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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29909/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2011, emesso per recuperare un rimborso IVA ritenuto indebitamente erogato a una società di viaggi e turismo non stabilita nell'Unione europea. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto, ritenendo non provato che l'attività della società consistesse nella vendita di pacchetti turistici e non di singoli servizi. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 74-ter d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse errato nel non considerare l'insieme dei servizi come pacchetto turistico anche se fatturati separatamente; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 74-ter, deducendo che la CTR avesse addossato all'Ufficio un onere probatorio eccessivo, nonostante gli indizi offerti (codice attività e dichiarazione del rappresentante fiscale); (3) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e delle norme IVA richiamate, censurando il cattivo uso del ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito. La società ha resistito e, in via incidentale condizionata, ha dedotto: (a) l'inapplicabilità dell'art. 74-ter a un operatore non stabilito nell'UE; (b) la violazione del legittimo affidamento per l'applicazione retroattiva della norma interpretativa.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e rigettato il ricorso incidentale della società. Ha cassato la sentenza della CTR del Lazio e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese. Ha inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente incidentale di versare l'ulteriore contributo unificato, ricorrendone i presupposti. La Corte ha ritenuto fondati i motivi dell'Ufficio perché la CTR aveva richiesto una prova certa invece di valutare correttamente gli elementi presuntivi e perché, una volta allegati validi indizi sulla commercializzazione di pacchetti turistici, spettava alla contribuente dimostrare l'inapplicabilità del regime speciale dell'art. 74-ter. Il motivo incidentale sulla territorialità è stato ritenuto infondato; quello sul legittimo affidamento è stato dichiarato inammissibile perché la questione non era stata esaminata dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 74-ter d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Il regime speciale IVA per le agenzie di viaggio si applica anche agli operatori stabiliti fuori dall'Unione europea quando agiscono in nome proprio come tour operator; non si applica invece se l'operatore agisce solo da intermediario o fornisce singoli servizi turistici svincolati dall'organizzazione del viaggio.

  • art. 55 d.l. n. 69 del 2013

    È norma di interpretazione autentica dell'art. 74-ter, con portata retroattiva, e va disapplicata la disciplina intertemporale che salvo i rimborsi già effettuati e non recuperati, perché in contrasto con il diritto unionale.

  • art. 310 direttiva 2006/112/CE

    Consente di negare il rimborso/detrazione dell'IVA assolta in Italia dalle agenzie di viaggio stabilite fuori UE che operano come tour operator, per assicurare corretta attribuzione del gettito e parità di trattamento.

  • art. 2697 c.c.

    In materia di regime speciale e prova per presunzioni, l'Ufficio può assolvere l'onere probatorio con elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; una volta forniti tali elementi, grava sul contribuente la prova contraria dell'inapplicabilità del regime speciale.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    L'accertamento tributario può fondarsi su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; il giudice di merito deve valutarle complessivamente e motivare adeguatamente il proprio convincimento.

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato nel confronto con la disciplina speciale IVA, senza autonoma statuizione decisiva nel dispositivo.

  • art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato nel quadro delle norme IVA menzionate nel ricorso, senza autonoma statuizione decisiva nel dispositivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Norma processuale utilizzata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto dell'impugnazione incidentale proposta dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario l'Amministrazione può fondare l'accertamento anche su presunzioni semplici, senza dover offrire prova certa, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; spetta al giudice di merito valutarli in modo complessivo e motivato.
  • Quando il contribuente invoca l'inapplicabilità di un regime fiscale speciale, l'onere di provare i fatti che escludono il regime medesimo ricade su di lui, una volta che l'Ufficio abbia allegato elementi indiziari idonei a sorreggere la pretesa.
  • La fatturazione separata di prestazioni turistiche non basta, da sola, a dimostrare che l'operatore abbia venduto singoli servizi anziché pacchetti turistici: occorre accertare in concreto la natura dell'attività svolta.
  • La norma di interpretazione autentica dell'art. 74-ter d.P.R. 633/1972 si applica anche alle agenzie di viaggio stabilite fuori dall'Unione europea, con conseguente esclusione del rimborso/detrazione dell'IVA assolta in Italia quando l'operatore agisce come tour operator in nome proprio.
  • La questione del legittimo affidamento fondata su atti dell'Amministrazione non può essere esaminata in cassazione se non risulta trattata dalla sentenza impugnata, potendo essere riproposta nel giudizio di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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