Cassazione Civile, Ordinanza n. 31749/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato dall'Amministrazione finanziaria al liquidatore di una società immobiliare, per l'anno d'imposta 2005, sulla base di un PVC della Guardia di Finanza che aveva rilevato cessioni di alcune unità immobiliari a prezzi dichiarati inferiori a quelli realmente pattuiti. In primo grado la CTP aveva respinto sia l'eccezione di nullità dell'avviso per intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, sia nel merito la pretesa fiscale. In appello la CTR ha invece accolto il gravame dell'Ufficio, ritenendo non riproponibile l'eccezione di nullità per mancanza di appello incidentale e reputando legittimo l'accertamento analitico-induttivo fondato su vari elementi (preliminare e scheda di saldo, prezzi incongrui rispetto alla località e al mercato, vendite comparabili, documentazione extracontabile, inattendibilità della giustificazione difensiva). Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme processuali del processo tributario e dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che la parte vittoriosa in primo grado poteva riproporre l'eccezione senza appello incidentale; 2) violazione degli artt. 2495 c.c. e 36 d.P.R. 602/1973, assumendo che la cancellazione dal registro delle imprese privasse la società della capacità di stare in giudizio; 3) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2727 c.c., contestando i presupposti dell'accertamento analitico-induttivo e la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio e in via pregiudiziale che la società era stata cancellata dal registro delle imprese prima della notifica dell'avviso di accertamento e prima dell'introduzione del giudizio di primo grado. Ha quindi affermato che, in tema di contenzioso tributario, l'estinzione della società determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione dell'ex liquidatore a rappresentarla; il vizio è originario e insanabile e impedisce la prosecuzione del processo. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo originario proposto dal liquidatore. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate integralmente. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, perché la misura non si applica quando il ricorso viene definito con cassazione senza rinvio per vizio processuale originario.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
invocato dalla ricorrente per contestare l'onere di appello incidentale; la Corte non decide sul punto perché assorbe il difetto originario di capacità processuale
artt. 49 e 56 d.lgs. n. 546 del 1992
invocati a sostegno della possibilità di riproporre le difese senza appello incidentale
la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente e la perdita della capacità di stare in giudizio
art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dalla ricorrente come disposizione che disciplina la responsabilità per debiti tributari della società estinta
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973
norma che consente la rettifica analitico-induttiva in presenza dei presupposti previsti
richiamati dalla ricorrente per contestare l'idoneità e la gravità delle presunzioni utilizzate dall'Ufficio
base per la cassazione senza rinvio quando manca la possibilità di prosecuzione dell'azione per vizio originario
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014
il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione si applica solo alle cancellazioni richieste nella vigenza della norma e non retroattivamente
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese, quando sia anteriore alla notifica dell'atto impositivo e alla proposizione del giudizio, comporta l'estinzione dell'ente, il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione dell'ex liquidatore a rappresentarlo in giudizio.
- In presenza di un vizio originario e insanabile del processo che avrebbe dovuto condurre fin dall'inizio a una pronuncia declinatoria di rito, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo.
- Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società introdotto dalla disciplina sopravvenuta si applica solo alle cancellazioni richieste nel periodo di vigenza della norma e non ha efficacia retroattiva.
- Nel giudizio di cassazione, la questione della capacità processuale e della legittimazione a stare in giudizio può essere rilevata d'ufficio quando attiene a un presupposto processuale fondante e all'ordine pubblico processuale.
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