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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40726/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato un avviso di accertamento per l'anno 2005, emesso a seguito di accesso presso l'azienda e fondato su documentazione extracontabile ritenuta espressiva di contabilità "in nero", sull'assenza di un listino ufficiale dei prezzi, sulla mancata o errata indicazione di un autoveicolo nello studio di settore e sul trattamento IVA di alcune prestazioni rese nell'ambito dell'attività funebre. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 10 n. 27 e 12 del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che l'allestimento delle epigrafi sulle lapidi e la fornitura dei c.d. "ricordini" del defunto fossero prestazioni proprie o comunque accessorie del servizio funebre e quindi esenti IVA. Con il secondo motivo denunciava omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., assumendo che il file "Preventivi" valorizzato dall'Ufficio fosse stato creato solo nel 2007 e fosse quindi estraneo al periodo d'imposta 2005, e che il valore dell'autovettura fosse stato correttamente rappresentato nello studio di settore.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi infondati e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che le esenzioni IVA sono di stretta interpretazione e che le prestazioni di fornitura dei "ricordini" e di incisione delle epigrafi non rientrano nelle "prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri", né possono essere qualificate come accessorie ai sensi dell'art. 12 d.P.R. n. 633/1972, perché non integrano, completano o rendono possibile la prestazione principale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la CTR aveva già esaminato la questione con motivazione sufficiente e che la circostanza relativa al file creato nel 2007 non era decisiva, essendo comunque emersa l'inattendibilità della contabilità per la mancanza di listino ufficiale e per altri indizi convergenti. Ha inoltre osservato che la doglianza sull'autovettura, sostanzialmente volta a contestare il merito dell'accertamento o a lamentare un'omessa pronuncia, non era deducibile sotto il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. Nel dispositivo il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 10 n. 27 d.P.R. n. 633/1972

    "prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri"

    L'esenzione IVA va interpretata restrittivamente e riguarda solo le prestazioni proprie dei servizi funebri, non servizi ulteriori o diversi, anche se collegati alla cerimonia.

  • art. 12 d.P.R. n. 633/1972

    "le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi"

    Le prestazioni accessorie sono imponibili se non integrano, completano o rendono possibile la prestazione principale; nel caso concreto le attività contestate non erano accessorie al servizio funebre.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Legittima l'accertamento analitico-induttivo quando le scritture sono inattendibili o incomplete e vi sono elementi indiziari plurimi e concordanti.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Consente la rettifica dell'IVA sulla base del controllo delle scritture e di elementi extra-contabili inattendibili.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea interpretazione della norma astratta, non la diversa lettura dei fatti accertati dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza motivazionale né la richiesta di rivalutare il merito.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia integra un vizio diverso dall'omesso esame di fatto e non può essere veicolata come censura ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 2, par. 1, direttiva 2006/112/CE

    Ogni operazione IVA è autonoma e indipendente, salvo il caso di prestazioni accessorie che risultino funzionalmente dipendenti dalla principale.

  • art. 78, comma 1, lett. b), direttiva 2006/112/CE

    Nella base imponibile vanno comprese le spese accessorie; la nozione di accessorietà va ricostruita secondo i principi eurounitari.

  • art. 3 l. n. 443/1985

    Richiamato solo come precedente decisione non pertinente alla disciplina delle agevolazioni tributarie IVA nel caso concreto.

Massime di principio

  • Le norme agevolative o esentative in materia tributaria sono di stretta interpretazione: non è consentita un'interpretazione estensiva o analogica per ricondurvi prestazioni non espressamente previste.
  • Per qualificare una prestazione come accessoria occorre un nesso funzionale necessario con l'operazione principale, nel senso che la prestazione deve integrarla, completarla o renderla possibile; una mera utilità economica o la contestualità dell'incarico non bastano.
  • In sede di legittimità il vizio di violazione di legge non consente di ottenere una rivalutazione del merito o delle prove, ma solo di censurare l'erronea ricognizione della fattispecie astratta.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestare la sufficienza della motivazione o per dedurre un travisamento del materiale probatorio.
  • L'omessa pronuncia su una domanda o un motivo di appello integra un vizio riconducibile all'art. 112 c.p.c., non all'omesso esame di un fatto decisivo.
  • Nel giudizio di accertamento analitico-induttivo, più elementi indiziari convergenti, anche extracontabili, possono legittimare la rettifica quando rendano inattendibile la contabilità dichiarata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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