Cassazione Civile, Ordinanza n. 30156/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso due avvisi di accertamento nei confronti della società e del socio, contestando utili extra-bilancio rinvenienti da due società (una delle quali era risultata già cancellata dal registro delle imprese). Il contribuente aveva impugnato gli atti; la CTP aveva respinto i ricorsi, mentre la CTR aveva dichiarato la nullità degli avvisi, riformando la decisione limitatamente a due accertamenti. In Cassazione l'Ufficio ha proposto due motivi. Con il primo ha denunciato, tra l'altro, violazione delle norme processuali e tributarie sostenendo che l'avviso notificato alla società estinta, in persona del liquidatore, fosse stato illegittimamente impugnato da un soggetto privo di legittimazione, perché la cancellazione dal registro delle imprese aveva già estinto la società e reso inesistente il liquidatore quale rappresentante. Con il secondo e il terzo motivo ha censurato la decisione della CTR nella parte in cui avrebbe esteso al socio gli effetti del travolgimento del titolo riferito alla società e, comunque, avrebbe violato i principi sull'accertamento dei redditi nelle società a ristretta base partecipativa. Nel corso del giudizio il contribuente ha inoltre dichiarato di avvalersi della definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018 per uno dei due avvisi, producendo domanda e pagamento della prima rata; l'Agenzia ha aderito alla richiesta di estinzione solo per quell'avviso.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo limitatamente alla controversia relativa a uno degli avvisi di accertamento, perché il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018 e non risultava richiesta di trattazione né diniego della definizione entro il termine previsto. Quanto all'altro avviso, la Corte ha accolto il primo motivo dell'Agenzia: ha ritenuto che, essendo la società già estinta per cancellazione dal registro delle imprese, il liquidatore non avesse legittimazione a proporre ricorso avverso l'atto notificato in tale qualità; la legittimazione spettava eventualmente ai soci nei limiti di legge. Poiché la causa non poteva essere proposta sin dall'origine, la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., con declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo. Le spese sono state poste a carico del controricorrente.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, in assenza di istanza di trattazione delle parti e di diniego impugnato, comporta l'estinzione del processo; se risulta anche il pagamento integrale del debito rateizzato, può configurarsi cessazione della materia del contendere.
È richiamato quale base per la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione in presenza della definizione agevolata.
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
Quando la causa non poteva essere proposta fin dal primo grado, la Corte cassa senza rinvio e dichiara l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
Invocato dall'Agenzia per sostenere il difetto di legittimazione del liquidatore a impugnare l'avviso notificato alla società estinta.
Invocato dall'Agenzia nel denunciare un preteso travalicamento del decisum da parte della CTR.
Invocato nei motivi di ricorso, senza specifica autonomia argomentativa nel testo dell'ordinanza.
Invocato nei motivi di ricorso, senza specifica autonomia argomentativa nel testo dell'ordinanza.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 50 e 52
Richiamati dall'Agenzia tra le norme asseritamente violate nel ricorso.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 38 e 40
Richiamati dall'Agenzia tra le norme asseritamente violate nel ricorso, in relazione alla legittimità dell'accertamento sui redditi.
Richiamati nel terzo motivo per contestare la ricostruzione presuntiva del reddito nei rapporti societari.
Le obbligazioni della società estinta si trasferiscono ai soci, che subentrano nella legittimazione processuale dell'ente in un rapporto di litisconsorzio necessario per ragioni processuali.
È richiamato nel passaggio sulla distinzione tra responsabilità dei soci successori della società estinta e posizione del liquidatore, che non è legittimato alla controversia sul debito sociale.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal registro delle imprese determina, nel processo tributario, l'estinzione dell'ente e il trasferimento dei rapporti obbligatori ai soci, i quali subentrano nella legittimazione processuale nei limiti e secondo il regime di responsabilità applicabile; il liquidatore della società estinta non ha legittimazione ad impugnare la pretesa fiscale riferita al debito sociale.
- Se un contribuente ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dalla normativa speciale e, entro il termine stabilito, nessuna parte ha chiesto la trattazione né risulta un diniego impugnato, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto limitatamente alla controversia definita.
- Quando la causa è stata introdotta da un soggetto privo di legittimazione originaria, la Corte può cassare senza rinvio la decisione impugnata e dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo, poiché la controversia non poteva essere proposta fin dall'inizio.
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