Cassazione Civile, Ordinanza n. 04985/2025 del 26/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente di un ente pubblico regionale, assunto dal 2010 con qualifica di operaio specializzato IV livello CCNL di settore e adibito a mansioni forestali/custodia, ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento dell'inadempimento del datore di lavoro e la condanna al pagamento di somme per lavoro straordinario asseritamente svolto dal 1 aprile 2016 fino al deposito del ricorso, oppure, in subordine, al risarcimento del danno. Il lavoratore ha dedotto che un ordine di servizio del 10 aprile 2012 prevedeva turni giornalieri di otto ore, di cui una parte qualificata come straordinario. L'ente ha resistito sostenendo, nei gradi di merito e poi in cassazione, che il ricorso introduttivo fosse nullo per indeterminatezza, che mancasse una valida autorizzazione dello straordinario, che dovessero applicarsi le regole del pubblico impiego e i vincoli di spesa, che fossero necessari i sistemi automatici di rilevazione delle presenze ai sensi dell'art. 3, comma 83, L. 244/2007, e che in alternativa si dovesse fare ricorso al riposo compensativo. La Cassazione ha esaminato tre motivi: il primo sulla nullità del ricorso introduttivo; il secondo sulla disciplina applicabile allo straordinario nel pubblico impiego contrattualizzato, sulla necessità dell'autorizzazione e sulla rilevanza dell'assenza dei sistemi di rilevazione presenze; il terzo sulla motivazione della sentenza d'appello e sul richiamo alla disciplina contabile e costituzionale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per mancata riproduzione del contenuto essenziale del ricorso di primo grado e perché non erano censurate tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il secondo motivo: inammissibile nella parte in cui non coglieva la ratio della decisione di merito, che aveva riconosciuto la natura pubblica dell'ente ma aveva fondato il diritto del lavoratore sull'art. 2126 c.c.; infondato nella parte relativa alla mancanza di autorizzazione e alla pretesa decisività dei sistemi automatici di rilevazione delle presenze, perché la Corte ha affermato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, lo straordinario va retribuito se svolto con consenso, anche implicito, del datore o del soggetto che conforma la prestazione, anche in assenza di un'autorizzazione formalmente corretta e anche se siano violati vincoli di spesa, ferma la possibile responsabilità dei funzionari verso la PA. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo quanto alla motivazione, perché la motivazione d'appello era presente e logica, e infondato per il resto. Sono state poste le spese a carico della ricorrente, con distrazione in favore del difensore del controricorrente e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 163, comma 2, nn. 3 e 4, c.p.c.
La censura di nullità del ricorso introduttivo è stata ritenuta inammissibile anche perché la ricorrente non aveva riprodotto il contenuto essenziale dell'atto e non aveva colpito tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicabilità della disciplina del pubblico impiego e la necessità di autorizzazione formale dello straordinario; la Corte ha però valorizzato il rapporto di pubblico impiego contrattualizzato e l'applicazione dell'art. 2126 c.c.
L. Regione Puglia n. 3 del 2010
Richiamata dalla ricorrente come parte del quadro normativo regionale, senza che la Corte ne fondasse la decisione su tale norma.
art. 3, comma 83, L. n. 244 del 2007
"Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze"
La Corte ha escluso che tale divieto impedisca il pagamento dello straordinario quando la prestazione sia stata resa con il consenso del datore di lavoro; ha inoltre affermato che la norma non opera, nel caso concreto, poiché i sistemi automatici non erano stati installati nel periodo in esame.
art. 97 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione ai vincoli di legalità e spesa pubblica; la Corte ha ritenuto che tali vincoli non escludano il diritto del lavoratore alla retribuzione dello straordinario svolto con consenso datoriale.
È stato ritenuto norma integrativa della disciplina collettiva e applicabile al pubblico impiego contrattualizzato quando la prestazione lavorativa sia stata resa con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro o di chi ne ha il potere di conformazione.
Rappresenta la base del diritto al compenso per il lavoro straordinario, applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, in combinazione con l'art. 2126 c.c.
artt. 2 e 40 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamati per il coordinamento tra disciplina del pubblico impiego contrattualizzato e contrattazione collettiva, nel quadro interpretativo che consente il riconoscimento del compenso per lo straordinario reso con consenso datoriale.
art. 36 Cost.
Richiamato per affermare la necessità di attribuire al lavoratore il corrispettivo della prestazione resa, valorizzando il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente.
art. 1 d.l. n. 402 del 2001, conv. in L. n. 1 del 2002
Richiamato in tema di prestazioni aggiuntive nel pubblico impiego contrattualizzato, ma non decisivo nel caso concreto rispetto al diritto allo straordinario.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lavoro straordinario sussiste se la prestazione è stata resa con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro o di chi abbia il potere di conformarla, e comunque non insciente o prohibente domino.
- L'autorizzazione allo straordinario è un elemento costitutivo della pretesa del lavoratore, ma può risultare anche implicitamente dal comportamento datoriale o da un ordine di servizio che preveda espressamente ore aggiuntive.
- La mancanza di formale validità dell'autorizzazione o la violazione delle regole sulla spesa pubblica non escludono, di per sé, il diritto del lavoratore alla retribuzione dello straordinario; tali violazioni possono semmai riflettersi sulla responsabilità dei funzionari verso l'amministrazione.
- Il divieto di erogare compensi per straordinario in assenza di sistemi automatici di rilevazione delle presenze non preclude il pagamento quando tali sistemi non siano stati ancora installati e la prestazione sia comunque dimostrata con altri mezzi di prova.
- Nel ricorso per cassazione, la censura di nullità per indeterminatezza dell'atto introduttivo è inammissibile se non viene riprodotto il contenuto essenziale dell'atto e se non vengono colpite tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata.
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