Sentenza n. 14355/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento a) della graduatoria finale, pubblicata il 27/11/2025, del concorso pubblico indetto dall'Agenzia delle Entrate per l'assunzione a tempo indeterminato, presso la Direzione Regionale della Campania, “di complessive 2.700 unità per l'area dei funzionari, famiglia, professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali”; b) del bando nazionale del concorso pubblico indetto dall’Agenzia delle Entrate per “l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia, professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali”, nella parte in cui prevede che “7. Graduatorie finali … 7.3. delle riserve e dei titoli di preferenza si terrà conto soltanto se dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale”; c) dei verbali istruttori, non conosciuti, che hanno stabilito l’esclusione della ricorrente dalla graduatoria dei vincitori; d) se e per quanto occorrer debba, di ogni altro avviso o provvedimento, di estremi non noti e non conoscibili, con i quali si è provveduto all’eventuale assunzione dei candidati vincitori; e) di ogni altro atto connesso e consequenziale; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere utilmente ricompresa nella graduatoria dei candidati vincitori per la Regione Campania.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale del concorso dell'Agenzia delle Entrate per 2.700 funzionari giuridico-tributari, bando nella parte relativa alla dichiarazione dei titoli di riserva e atti di esclusione della candidata dalla graduatoria dei vincitori
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale e gli atti connessi, chiedendo di essere ricompresa tra i vincitori per la Regione Campania. Ha dedotto violazione degli artt. 1, 2, 3 e 6 della l. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e dell'art. 18 del d.lgs. 40/2017, nonché omessa attivazione del soccorso istruttorio, eccesso di potere, irragionevolezza, sproporzione e sviamento. In particolare, ha sostenuto che, pur avendo selezionato erroneamente la risposta negativa nella sezione della domanda relativa alla riserva dei posti, aveva indicato nella medesima domanda di aver svolto servizio civile nazionale senza demerito e aveva successivamente trasmesso la relativa documentazione. Secondo la ricorrente, tale indicazione avrebbe imposto all'Amministrazione di rilevare il titolo e di attivare il soccorso istruttorio, anziché applicare il principio di autoresponsabilità e non riconoscere la riserva. Le Amministrazioni resistenti hanno eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Lazio e chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. In via preliminare ha rigettato l'eccezione di incompetenza, ritenendo applicabile l'art. 13, comma 3, c.p.a.: la procedura era stata bandita con un unico bando nazionale, prevedeva un'unica prova e consentiva anche la formazione di una graduatoria unica nazionale; pertanto, per gli atti statali, era competente il TAR Lazio, sede di Roma. Nel merito, il Collegio ha ritenuto legittimo il mancato riconoscimento del titolo di riserva. La domanda di partecipazione conteneva una sezione chiara e intellegibile sulla riserva dei posti, nella quale la candidata aveva selezionato espressamente "No". Tale dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, impediva di considerare successivamente il titolo non dichiarato o oggetto di una dichiarazione negativa. In una procedura concorsuale di massa, il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per correggere un errore evidente del candidato o per consentire, dopo la scadenza del termine, la dichiarazione di un requisito o titolo non indicato, poiché ciò violerebbe la par condicio, inciderebbe sulla posizione degli altri concorrenti e comprometterebbe la celerità della procedura. L'indicazione del servizio civile in altra sezione della domanda non è stata ritenuta sufficiente a superare la specifica dichiarazione negativa resa nella sezione dedicata alla riserva. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 13, comma 3, c.p.a.
negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto
La competenza territoriale appartiene al TAR Lazio quando la procedura è riconducibile a un atto statale e presenta carattere unitario nazionale.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Il soccorso istruttorio non è invocabile per consentire, dopo la scadenza del termine di partecipazione, la dichiarazione o integrazione di un titolo non indicato correttamente dal candidato in una procedura concorsuale di massa.
artt. 1, 2 e 3 Cost.
I principi di solidarietà, buona fede e autoresponsabilità impongono al candidato di fornire informazioni complete e non reticenti e di compilare con diligenza la domanda di partecipazione.
art. 97 Cost.
Il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, insieme alla par condicio, giustificano il rigoroso rispetto degli oneri dichiarativi e impediscono riaperture individuali dei termini nella procedura concorsuale.
artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000
La domanda di partecipazione, contenente la dichiarazione espressa di non avvalersi della riserva, vincola il candidato secondo il contenuto della dichiarazione resa.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali di massa, il principio di autoresponsabilità impone al candidato di compilare la domanda in modo completo, corretto e non ambiguo, sopportando le conseguenze degli errori che possano incidere sulla posizione degli altri concorrenti.
- Il soccorso istruttorio non è attivabile per consentire, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, la dichiarazione di un titolo di riserva non indicato oppure espressamente negato dal candidato.
- L'indicazione di un fatto potenzialmente rilevante contenuta in una diversa sezione della domanda non supera una dichiarazione espressamente negativa resa nella sezione specificamente dedicata al titolo di riserva, quando il modulo sia chiaro e intellegibile.
- In una procedura concorsuale di massa, la par condicio, il buon andamento e la celerità dell'azione amministrativa prevalgono sull'interesse individuale del candidato a modificare successivamente la propria dichiarazione, soprattutto quando gli altri concorrenti abbiano tempestivamente dichiarato il titolo e siano già stati individuati come vincitori.
- La competenza territoriale per una procedura concorsuale statale unitaria, disciplinata da un unico bando nazionale, con prova unica e possibilità di graduatoria nazionale, appartiene al TAR Lazio ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.a.
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