Cassazione Civile, Ordinanza n. 15099/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti della garante per il pagamento di somme dovute in relazione a un finanziamento di euro 180.000 concesso a una ditta individuale. La garante ha proposto opposizione deducendo: l’applicazione di interessi usurari, l’erronea determinazione del TAEG e la propria liberazione ex art. 1956 c.c., sostenendo che il credito fosse stato assunto o modificato senza il suo assenso e che la banca avesse aggravato il rischio garantito. In appello ha riproposto la violazione dell’art. 1956 c.c., la violazione dell’art. 644 c.p. e della l. n. 108/1996 in relazione ai tassi applicati, oltre al vizio della decisione per mancata ammissione di CTU. Nel giudizio di cassazione ha articolato due motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. per mancato esame dell’eccezione di difetto di prova dell’avvenuta cessione del credito in favore della cessionaria/mandataria; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. nella parte relativa al rigetto del motivo sul TAEG e sull’usura.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo ha affermato che non sussiste omessa pronuncia quando la decisione contiene una statuizione implicita di rigetto incompatibile con la questione dedotta, poiché la Corte d’appello aveva implicitamente riconosciuto l’intervenuta cessione del credito e quindi la legittimazione della cessionaria/mandataria. Sul secondo ha escluso la motivazione apparente, rilevando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente, conforme al parametro del minimo costituzionale, avendo spiegato perché la penale per estinzione anticipata non poteva essere inclusa nel calcolo del TAEG e perché, così calcolato, non risultava superato il tasso soglia. Ne è seguito il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e con statuizione sull’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La liberazione del fideiussore richiede la prova del peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale e della conoscenza di tale peggioramento da parte del creditore; inoltre, il mero accollo o la modifica soggettiva del debitore non integra di per sé la concessione di un nuovo credito rilevante ai fini della norma.
Ai fini della verifica dell’usura, occorre il corretto computo del TAEG secondo i criteri applicabili; la penale per estinzione anticipata, se meramente eventuale e non applicata, non va considerata tra gli oneri.
La disciplina antiusura va applicata mediante corretta individuazione degli oneri rilevanti nel calcolo del tasso effettivo complessivo, escludendo costi eventuali non effettivamente sostenuti o remunerativi della disponibilità del denaro.
Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se il giudice decide in modo incompatibile con la questione dedotta, realizzando un rigetto implicito dell’eccezione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto sul piano formale o sostanziale; è sufficiente una motivazione che superi il minimo costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione, pur senza affrontare espressamente una specifica eccezione, la superi in via implicita attraverso una statuizione logicamente incompatibile con essa.
- La motivazione è solo apparente quando sia del tutto mancante o meramente assertiva; è invece sufficiente una motivazione che consenta di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
- Nel giudizio sull’usura bancaria, il TAEG va calcolato includendo solo gli oneri effettivamente rilevanti e non costi eventuali o non applicati, come una penale di estinzione anticipata non concretamente operativa.
- La liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. presuppone la prova del peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale e della conoscenza di tale situazione da parte del creditore; non basta allegare una generica modifica del rapporto o del soggetto debitore.
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