Sentenza n. 14354/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della graduatoria finale degli idonei vincitori del concorso pubblico per "Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l'area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali", approvata e pubblicata in data 27 novembre 2025, nella parte in cui risultano inseriti concorrenti idonei vincitori con punteggio inferiore a quello della ricorrente, in danno della stessa che risulta esclusa; - dei verbali della Commissione esaminatrice con i quali sono stati approvati gli eventuali subcriteri di attribuzione del punteggio per i titoli posseduti in uno al verbale di valutazione dei titoli posseduti, dichiarati ed estesi dalla ricorrente di contenuto ed estremi ignoti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi i contratti di lavoro eventualmente sottoscritti dai vincitori in posizione eccedentaria rispetto ai posti effettivamente disponibili;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale dei vincitori di un concorso pubblico nazionale, nella parte in cui non ha riconosciuto alla ricorrente il titolo di riserva e ha incluso candidati con punteggio inferiore
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva partecipato al concorso per l’assunzione di funzionari giuridico-tributari. Nella domanda aveva indicato di avere svolto servizio civile, ma, nella specifica sezione relativa alle riserve di posti, aveva selezionato espressamente l’opzione negativa. Dopo la pubblicazione della graduatoria aveva trasmesso documentazione relativa al servizio civile, chiedendo il riconoscimento della riserva. Ha dedotto: violazione dell’art. 6 l. 241/1990, dei principi di buona fede e correttezza e omessa attivazione del soccorso istruttorio; violazione dell’art. 18, comma 4, d.lgs. 40/2017 e del bando, nonché del principio di legalità e del diritto alla riserva; violazione dell’art. 16 d.P.R. 487/1994, dei principi di imparzialità e buon andamento e disparità di trattamento; violazione dei principi del giusto procedimento e del legittimo affidamento. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di competenza del TAR Lazio e il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La decisione
Il TAR ha ritenuto infondata l’eccezione di incompetenza, affermando la competenza del TAR Lazio ai sensi dell’art. 13, comma 3, c.p.a., poiché la procedura era stata indetta con un unico bando nazionale, un’unica prova e la possibilità di una graduatoria unica nazionale. Ha invece dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, essendo gli atti riferibili alla sfera gestionale autonoma dell’Agenzia delle Entrate. Nel merito, ha dichiarato inammissibile il motivo concernente la natura e l’idoneità del titolo di riserva, ai sensi dell’art. 34 c.p.a., perché l’amministrazione non aveva mai esaminato tale questione, essendosi limitata a non valutare il titolo per la mancata dichiarazione nella domanda. Ha respinto gli altri motivi. In una procedura concorsuale di massa, il candidato che abbia risposto espressamente in senso negativo alla domanda relativa alla riserva non può invocare il soccorso istruttorio per modificare successivamente la propria dichiarazione. Il principio di autoresponsabilità impone al candidato di compilare la domanda con diligenza e completezza; il soccorso istruttorio non può consentire l’introduzione tardiva di un titolo o requisito, perché ciò altererebbe la par condicio, pregiudicherebbe i concorrenti diligenti e contrasterebbe con l’esigenza di celerità della procedura. Il ricorso è stato integralmente respinto, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 13, comma 3, c.p.a.
negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto
La competenza territoriale del TAR Lazio sussiste per la procedura concorsuale nazionale adottata con un unico bando e un’unica prova, con possibilità di graduatoria unica nazionale.
art. 34 c.p.a.
in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati
È inammissibile la censura relativa alla natura e idoneità del titolo di riserva quando l’amministrazione non abbia ancora esercitato il relativo potere valutativo.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Integrazione e regolarizzazione documentale
Il soccorso istruttorio non opera per consentire, nelle procedure comparative e di massa, la modifica tardiva di una dichiarazione espressamente negativa o l’introduzione di un titolo non dichiarato nella domanda.
artt. 2 e 97 Cost.
Fondano, insieme ai principi di buona fede, solidarietà e autoresponsabilità, obblighi minimi di cooperazione del candidato, tra cui la presentazione di informazioni complete e non reticenti.
art. 46 d.P.R. 445/2000
La domanda di candidatura, contenente la dichiarazione espressa di non avvalersi della riserva, vincola il candidato secondo il principio di autoresponsabilità.
art. 47 d.P.R. 445/2000
Le dichiarazioni sostitutive rese nella domanda concorsuale impongono al candidato di assumere la responsabilità della completezza e correttezza delle informazioni fornite.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali di massa, il candidato che abbia espresso nella domanda una dichiarazione negativa chiara e inequivoca circa il possesso o l’utilizzo di un titolo di riserva non può successivamente modificare tale dichiarazione mediante il soccorso istruttorio.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per consentire, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, la dichiarazione o l’acquisizione di un titolo non indicato dal candidato, quando ciò attribuirebbe a quest’ultimo un vantaggio competitivo e inciderebbe sulla par condicio dei concorrenti.
- Il principio di autoresponsabilità impone ai partecipanti alle procedure selettive di compilare con diligenza, completezza e non reticenza la domanda e di sopportare le conseguenze degli errori dichiarativi, quando questi possano incidere sulla posizione degli altri concorrenti.
- Nelle procedure concorsuali nazionali indette con un unico bando e un’unica prova, con possibile formazione di una graduatoria unica nazionale, la competenza territoriale spetta al TAR Lazio ai sensi dell’art. 13, comma 3, c.p.a.
- È inammissibile una censura con cui si chieda al giudice di pronunciarsi sulla natura o idoneità di un titolo quando l’amministrazione non abbia ancora esercitato il relativo potere valutativo, in applicazione dell’art. 34 c.p.a.
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