Cassazione Civile, Ordinanza n. 02803/2026 del 08/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 2015 emesso nei confronti di una società, perché l’Ufficio riteneva che la contribuente avesse utilizzato fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, provenienti da fornitori qualificabili come "cartiere" o soggetti solo formalmente esistenti. La CTR aveva confermato il rigetto del ricorso ritenendo provato, anche per presunzioni, sia l’oggettivo profilo di fittizietà dei fornitori sia la colpevole inconsapevolezza della contribuente, desunta da elementi quali l’assenza di struttura organizzativa dei fornitori, la mancanza di dipendenti, di dichiarazioni e versamenti, nonché ulteriori indici di anomalia delle operazioni. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo che la memoria presentata dopo il PVC non sarebbe stata valutata dall’Ufficio; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente, illogica e contraddittoria in punto di assolvimento dell’onere probatorio; (3) violazione delle norme IVA e delle regole sulla prova (artt. 19 e 54 d.P.R. 633/1972, artt. 116 c.p.c., 2697, 2727 e 2729 c.c.), per avere la CTR invertito l’onere della prova e desunto la consapevolezza della frode dalla sola inesistenza del fornitore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte infondato e in parte inammissibile, chiarendo che il contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 impone che le osservazioni del contribuente siano valutate dall’Ufficio prima dell’atto impositivo, ma non impone una motivazione rafforzata generalizzata né rileva che le osservazioni siano state o meno considerate dai verbalizzanti; nel caso concreto, l’Agenzia aveva comunque dato conto delle osservazioni nella fase di accertamento. Ha poi ritenuto infondati gli ulteriori motivi, osservando che la CTR aveva correttamente applicato i principi sull’onere probatorio nelle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: l’Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, non solo la fittizietà del fornitore ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza, di partecipare a un’evasione; la prova contraria grava sul contribuente, che deve dimostrare di aver adottato la massima diligenza. La Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse congrua e non contraddittoria, che non vi fosse inversione dell’onere della prova e che le censure della società mirassero in realtà a un nuovo apprezzamento del fatto, precluso in cassazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per affermare la perpetuatio dell'ufficio di difensore nonostante la rinuncia al mandato comunicata alla parte
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale evocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale evocata per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
prevede il contraddittorio endoprocedimentale dopo il PVC e il termine dilatorio di sessanta giorni prima dell’emissione dell’atto impositivo; le osservazioni del contribuente devono essere valutate dall’Ufficio
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
evocato come parametro della censura di nullità per motivazione apparente
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dalla ricorrente nel contestare la ripresa IVA e la valutazione delle prove
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dalla ricorrente nel contestare la ripresa IVA e la valutazione delle prove
richiamato dalla ricorrente per dedurre erronea valutazione delle prove
norma sulla ripartizione dell’onere della prova, ritenuta correttamente applicata dal giudice di merito
richiamato in tema di presunzioni semplici poste a base dell’accertamento
richiamato in tema di presunzioni semplici poste a base dell’accertamento
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il comma 1 quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002 sul contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nelle controversie su fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o almeno la colpevole ignoranza, del cessionario circa la partecipazione a un’evasione fiscale.
- La prova della consapevolezza del cessionario non può fondarsi sulla sola inesistenza del fornitore, ma richiede indizi oggettivi e specifici idonei a porre sull’avviso un imprenditore medio e a far emergere l’omissione delle verifiche esigibili.
- Grava sul contribuente l’onere di dimostrare di aver agito senza consapevolezza della frode e di aver adottato la massima diligenza esigibile in relazione alla propria qualità professionale e alle circostanze del caso.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito delle prove, quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua, logica e non contraddittoria.
- Il contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente impone che le osservazioni presentate dopo il PVC siano valutate dall’Ufficio prima dell’adozione dell’atto impositivo, ma non comporta una regola generale di motivazione rafforzata dell’accertamento al di fuori delle ipotesi specificamente previste dalla legge.
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