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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34625/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una professionista forense, dell'iscrizione d'ufficio alla gestione separata INPS a decorrere dal 1 gennaio 2009 e del conseguente avviso di pagamento per contributi ritenuti dovuti. I giudici di merito avevano annullato l'iscrizione e dichiarato non dovute le somme, ritenendo che l'INPS non avesse provato l'esercizio abituale, nell'anno considerato, dell'attività di avvocato. L'INPS ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sulla gestione separata e sulla contribuzione dei professionisti, sostenendo che l'iscrizione all'albo sarebbe sufficiente a fondare l'obbligo contributivo e che non occorrerebbe una specifica prova dell'abitualità dello svolgimento dell'attività professionale. La controricorrente resiste e chiede il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Richiama il proprio orientamento secondo cui l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per i professionisti iscritti ad albo sorge quando essi esercitino abitualmente, ancorché non esclusivamente, l'attività professionale; per l'attività occasionale, l'obbligo sussiste solo se il reddito supera la soglia di euro 5.000 prevista dalla disciplina richiamata. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva accertato in fatto che non era stata dimostrata l'abitualità dell'attività e che il reddito era comunque inferiore alla soglia, sicché la decisione impugnata risultava conforme ai principi di diritto applicabili. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate integralmente per la novità della questione; è inoltre posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'obbligo di iscrizione alla gestione separata per i professionisti iscritti ad albo presuppone l'esercizio abituale dell'attività professionale, ancorché non esclusivo; non è sufficiente il solo dato formale dell'iscrizione all'albo.
  • La soglia di reddito prevista per l'attività occasionale rileva solo quando la prestazione non abbia carattere abituale; non può essere utilizzata come criterio autonomo per attrarre a contribuzione un'attività professionalmente abituale.
  • L'abitualità dell'attività professionale deve essere accertata in fatto, valorizzando tutti gli indici disponibili; l'iscrizione all'albo, la partita IVA e l'organizzazione del professionista sono meri elementi indiziari, non presunzioni assolute.
  • Un reddito inferiore alla soglia legale può costituire indizio contrario all'abitualità, ma va valutato unitamente agli altri elementi istruttori; non basta da solo a escludere l'obbligo contributivo se altri dati dimostrano l'esercizio abituale.
  • Il superamento della soglia di euro 5.000 per il lavoro autonomo occasionale non elide la distinzione tra attività abituale e occasionale, ma opera come presupposto autonomo per l'assoggettamento a contribuzione dell'attività occasionale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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