Cassazione Civile, Ordinanza n. 33875/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La lite origina da un avviso di addebito per contributi previdenziali IVS relativi all'anno 2013, per l'importo complessivo di euro 2.366,00, che era stato contestato dal debitore insieme all'estratto di ruolo. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ritenendo regolarmente notificato l'avviso di addebito e non più contestabile il credito per mancata opposizione nel termine. La corte d'appello aveva invece accolto l'impugnazione del contribuente ritenendo maturata la prescrizione dopo la notifica dell'avviso di addebito, in assenza di prova di atti interruttivi. L'INPS ricorre per cassazione deducendo violazione dell'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, conv. in L. n. 215/2021, sostenendo che l'estratto di ruolo e la cartella/ruolo asseritamente invalidamente notificati siano impugnabili solo nei casi tassativi previsti dalla nuova disciplina, non ricorrenti nella specie; pertanto il ricorso originario avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell'INPS, rileva che la sopravvenuta disciplina dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come modificato dall'art. 3-bis d.l. n. 146/2021 conv. in L. n. 215/2021, rende in linea generale non impugnabile l'estratto di ruolo e consente l'impugnazione diretta del ruolo/cartella solo in casi tassativi non dedotti né provati nel caso concreto. Ne consegue che la causa non poteva essere proposta; la sentenza d'appello viene cassata senza rinvio ex art. 382, ultimo comma, c.p.c. e le spese dell'intero processo sono compensate. È inoltre dato atto del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
convertito in legge n. 215/2021
ha introdotto una disciplina sopravvenuta che limita l'impugnazione dell'estratto di ruolo e del ruolo/cartella asseritamente invalidamente notificati ai soli casi tassativi previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973.
l'estratto di ruolo non è impugnabile; la diretta impugnazione del ruolo e della cartella asseritamente invalidamente notificata è ammessa solo nei casi specificamente indicati dalla norma.
viene richiamato per la precedente costruzione della tutela differita rispetto all'impugnazione dell'estratto di ruolo.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
è richiamato quale ipotesi tassativa in cui l'iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a una procedura di appalto e quindi giustificare l'impugnazione diretta.
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
è richiamato quale ulteriore ipotesi tassativa in cui l'iscrizione a ruolo può pregiudicare la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici e legittimare l'azione diretta.
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
consente la cassazione senza rinvio quando risulta che la causa non poteva essere proposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
impone, ove dovuto, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o definizione sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo, in quanto mero elaborato informatico privo di autonoma pretesa impositiva, non è di regola atto impugnabile; ciò che può essere impugnato è l'atto impositivo o riscossivo sottostante, ove nei casi e nei modi previsti dalla legge.
- La disciplina sopravvenuta che limita la tutela immediata contro ruolo e cartella invalidamente notificati si applica anche ai giudizi pendenti, perché incide sull'interesse ad agire e sulla decisione ancora da assumere, non su un effetto già consumato dell'impugnazione.
- L'impugnazione diretta del ruolo o della cartella asseritamente invalidamente notificati è ammissibile solo se il debitore dimostra uno dei pregiudizi tipizzati dalla norma (appalto, pagamenti della P.A., perdita di benefici nei rapporti con la P.A.).
- Se la domanda è proposta fuori dai casi tassativi di impugnabilità introdotti dal legislatore, il giudizio deve essere definito con cassazione senza rinvio perché la causa non poteva essere iniziata.
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