Cassazione Civile, Ordinanza n. 21090/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una richiesta di rimborso di IVA versata nel 2007 e ritenuta non dovuta, avanzata da una società che aveva venduto a un'altra società una parte di un complesso immobiliare. In occasione del ritardo nella consegna del bene, la cessionaria aveva escusso una fideiussione rilasciata dalla venditrice; poi, a seguito di un accordo, aveva rinunciato all'escussione dietro pagamento di una somma di denaro maggiorata di IVA. L'Amministrazione finanziaria aveva considerato quell'importo come risarcimento del danno e aveva contestato la detrazione dell'IVA operata dalla cessionaria sulla fattura emessa dalla società contribuente. La cessionaria aveva definito la contestazione con adesione e pagato quanto richiesto, sicché l'Ufficio aveva incassato l'IVA una prima volta dalla contribuente e una seconda volta dalla cessionaria. La contribuente chiedeva quindi il rimborso della maggiore IVA versata, sostenendo di dover restituire alla cessionaria quanto eventualmente ottenuto dall'Erario. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione dell'art. 21 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 30-ter del d.P.R. 633/1972, assumendo che il rimborso al fornitore è possibile, oltre il termine decadenziale, solo se il prestatore abbia effettivamente rimborsato al committente l'IVA da questi restituita all'Erario in esecuzione di un provvedimento coattivo; nel caso concreto, invece, vi era soltanto un impegno contrattuale alla futura restituzione e non un rimborso già eseguito.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che, in materia di restituzione dell'IVA non dovuta, il diritto al rimborso oltre il termine di decadenza sussiste solo quando il soggetto passivo abbia effettivamente restituito al committente quanto da questi versato all'Erario, in esecuzione di un comando imperativo o di un provvedimento coattivo, così da evitare che il contribuente resti definitivamente inciso dall'imposta non dovuta. Nel caso esaminato, la CTR aveva riconosciuto rilevanza sufficiente a una scrittura privata con cui la contribuente si era solo impegnata a riversare in futuro alla cessionaria l'eventuale rimborso ottenuto, ma tale impegno non equivale a un rimborso effettivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Cassazione ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. Spese di merito compensate, mentre la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.
Per la Corte disciplina il termine decadenziale biennale per la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, salvo la diversa ipotesi di rimborso anomalo connessa all'effettiva restituzione al cessionario o committente.
È letto come norma che recepisce e positivizza l'orientamento unionale e interno sulla restituzione dell'IVA non dovuta, prevedendo che la domanda del cedente/prestatore sia proponibile entro due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario/committente dell'importo addebitato a titolo di rivalsa.
art. 6, comma 6, d.lgs. 471/1997
La modifica del 2017 è ritenuta irrilevante nel caso, perché riguarda l'ipotesi diversa di IVA corrisposta in eccesso per applicazione di un'aliquota maggiore, non quella di operazione non imponibile.
Richiamato come disciplina generale dell'indebito oggettivo, ma ritenuta non applicabile in via prevalente rispetto al rimborso tributario soggetto a decadenza.
Richiamato per il termine di prescrizione ordinaria decennale dell'indebito, escluso a favore del regime speciale tributario.
Massime di principio
- In tema di rimborso dell'IVA non dovuta, quando l'operazione è assoggettata a un regime speciale di restituzione, il termine decadenziale previsto dalla disciplina tributaria si applica in luogo della prescrizione ordinaria dell'indebito civile.
- La tutela dell'effettività del diritto unionale consente di superare la decadenza solo se il soggetto passivo abbia effettivamente rimborsato al cessionario o committente l'imposta che questi abbia dovuto restituire all'Erario in forza di un atto o provvedimento definitivo; un mero impegno contrattuale futuro non basta.
- L'effettività del rimborso costituisce elemento costitutivo della fattispecie che consente al prestatore o cedente di riaprire il termine per la domanda di rimborso all'Amministrazione finanziaria.
- Nei rapporti IVA, i rapporti tra Erario, cedente/prestatore e cessionario/committente sono autonomi; la duplicazione d'imposta rileva solo se il medesimo presupposto viene tassato nei confronti del medesimo soggetto, non quando l'imposta è richiesta a soggetti diversi in base a titoli diversi.
- La sola previsione di una futura riversione al committente dell'eventuale rimborso ottenuto non equivale alla restituzione effettiva richiesta dalla disciplina sul rimborso dell'IVA non dovuta.
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