Cassazione Civile, Ordinanza n. 13816/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale emesso a seguito della rettifica di una dichiarazione DOCFA relativa a un impianto eolico. La società aveva presentato una variazione catastale escludendo dal computo della rendita l'intero gruppo aerogeneratore, sostenendo che torre, navicella e rotore fossero componenti funzionali al processo produttivo e, quindi, non rilevanti ai fini della rendita dopo la normativa del 2015; l'Ufficio aveva invece rideterminato la rendita tenendo conto anche della torre. La CTP aveva annullato l'avviso per difetto di motivazione, la CTR aveva riformato la decisione ritenendo legittima la pretesa e includendo la torre nel calcolo, e la precedente ordinanza di Cassazione aveva cassato con rinvio per accertare se la torre fosse o meno componente da escludere e per rideterminare la rendita secondo i principi indicati. Nel giudizio di rinvio la CTR ha escluso la torre dal calcolo e ha rideterminato la rendita catastale in euro 232,65. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dei limiti del giudizio di rinvio; 2) violazione delle norme sulla rendita catastale e sulla disciplina degli impianti eolici, sostenendo che la torre dovesse essere computata e che la normativa del 2015 non avesse escluso tale componente; 3) omessa pronuncia sulla parte di pretesa fiscale relativa anche a lotto, fondazioni, spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell'imprenditore; 4) violazione delle norme catastali sulle modalità di stima, contestando che la CTR non avesse applicato correttamente il criterio del costo di ricostruzione e non avesse rideterminato il valore residuo dell'opificio secondo i criteri dell'Agenzia. La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi e fondato, nei limiti indicati, il quarto motivo, affermando che la normativa del 2015 non ha abrogato il rinvio alla circolare del 2012 sulle metodologie estimative e che, esclusa la torre perché strumentale al processo produttivo, la stima deve comunque considerare il valore degli immobili residui e le relative componenti di costo.
La decisione
La Corte ha accolto solo il quarto motivo del ricorso, nei limiti in cui denuncia l'erronea determinazione della rendita catastale senza considerare correttamente il procedimento indiretto e i relativi criteri di costo riferiti agli immobili residui. Ha rigettato i primi tre motivi: ha escluso la motivazione apparente, ha ritenuto vincolante il principio di diritto già fissato in sede di rinvio sulla esclusione della torre e ha negato il vizio di omessa pronuncia, osservando che la CTR aveva comunque deciso in modo incompatibile con la tesi dell'Ufficio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al solo motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata in diversa composizione, affinché ridetermini la rendita catastale applicando correttamente i criteri di legge e di prassi richiamati.
Norme richiamate
Richiamato come parametro sulla motivazione della sentenza, ma la Corte esclude che nel caso concreto vi sia motivazione apparente.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione, ritenuto rispettato dalla sentenza impugnata.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato per sostenere la nullità della motivazione; la Corte lo ritiene non violato.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, ma non ritenuto violato.
Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; tuttavia conserva spazio valutativo sulla ricostruzione dei fatti e sulla determinazione della rendita nei limiti fissati dalla pronuncia rescindente.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
Usato come parametro dei diversi motivi di ricorso: motivazione apparente, violazione di legge, omessa pronuncia.
Il principio del libero convincimento opera sul piano della valutazione di merito e non è sindacabile come violazione di legge se la censura mira solo a contestare l'apprezzamento delle prove.
Analogamente all'art. 115 c.p.c., la sua violazione non è configurabile quando si contesta la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice.
Non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata comporta implicitamente il rigetto delle questioni prospettate.
art. 10 r.d.l. n. 652 del 1939
Disciplina la stima diretta delle rendite catastali per opifici e immobili speciali.
art. 28 d.P.R. n. 1142 del 1949
Prevede, in via subordinata, il criterio del costo di ricostruzione con adeguato coefficiente di riduzione per la stima catastale.
art. 30 d.P.R. n. 1142 del 1949
Conferma che le unità immobiliari speciali sono oggetto di stima diretta.
art. 1, comma 244, l. n. 190 del 2014
Attribuisce valore normativo alla circolare n. 6/T del 2012 per le metodologie estimative degli immobili speciali.
art. 1, commi 21 e 22, l. n. 208 del 2015
Ridefiniscono l'oggetto della stima catastale escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, senza abrogare tacitamente il rinvio alla circolare del 2012 sulle metodologie estimative.
Richiamato nel contesto della revisione della disciplina del catasto dei fabbricati.
art. 1, comma 2, l. n. 212 del 2000
Richiamato nella cornice del rinvio legislativo e dell'interpretazione sistematica della disciplina catastale.
Richiamato dalla ricorrente nel quarto motivo sul procedimento DOCFA e sulla rettifica catastale.
circolare Agenzia del Territorio n. 6/T del 30 novembre 2012
Recepita con valore normativo dall'art. 1, comma 244, l. n. 190 del 2014; disciplina i criteri tecnici della stima diretta, anche mediante approccio di costo.
circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E dell'1 febbraio 2016
Richiamata per la nuova procedura di variazione catastale e per i criteri applicativi dopo la l. n. 208 del 2015, ma non idonea a prevalere sulla lettura normativa fornita dalla Corte.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il ragionamento decisorio; non basta la mera non condivisione della valutazione svolta dal giudice di merito.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio, perché ciò attiene al libero convincimento del giudice di merito.
- Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto fissato dalla Cassazione, ma nei limiti del thema decidendum può valutare i fatti e applicare i criteri di stima necessari alla concreta decisione, purché non si discosti dal dictum rescindente.
- In materia di rendita catastale degli immobili speciali e degli impianti eolici, la normativa del 2015 ha escluso dal computo gli elementi impiantistici funzionali al processo produttivo, ma non ha eliminato le metodologie estimative dettate dalla circolare del 2012 per la determinazione del valore delle componenti residue.
- Esclusi dal computo torre e aerogeneratori perché strumentali al processo produttivo, la rendita deve essere rideterminata sul solo valore degli immobili residui, tenendo conto, secondo il metodo di stima prescelto, anche delle voci di costo connesse a tali residui, come spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell'imprenditore.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione di appello, pur senza esaminare analiticamente ogni argomento, comporta logicamente il rigetto delle domande o eccezioni non trattate espressamente.
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