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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23302/2025 del 14/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011, con cui l'Ufficio contestava la deduzione/detrazione di costi ritenuti inesistenti e riferiti a fatture emesse da un fornitore nell'ambito di una frode carosello, recuperando IVA per euro 173.140,26. Dopo il parziale accoglimento in primo grado e il rigetto degli appelli in CTR, la società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972, per avere la CTR ritenuto gravi, precise e concordanti circostanze indiziarie che, secondo la ricorrente, non erano conoscibili e non erano univoche; 2) omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR non avesse valutato documenti prodotti dalla società sulla struttura dei fornitori e sulla razionalità economica delle operazioni; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., per aver la CTR posto a carico del contribuente la prova della propria inconsapevolezza rispetto alla frode. L'Agenzia resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, deducendo la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR ridotto d'ufficio la sanzione senza domanda di parte, e l'ulteriore violazione dell'art. 7 d.lgs. 462/1997 sul medesimo punto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale della società, ritenendo infondati i motivi sulla ripartizione dell'onere probatorio e sulla valutazione degli indizi in tema di operazioni soggettivamente inesistenti: in materia IVA, l'Ufficio deve provare anche per presunzioni che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in una evasione; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente provare di avere adottato la massima diligenza esigibile. La Corte ha ritenuto che la CTR avesse valorizzato correttamente elementi indiziari non contestati e che il ricorso mirasse a una rivalutazione del merito inammissibile in presenza di "doppia conforme". È stato invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia, perché la riduzione della sanzione era stata disposta d'ufficio dalla CTR in assenza di specifica domanda della parte, con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il secondo motivo incidentale è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    In tema di IVA, l'Amministrazione può fondare l'accertamento anche su presunzioni gravi, precise e concordanti; nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode usando l'ordinaria diligenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, grava inizialmente sull'Amministrazione quanto alla conoscenza o conoscibilità della frode; poi si sposta sul contribuente per la prova contraria della propria diligenza e inconsapevolezza.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare ultra/extra petita né attribuire d'ufficio una riduzione della sanzione se non richiesta dalla parte.

  • art. 7 d.lgs. n. 462 del 1997

    Richiamato dal ricorso incidentale in relazione alla riduzione delle sanzioni, ma il relativo motivo è stato assorbito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha disciplinato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La Corte richiama la preclusione alla rivalutazione del merito in presenza di "doppia conforme".

  • art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992

    Si afferma che il giudizio di legittimità in materia tributaria non ha connotazioni di specialità.

  • art. 54, comma 3-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    La disposizione è interpretata come riferita solo alle norme sull'appello, preservando la specialità del giudizio tributario di merito.

  • art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    La sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione può avere efficacia nel processo tributario, ma non è applicabile nel caso di sentenza del GIP divenuta definitiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • In materia di IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche mediante presunzioni fondate su elementi oggettivi specifici, che il cessionario/committente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode secondo l'ordinaria diligenza rapportata alla sua qualità professionale.
  • Una volta forniti dall'Ufficio indizi idonei sulla fittizietà del fornitore e sulla conoscibilità della frode, grava sul contribuente l'onere di dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile per non essere coinvolto nell'evasione.
  • La mera regolarità formale della contabilità, la regolarità dei pagamenti o l'assenza di un vantaggio economico dalla rivendita non bastano, da sole, a dimostrare l'estraneità del contribuente alla frode.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
  • Il giudice tributario non può ridurre d'ufficio le sanzioni se la parte non ha formulato una specifica domanda in tal senso, perché ciò viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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