L.R. Abruzzo 8/2025
Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e modifica alla l.r. 46/2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo n. 8/2025 individua aree idonee, non idonee e ordinarie per impianti FER, disciplina i regimi autorizzativi, limiti alle compensazioni e il monitoraggio regionale. Contiene una disciplina transitoria per le istanze presentate prima del 18 dicembre 2024 e modifica la l.r. 46/2019 sul ruolo del Direttore dell’Agenzia di Protezione Civile. Abrogata dal 14/05/2026.
Aree idonee e non idonee per impianti da fonti rinnovabili in Abruzzo e semplificazione autorizzativa; modifica alla l.r. 46/2019
Misure urgenti per aree idonee/non idonee per impianti da fonti rinnovabili e semplificazione autorizzativa in Abruzzo
La legge disciplina, nel territorio della Regione Abruzzo, l’individuazione delle superfici e aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e le conseguenze sui procedimenti autorizzativi. Introduce inoltre obblighi di monitoraggio, una disciplina transitoria per le istanze pregresse e una modifica puntuale alla l.r. 46/2019 in materia di protezione civile.
Ambito di applicazione e categorie di aree
La disciplina regionale si inserisce nell’attuazione della normativa statale sulle fonti rinnovabili e definisce quattro categorie:
- aree idonee, per le quali è previsto un iter accelerato e agevolato;
- aree non idonee, incompatibili con specifiche tipologie di impianti secondo i criteri tecnici richiamati;
- aree ordinarie, soggette ai regimi amministrativi ordinari;
- aree in cui è vietata l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra, coincidenti con le aree agricole interessate dal divieto statale.
Aree e superfici idonee
Sono considerate idonee, tra le altre, le seguenti tipologie di aree e siti:
- siti già sedi di impianti della stessa fonte, oggetto di rifacimento, potenziamento o ricostruzione, anche con accumulo, purché non si superi il 20% di variazione dell’area occupata; per il fotovoltaico a terra in zone agricole è ammesso solo il riassetto di impianti già installati senza incremento dell’area occupata;
- siti oggetto di bonifica;
- cave e miniere ripristinate e ex discariche, anche in aree tutelate, entro i limiti previsti;
- cave e miniere cessate, non recuperate, abbandonate o degradate, nonché porzioni non più sfruttabili e ex discariche, con obbligo di ripristino in capo al titolare dell’impianto, anche con piani diversi previo parere favorevole dell’autorità competente;
- per il solo fotovoltaico a terra, cave già ripristinate, cave con piano di coltivazione terminato non ancora ripristinate, discariche o lotti chiusi/ripristinati, con analogo obbligo di ripristino se necessario;
- siti e impianti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, dei gestori ferroviari e dei concessionari autostradali confinanti con ferrovia o autostrada;
- siti aeroportuali nella disponibilità dei gestori aeroportuali, previa verifica tecnica ENAC;
- per il biometano, aree agricole entro 500 metri da zone industriali, artigianali e commerciali, inclusi siti di interesse nazionale, nonché cave e miniere, in assenza di vincoli paesaggistici;
- per fotovoltaico e biometano, aree interne a impianti industriali e stabilimenti; aree entro 500 metri da tali impianti esistenti alla data di entrata in vigore della legge; aree entro 300 metri da autostrade e strade con almeno due corsie per senso di marcia; aree per comunità energetiche rinnovabili o autoconsumo, anche collettivo, fino a 1 MW, anche se ricadenti in alcune aree altrimenti non idonee;
- coperture di fabbricati rurali, edifici produttivi, di servizi, residenziali e pubblici, con esclusione dei beni tutelati specificamente richiamati, oltre a parcheggi e infrastrutture di trasporto;
- aree adiacenti alle centrali di trasformazione della RTN entro 300 metri, compatibilmente con la pianificazione del gestore e con gli stalli disponibili.
Aree e superfici non idonee
Sono qualificate non idonee, salvo le eccezioni espressamente previste, le aree:
- ricomprese nel perimetro di beni culturali tutelati e nelle relative fasce di rispetto: 500 metri per il fotovoltaico e 3 chilometri per l’eolico;
- incluse nella Rete Natura 2000;
- aree naturali protette statali;
- aree protette regionali abruzzesi;
- aree definite bosco dalla normativa forestale regionale.
Inoltre, nel perimetro delle aree ritenute idonee per fotovoltaico a terra in ambiti agricoli, sono comunque non idonee le aree agricole con:
- investimenti soggetti a vincoli di destinazione non ancora scaduti;
- colture permanenti, come vigneti, frutteti, tartufaie e oliveti ad alta densità e con superficie superiore a 5.000 mq;
- aree dell’ex alveo del lago Fucino delimitate dalla via Circufonfircense, salvo impianti a servizio di CER o autoconsumo fino a 1 MW;
- cave e miniere interessate da produzioni agricole di pregio o valorizzazione delle tradizioni locali.
Per biomasse, biogas, gas di discarica, gas da depurazione e biometano, è inoltre non idonea l’area fino a 200 metri dal limite delle zone omogenee A e B degli strumenti urbanistici comunali, salvo collocazione in zona D artigianale-industriale o assoggettamento a determinate valutazioni ambientali.
Regimi amministrativi e semplificazioni
Per gli interventi ubicati in aree idonee si applicano i regimi statali vigenti previsti dal d.lgs. 199/2021 e dal d.lgs. 190/2024. Il regime semplificato non si applica quando gli interventi, comprese le infrastrutture connesse, ricadono in aree non idonee.
Se un progetto insiste contemporaneamente in aree idonee e non idonee, si applica il regime amministrativo ordinario del d.lgs. 190/2024, senza le semplificazioni dell’art. 22 del d.lgs. 199/2021, salvo le eccezioni espressamente richiamate dalla legge regionale. Resta comunque fermo che, quando l’inidoneità è imposta dalla normativa statale o unionale, prevale il criterio di non idoneità.
Compensazioni territoriali, oneri e contributi consortili
I Comuni possono prevedere compensazioni territoriali:
- fino allo 0,2% dei proventi annui per impianti fino a 1 MW;
- per potenze superiori a 1 MW, solo nei limiti e secondo le modalità consentite dalla normativa statale.
Le compensazioni non si applicano, tra l’altro, a:
- impianti fotovoltaici su superfici o coperture;
- impianti al servizio di comunità energetiche rinnovabili;
- impianti destinati all’autoconsumo, anche collettivo;
- impianti con potenza inferiore a 200 kW.
Per i fotovoltaici a terra nelle aree agricole definite irrigue dai piani di classifica dei Consorzi di bonifica, è previsto il rimborso delle spese di infrastrutturazione sostenute dal Consorzio e il pagamento dei canoni consortili.
Monitoraggio regionale e relazione annuale
La Giunta regionale deve riferire periodicamente al Consiglio sull’attuazione della legge e sugli obiettivi a livello comunale, provinciale e regionale. Ogni anno, entro il 31 marzo dell’anno successivo all’entrata in vigore della legge, trasmette una relazione al Comitato per la Legislazione e alla Commissione consiliare competente contenente, in particolare:
- potenza installata da fonti rinnovabili e confronto con gli obiettivi annuali del d.m. 21 giugno 2024;
- dati sulla produzione di energia;
- autorizzazioni rilasciate;
- autorizzazioni in istruttoria.
I soggetti coinvolti, in particolare i Comuni, devono trasmettere alla Regione i dati relativi alle procedure di competenza. La Giunta definisce entro 60 giorni le modalità di trasmissione. La relazione è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
Regime transitorio per le istanze già presentate
Le nuove disposizioni non si applicano alle istanze presentate e non dichiarate inammissibili, improcedibili o irricevibili prima del 18 dicembre 2024, data di pubblicazione della deliberazione di Giunta regionale n. 790/c del 3 dicembre 2024. I proponenti di istanze presentate prima di tale data possono comunque chiedere all’autorità competente l’applicazione della nuova disciplina.
Modifica alla l.r. 46/2019 sulla protezione civile
La legge integra l’art. 4 della l.r. 46/2019 prevedendo che, in caso di cessazione o vacanza del Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, il Dirigente del Servizio Numero Unico di Emergenza svolga temporaneamente le funzioni direttoriali per un periodo massimo di sei mesi, nelle more della nomina del nuovo Direttore.
Durata dell’efficacia
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT. Il testo consolidato fornito indica però che le disposizioni risultano abrogate dal 14/05/2026, per effetto dell’abrogazione disposta dalla L.R. 7 maggio 2026, n. 9; pertanto la disciplina non è più utilizzabile per fattispecie attuali, salvo eventuali effetti su procedimenti o istanze ricadenti nel regime transitorio.
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