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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23031/2025 del 11/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un soggetto aveva svolto, prima su incarico diretto e poi in forza di un contratto d’opera professionale a tempo indeterminato, attività connesse alla direzione/gestione del Fondo pensioni per il personale di ruolo di un ente. Dopo la revoca dell’incarico da parte del Presidente del Fondo, egli ha agito sostenendo che la revoca equivalesse a licenziamento e chiedendo: l’accertamento della natura subordinata del rapporto; in via subordinata, la conversione del rapporto ai sensi degli artt. 61 e 69 d.lgs. n. 276/2003 per asserita mancanza di uno specifico progetto; la declaratoria di inefficacia/inesistenza del licenziamento perché intimato da soggetto non legittimato e comunque privo di giustificato motivo; il trattamento economico e normativo previsto per i dirigenti dell’ente; inoltre, in via ulteriormente subordinata, il pagamento di compensi che si assumevano comunque dovuti e non corrisposti. La Corte d’appello aveva escluso la subordinazione, ritenuto non applicabile la conversione per la disciplina del lavoro a progetto/collaborazioni coordinate, e accolto l’eccezione di decadenza dall’impugnativa del licenziamento. In cassazione il ricorrente ha dedotto: primo motivo, violazione degli artt. 61 e 69 d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che il rapporto del primo contratto fosse una mera consulenza senza progetto specifico e che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato la deroga dell’art. 61, comma 3; secondo motivo, violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di pagamento dei compensi ulteriormente dovuti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la Corte territoriale avesse escluso la conversione non per la deroga dell’art. 61, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, ma perché il primo rapporto era stato correttamente qualificato come collaborazione coordinata e continuativa connessa a un valido progetto; ha invece accolto il secondo motivo, rilevando l’omessa pronuncia sulla domanda autonoma di pagamento dei compensi ulteriori, distinta dalla pretesa di subordinazione e non implicitamente rigettata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per l’esame della domanda pretermessa e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 61 d.lgs. n. 276/2003

    La deroga al campo di applicazione della disciplina del lavoro a progetto/collaborazioni coordinate è richiamata come limite, ma nel caso concreto la Corte di merito ha escluso la conversione per la presenza di un valido progetto, non per l’applicazione della deroga.

  • art. 69 d.lgs. n. 276/2003

    La conversione del rapporto non opera quando, secondo l’accertamento di merito, il rapporto di collaborazione è effettivamente riconducibile a un valido progetto; il ricorrente non ha dimostrato l’errore della corte territoriale sul punto.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande proposte; la domanda autonoma di pagamento di compensi ulteriori non può dirsi respinta implicitamente solo perché è stata negata la domanda principale di accertamento della subordinazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la violazione/falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla qualificazione del rapporto e alla disciplina delle collaborazioni.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro invocato per dedurre il vizio di omessa pronuncia.

  • art. 32 legge n. 183/2010

    La corte di merito aveva ritenuto fondata l’eccezione di decadenza dall’impugnativa del licenziamento; tale profilo non è risultato decisivo nel giudizio di legittimità, essendo stato accolto il ricorso solo sull’omessa pronuncia.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per il rito camerale di trattazione in cassazione.

Massime di principio

  • In tema di collaborazioni professionali, la conversione del rapporto ai sensi dell’art. 69 d.lgs. n. 276/2003 presuppone che la collaborazione sia effettivamente priva di un valido progetto; se il giudice di merito accerta la riconducibilità dell’attività a un progetto specifico, la conversione va esclusa.
  • La qualificazione del rapporto come subordinato non può essere affermata in cassazione se la corte di merito ha motivatamente escluso gli indici di eterodirezione e ha valorizzato elementi incompatibili con la subordinazione.
  • La domanda di pagamento di compensi ulteriori o diversi rispetto a quelli pattuiti è autonoma rispetto alla domanda di accertamento della subordinazione: il rigetto di quest’ultima non comporta automaticamente il rigetto della prima.
  • L’omessa pronuncia su una domanda ritualmente proposta integra vizio ex art. 112 c.p.c. e comporta cassazione con rinvio quando la pretesa non risulti implicitamente assorbita da una decisione su un titolo giuridico diverso.
  • Quando il giudice di merito decide su più domande basate su titoli distinti, ciascuna deve essere esaminata espressamente; non è sufficiente un rigetto implicito fondato sulla sola infondatezza della domanda principale.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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