Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21801/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia trae origine da un gruppo societario titolare di impianti fotovoltaici ammessi al regime incentivante del c.d. Primo Conto Energia. A seguito di verifiche, il GSE aveva dichiarato la decadenza dalle tariffe incentivanti per alcune violazioni riscontrate nei subentri e nella documentazione prodotta. La decadenza era stata contestata in separati giudizi amministrativi, ma nelle more il GSE aveva promosso un autonomo giudizio volto a ottenere la restituzione degli incentivi già erogati, qualificando la domanda come azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. La società resistente in cassazione ha dedotto, con il primo motivo, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che, una volta definitivo o comunque non più contestato il provvedimento di decadenza, la domanda di restituzione riguardasse unicamente un credito di natura privatistica e dovesse quindi essere conosciuta dal giudice ordinario. Con il secondo motivo ha denunciato altresì l’erroneo mancato rilievo della necessità di sospendere il giudizio per la pendenza di altro procedimento sul riesame della decadenza. La questione centrale era dunque stabilire se la domanda di recupero delle somme restasse attratta nella giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di produzione di energia oppure se, esaurito il potere autoritativo e consolidato il presupposto della decadenza, si trattasse di una normale azione restitutoria devoluta al giudice ordinario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la domanda proposta dal GSE per la restituzione degli incentivi percepiti, fondata su un provvedimento di decadenza ormai consolidato e non più oggetto di contestazione nel giudizio specifico, non implicasse più l’esercizio di poteri autoritativi in materia energetica. Ha quindi dichiarato che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, cassando la sentenza del Consiglio di Stato. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La causa dovrà essere riassunta dinanzi al giudice ordinario, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di produzione di energia si radica solo quando la controversia attenga, anche mediamente, all’esercizio di poteri pubblicistici o a provvedimenti/procedure autoritative; non copre automaticamente ogni lite collegata a rapporti incentivanti.

  • art. 2033 c.c.

    La domanda di recupero delle somme percepite senza titolo, una volta venuto meno il presupposto giustificativo, integra un’azione di ripetizione dell’indebito di natura soggettivamente patrimoniale.

  • art. 362 c.p.c.

    È il veicolo processuale del ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 110 c.p.a.

    È richiamato quale norma di raccordo per il ricorso in cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo per motivi di giurisdizione.

  • art. 111, comma ottavo, Cost.

    Costituisce il fondamento costituzionale del sindacato della Corte di cassazione sui soli motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 295 c.p.c.

    È evocato dal secondo motivo in tema di sospensione necessaria per pregiudizialità, ma il motivo resta assorbito.

  • art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011

    La disciplina sul riesame/revoca e sulla riduzione dell’importo da restituire è richiamata nella vicenda, ma la Corte non la utilizza per fondare il riparto di giurisdizione.

  • art. 56 del d.l. n. 76/2020

    La sopravvenuta modifica normativa è menzionata come base dell’istanza di riesame, ma non incide sul giudizio restitutorio già definito sul piano della giurisdizione.

Massime di principio

  • Nel riparto di giurisdizione va guardato al petitum sostanziale, desunto non solo dalla formula della domanda ma soprattutto dalla causa petendi e dalla natura della posizione giuridica dedotta.
  • La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia energetica non si estende a tutte le controversie che abbiano una mera connessione storica con un provvedimento amministrativo: occorre che la lite investa l’esercizio, anche mediato, di un potere autoritativo.
  • Quando la decadenza dall’incentivo sia ormai definitivamente accertata e non sia più oggetto del giudizio in corso, la domanda di restituzione delle somme già erogate si risolve in una ordinaria pretesa restitutoria da indebito oggettivo devoluta al giudice ordinario.
  • Il giudice della ripetizione dell’indebito non può rimettere in discussione la legittimità del provvedimento presupposto ormai consolidato, ma deve limitar-si a prenderlo come fatto giuridico definitivo.
  • Le pronunce che affermano la giurisdizione amministrativa sugli incentivi energetici valgono per le controversie sul riconoscimento, diniego, revoca, decadenza o rimodulazione dell’incentivo, non per le sole azioni patrimoniali successive fondate su un rapporto ormai esaurito.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.