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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14074/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

Una società ha impugnato un avviso di accertamento per TARES/TARI relativo all'annualità 2017, emesso dal Comune per un immobile sito in Napoli, sostenendo in sintesi: che la commissione regionale avesse omesso di pronunciarsi su eccezioni di nullità della sentenza e su questioni prospettate in appello; che fosse stata illegittima la trattazione del giudizio in forma scritta anziché in pubblica udienza, nonostante la richiesta di discussione; che l'immobile non fosse soggetto al tributo o comunque non fosse nella sua disponibilità, poiché avrebbe avuto solo una buca delle lettere e sarebbe stato condotto in locazione da altro soggetto, con conseguente carenza di legittimazione passiva. Il Comune ha resistito con controricorso, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per difetto di corretta procura e contestando nel merito le doglianze.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare del Comune sulla procura, ma ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha giudicato inammissibile il primo motivo perché non autosufficiente, non essendo stati trascritti o specificamente indicati gli atti e i passaggi processuali rilevanti per le censure di omessa pronuncia e nullità della sentenza. Ha respinto/in realtà disatteso il secondo motivo osservando che, nel contesto emergenziale Covid-19, la trattazione scritta prevista dall'art. 27 del d.l. 137/2020 era conforme alla disciplina applicabile e non risultava dedotto in modo specifico un concreto pregiudizio difensivo né l'impossibilità del collegamento da remoto. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché volto a ottenere una rivalutazione del merito e dei fatti relativi alla disponibilità dell'immobile e alla soggettività passiva TARI, senza indicare in modo specifico gli errori di diritto commessi dal giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e sono stati richiamati i presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    invocato come parametro della motivazione della sentenza; la Corte richiama il vizio di motivazione apparente ma ritiene il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    norma richiamata per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per la censura di motivazione.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per nullità processuale.

  • art. 33 d.lgs. 546/1992

    regola la trattazione in pubblica udienza nel processo tributario, ma è stata ritenuta recessiva rispetto alla disciplina emergenziale Covid-19.

  • art. 1, comma 641, L. 147/2013

    norma sulla TARI/TARES invocata per sostenere l'esenzione di aree o locali non suscettibili di produrre rifiuti; la Corte non entra nel merito perché la censura è reputata di fatto e quindi inammissibile.

  • art. 1, comma 1611, L. 296/2006

    richiamato dalla ricorrente per la doglianza sulla legittimazione passiva nella pretesa tributaria locale.

  • art. 14 del regolamento comunale TARSU/TIA/TARES di Napoli

    invocato per sostenere che il tributo non fosse dovuto dalla società per difetto di disponibilità dell'immobile.

  • art. 27, d.l. 137/2020

    disciplina emergenziale che consente udienze da remoto o trattazione scritta nei giudizi tributari durante l'emergenza Covid-19; la Corte ne afferma la conformità della trattazione scritta disposta nel caso concreto.

  • art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.

    richiamato per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

  • art. 369, comma secondo, n. 4, c.p.c.

    richiamato per l'onere di deposito e specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, anche quando si deduce un error in procedendo, resta fermo l'onere di autosufficienza: il ricorrente deve indicare e trascrivere gli atti e i passaggi processuali rilevanti, non potendo demandare alla Corte una ricerca autonoma nel fascicolo.
  • La doglianza di omessa pronuncia o nullità della sentenza è inammissibile se formulata in modo generico e senza specifica localizzazione degli atti nei quali le questioni sarebbero state devolute al giudice di merito.
  • In periodo di emergenza sanitaria, la richiesta di udienza pubblica nel processo tributario non attribuisce un diritto assoluto alla discussione in presenza; la disciplina speciale consente la decisione scritta quando non sia praticabile il collegamento da remoto, secondo un regime rimesso alla gestione del giudice e finalizzato a bilanciare difesa, continuità della giurisdizione e celerità del processo.
  • Le censure che, sotto forma di violazione di legge, mirano in realtà a contestare l'accertamento e la valutazione dei fatti compiuti dal giudice di merito sono inammissibili in sede di legittimità.
  • Per contestare la soggettività passiva al tributo rifiuti o l'assoggettabilità di un immobile, non basta richiamare astrattamente norme esenzionali: occorre specificare quale criterio legale sia stato violato e in che modo il giudice di merito si sia discostato da esso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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