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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29903/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione di un avviso di classamento con attribuzione di rendita catastale relativo a una centrale geotermica ("Monteverdi 2"). A seguito di procedura DOCFA presentata nel 2016, l’Ufficio aveva aumentato la rendita da euro 9.852,00 a euro 167.430,00. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che i pozzi geotermici di estrazione e reiniezione non avessero rilevanza catastale perché assimilabili alle miniere, mentre dovevano essere inclusi nella stima carriponte, vapordotti, alternatori e trasformatori. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando, con un unico motivo, violazione degli artt. 4 e 10 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, dell’art. 1-quinquies del d.l. 31 marzo 2005, n. 44 e dell’art. 1, comma 244, della l. n. 190/2014, sostenendo che i pozzi geotermici sono componenti strutturali immobili, dotate di solidità, stabilità e consistenza volumetrica, e quindi vanno computati nella rendita. La società resistente ha proposto anche ricorso incidentale: con un primo motivo ha censurato la decisione nella parte in cui aveva computato i carriponte nella rendita della centrale, deducendo violazione dell’art. 1, comma 21, della l. n. 208/2015; con un secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avesse rigettato la doglianza sui costi e sul deprezzamento di vapordotti, alternatori e trasformatori senza considerare le risultanze della perizia di parte.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate. Ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale delle società, ritenendo che i pozzi geotermici, pur non essendo pertinenze di una miniera, non devono essere considerati ai fini della rendita catastale perché, dal 1 gennaio 2016, rientrano tra le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo escluse dalla stima diretta dall’art. 1, comma 21, della l. n. 208/2015. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale, poiché diretto a sollecitare un riesame del merito e comunque fondato su una pretesa violazione dell’art. 115 c.p.c. non configurabile nei termini dedotti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della contribuente contro l’avviso di classamento. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 4 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    richiamato dall’Agenzia come base normativa della determinazione della rendita catastale, ma ritenuto non dirimente alla luce della disciplina sopravvenuta del 2015.

  • art. 10 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    richiamato dall’Agenzia per sostenere l’inclusione dei pozzi nella stima catastale; la Corte ha dato prevalenza alla disciplina introdotta dall’art. 1, comma 21, l. n. 208/2015.

  • art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44

    norma invocata nel ricorso principale; non è stata considerata decisiva rispetto alla disciplina successiva applicabile ratione temporis.

  • art. 1, comma 244, l. 23 dicembre 2014, n. 190

    norma richiamata nel ricorso principale; non ha prevalso sulla successiva regola di esclusione delle componenti impiantistiche.

  • art. 1, comma 21, l. 28 dicembre 2015, n. 208

    «A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo»

    la disposizione, applicabile alle procedure DOCFA avviate dal 1 gennaio 2016, esclude dalla rendita catastale le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo, indipendentemente dalla loro infissione al suolo o dalla consistenza strutturale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    usato per il motivo incidentale sulla pretesa nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o utilizzate fuori dai poteri officiosi; non basta contestare la valutazione delle prove o chiedere un nuovo esame del merito.

  • art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.

    consente la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto.

  • art. 384, quarto comma, c.p.c.

    richiamato per la possibilità di emendare la motivazione della sentenza pur mantenendo corretto il dispositivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato in tema di contributo unificato aggiuntivo, non applicabile alle Amministrazioni dello Stato per il meccanismo della prenotazione a debito.

  • art. 18 r.d. 8 ottobre 1931, n. 1572

    indicato come norma erroneamente evocata nei gradi di merito per qualificare i pozzi come pertinenze di miniera; la Corte afferma che non era la norma pertinente.

Massime di principio

  • Ai fini della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, dal 1° gennaio 2016 vanno esclusi dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se strutturalmente connessi o infissi al suolo.
  • Il criterio decisivo per stabilire se un bene sia computabile nella rendita non è la sua mera consistenza materiale o stabilità fisica, ma il suo rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo svolto nell’unità immobiliare.
  • Nei complessi geotermici, i pozzi di estrazione e reiniezione, in quanto parti essenziali del ciclo produttivo dell’energia, non rilevano ai fini della rendita catastale secondo la disciplina introdotta dalla l. n. 208/2015.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. è denunciabile in cassazione solo quando il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non è sufficiente prospettare una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • La consulenza tecnica di parte e la perizia stragiudiziale, anche se asseverata, sono mere allegazioni difensive prive di autonomo valore probatorio; il giudice di merito può disattenderle implicitamente se fonda la decisione su argomentazioni incompatibili con esse, senza dover confutare analiticamente ogni loro passaggio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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