Cassazione Civile, Ordinanza n. 34625/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una professionista forense, dell'iscrizione d'ufficio alla gestione separata INPS a decorrere dal 1 gennaio 2009 e del conseguente avviso di pagamento per contributi ritenuti dovuti. I giudici di merito avevano annullato l'iscrizione e dichiarato non dovute le somme, ritenendo che l'INPS non avesse provato l'esercizio abituale, nell'anno considerato, dell'attività di avvocato. L'INPS ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sulla gestione separata e sulla contribuzione dei professionisti, sostenendo che l'iscrizione all'albo sarebbe sufficiente a fondare l'obbligo contributivo e che non occorrerebbe una specifica prova dell'abitualità dello svolgimento dell'attività professionale. La controricorrente resiste e chiede il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Richiama il proprio orientamento secondo cui l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per i professionisti iscritti ad albo sorge quando essi esercitino abitualmente, ancorché non esclusivamente, l'attività professionale; per l'attività occasionale, l'obbligo sussiste solo se il reddito supera la soglia di euro 5.000 prevista dalla disciplina richiamata. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva accertato in fatto che non era stata dimostrata l'abitualità dell'attività e che il reddito era comunque inferiore alla soglia, sicché la decisione impugnata risultava conforme ai principi di diritto applicabili. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate integralmente per la novità della questione; è inoltre posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2, commi 26 ss., L. 335/1995
prevede l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo.
art. 18, commi 1, 2 e 12, D.L. 98/2011 convertito in L. 111/2011
viene richiamato quale interpretazione autentica della disciplina sulla gestione separata.
richiamato come norma che definisce i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni.
artt. 10, 11 e 22, L. 576/1980
richiamati nel quadro normativo relativo alla previdenza degli avvocati.
art. 21, comma 10, L. 247/2012
richiamato nel quadro normativo relativo alla professione forense e alla disciplina previdenziale.
art. 44, D.L. 269/2003 convertito in L. 326/2003
estende l'obbligo di iscrizione alla gestione separata ai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo occasionale solo se il reddito annuo supera euro 5.000; la soglia è irrilevante per l'attività abituale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
consente di porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
richiamato ai fini del calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'obbligo di iscrizione alla gestione separata per i professionisti iscritti ad albo presuppone l'esercizio abituale dell'attività professionale, ancorché non esclusivo; non è sufficiente il solo dato formale dell'iscrizione all'albo.
- La soglia di reddito prevista per l'attività occasionale rileva solo quando la prestazione non abbia carattere abituale; non può essere utilizzata come criterio autonomo per attrarre a contribuzione un'attività professionalmente abituale.
- L'abitualità dell'attività professionale deve essere accertata in fatto, valorizzando tutti gli indici disponibili; l'iscrizione all'albo, la partita IVA e l'organizzazione del professionista sono meri elementi indiziari, non presunzioni assolute.
- Un reddito inferiore alla soglia legale può costituire indizio contrario all'abitualità, ma va valutato unitamente agli altri elementi istruttori; non basta da solo a escludere l'obbligo contributivo se altri dati dimostrano l'esercizio abituale.
- Il superamento della soglia di euro 5.000 per il lavoro autonomo occasionale non elide la distinzione tra attività abituale e occasionale, ma opera come presupposto autonomo per l'assoggettamento a contribuzione dell'attività occasionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34446/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34447/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34448/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34449/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34450/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34451/2021 del 16/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →