività concretamente svolta durante l’emergenza Covid, anche presso strutture private accreditate operanti per il SSN. Il secondo motivo deduceva lesione del legittimo affidamento sulla prosecuzione del rapporto di lavoro e sulla possibilità di maturare requisiti utili per future stabilizzazioni. L’Azienda ha eccepito il difetto di giurisdizione, la tardività e l’inammissibilità del ricorso, sostenendo nel merito che il bando, l’allegato 1/B e la direttiva assessoriale n. 24514/2023 limitassero la premialità alle attività svolte presso strutture del SSN.
La decisione
Il TAR ha respinto tutte le eccezioni preliminari dell’Azienda. Ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa perché il ricorso contestava direttamente l’esercizio del potere amministrativo di valutazione dei titoli e formazione della graduatoria, lesivo di un interesse legittimo; sono invece rimaste estranee al giudizio le pretese relative alla prosecuzione o ricostituzione del rapporto di lavoro privatizzato, devolute al giudice ordinario. Il ricorso è stato ritenuto tempestivo: la pubblicazione sul sito della deliberazione non equivaleva, nel caso concreto, a comunicazione individuale, poiché la lex specialis non le attribuiva tale efficacia per la revisione individuale dei punteggi e prevedeva la comunicazione tramite PEC. Il termine decorreva quindi dalla comunicazione personale del 27 febbraio 2026, sicché la notifica del ricorso del 27 aprile 2026 era tempestiva. È stata respinta anche l’eccezione di inammissibilità, distinguendo l’impugnazione della graduatoria dalle eventuali pretese sul rapporto di lavoro. Nel merito, il TAR ha ritenuto legittima l’esclusione dei 7 punti. L’art. 5, comma 10, l.r. n. 9/2020 individuava la partecipazione all’emergenza Covid come titolo valorizzabile, ma non definiva autonomamente tutte le condizioni del beneficio. La direttiva assessoriale n. 24514/2023 e il bando, letto insieme all’allegato 1/B, delimitavano invece la premialità alle attività svolte per almeno sessanta giorni consecutivi presso strutture del SSN. La nozione di struttura del SSN non comprendeva ogni struttura privata accreditata o convenzionata, che conserva distinta soggettività giuridica e opera in forza di rapporti di accreditamento e contrattualizzazione. La casa di cura presso cui il ricorrente aveva lavorato era privata accreditata e convenzionata, ma non apparteneva agli enti del SSN; il punteggio era dunque stato originariamente attribuito in assenza del requisito previsto dalla lex specialis e correttamente rimosso dalla commissione. Il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 20/2020 non imponeva l’equiparazione tra attività svolta presso enti pubblici e attività svolta presso strutture private convenzionate, ma lasciava alla disciplina applicabile e alla commissione la definizione e ponderazione dei titoli. Anche il motivo sul legittimo affidamento è stato respinto, perché presupponeva l’illegittimità della rideterminazione del punteggio, risultata invece legittima. Il ricorso è stato quindi rigettato; spese integralmente compensate tra le parti costituite, nulla per le spese nei confronti della controinteressata non costituita.
Norme richiamate
art. 5, comma 10, l.r. n. 9/2020
In conformità ai principi enunciati con la sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 14 febbraio 2020, le procedure di selezione del personale del Sistema sanitario regionale promosse a partire dalla entrata in vigore della presente legge prevedono, nei rispettivi bandi di selezione, la partecipazione alla emergenza Covid-19, per almeno sessanta giorni continuativi, quale titolo da riconoscere nella valutazione curricolare attraverso uno specifico punteggio premiale.
La disposizione impone di prevedere la partecipazione all’emergenza Covid quale titolo valorizzabile, ma non determina autonomamente la natura delle strutture presso cui il servizio deve essere prestato; tale delimitazione è rimessa alla disciplina attuativa e alla lex specialis.
art. 63 d.lgs. n. 165/2001
La giurisdizione ordinaria riguarda le controversie sul rapporto di lavoro privatizzato; resta invece ferma la giurisdizione amministrativa sugli atti della procedura selettiva e sulla formazione della graduatoria.
art. 56 c.p.a.
Il decreto cautelare monocratico adottato nella fase iniziale è stato richiamato nel procedimento, ma la domanda cautelare è stata successivamente definita mediante fissazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
art. 55, comma 10, c.p.a.
La domanda cautelare è stata accolta ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito e della trattazione congiunta con il giudizio connesso.
art. 700 c.p.c.
Il ricorrente aveva proposto davanti al giudice ordinario un distinto procedimento cautelare relativo alla risoluzione del rapporto di lavoro; tale controversia è rimasta distinta dall’impugnazione amministrativa della graduatoria.
art. 20 d.lgs. n. 75/2017
È stato richiamato dal ricorrente con riguardo alla possibile maturazione di requisiti per future procedure di stabilizzazione, ma il relativo affidamento non è stato tutelato perché fondato sulla contestata e poi ritenuta legittima attribuzione del punteggio.
Massime di principio
- Quando il ricorso investe direttamente gli atti amministrativi di valutazione dei titoli e formazione di una graduatoria concorsuale, la controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa, anche se la rideterminazione della graduatoria produce effetti successivi su un rapporto di lavoro privatizzato; le pretese direttamente rivolte alla prosecuzione o ricostituzione del rapporto restano invece devolute al giudice ordinario.
- Per un provvedimento che incide individualmente sulla posizione di un candidato mediante revisione del punteggio e della graduatoria, la pubblicazione sul sito istituzionale non sostituisce la comunicazione personale ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione, quando la lex specialis non attribuisca espressamente a tale pubblicazione efficacia notificatoria per quel tipo di atto.
- La premialità prevista per la partecipazione all’emergenza Covid deve essere riconosciuta nei limiti stabiliti dalla disciplina attuativa e dalla lex specialis; se il bando richiede lo svolgimento dell’attività presso strutture del SSN, tale requisito non può essere esteso alle strutture private accreditate o convenzionate, che, pur erogando prestazioni per il servizio pubblico, mantengono distinta soggettività e non appartengono agli enti del SSN.
- Il richiamo a una pronuncia della Corte costituzionale che ammette la possibilità di valorizzare esperienze professionali maturate presso soggetti convenzionati non impone, per tutte le procedure selettive, l’equiparazione tra attività svolta presso enti pubblici e attività svolta presso strutture private accreditate; la concreta estensione del beneficio dipende dalla disciplina normativa e dalla lex specialis applicabili.
- Il legittimo affidamento sulla prosecuzione di un rapporto a tempo determinato non può fondarsi su un punteggio originariamente attribuito in violazione dei requisiti della lex specialis; una volta accertata la legittimità della rideterminazione della graduatoria, vengono meno il presupposto e la lesione prospettata dell’affidamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 ago 2026Sentenza n. 14354/2026 - Roma, Sezione 2
- Sentenza · 25 ago 2026Sentenza n. 14355/2026 - Roma, Sezione 2
- Sentenza · 25 ago 2026Sentenza n. 14356/2026 - Roma, Sezione 2
- Sentenza · 25 ago 2026Sentenza n. 2540/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 25 ago 2026Sentenza n. 2541/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 25 ago 2026Sentenza n. 2542/2026 - Palermo, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →