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Sentenza

Sentenza n. 2540/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, n. 807/2024, quanto al pagamento delle spese di lite liquidate in favore del difensore anticipatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo che fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, n. 807/2024, passata in giudicato il 18 novembre 2025. Il titolo giudiziale aveva riconosciuto in suo favore, quale difensore anticipatario, la somma di euro 225,00, oltre IVA, CPA e spese generali. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza il 21 dicembre 2024 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato che il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Nel caso concreto risultavano comprovati sia il passaggio in giudicato della sentenza sia il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione. Accertato l’inadempimento ministeriale, il giudice ha ordinato al Ministero di pagare le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha inoltre nominato, per l’eventuale ulteriore inadempimento, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per compiere gli atti necessari all’esecuzione. Il commissario opera senza compenso aggiuntivo, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, della l. n. 208/2015. È stata inoltre applicata una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla notificazione della sentenza all’amministrazione e fino all’adempimento spontaneo oppure, in mancanza, fino alla decorrenza dell’efficacia della nomina del commissario ad acta. Le spese sono state compensate, salva la rifusione del contributo unificato da parte del Ministero.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono di chiedere l’esecuzione dei giudicati nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Rende ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro da parte delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso è stato ritenuto necessario per la proponibilità dell’ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    La previsione sull’assenza di compenso aggiuntivo per il commissario ad acta, prevista per i giudizi relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 777, l. n. 208/2015

    È richiamato quale disposizione introduttiva dell’art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001, utilizzato come base dell’applicazione analogica relativa al compenso del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’amministrazione obbligata non abbia adempiuto spontaneamente.
  • Per le condanne pecuniarie a carico della pubblica amministrazione, l’azione di ottemperanza è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo all’amministrazione.
  • Accertato l’inadempimento di una pubblica amministrazione a un giudicato avente a oggetto il pagamento di somme di denaro, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale intervento sostitutivo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento o all’efficacia dell’intervento commissariale.
  • La disciplina che esclude un compenso aggiuntivo per il commissario ad acta nei giudizi relativi ai decreti ex legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente anche all’esecuzione di altri giudicati aventi a oggetto condanne pecuniarie, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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