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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05096/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cooperativa)

La controversia

La controversia nasce dal regime del premio assicurativo INAIL dovuto da una cooperativa di facchinaggio per i soci lavoratori. La cooperativa aveva chiesto, in via principale, l’accertamento del diritto a versare il premio unitario speciale ex art. 42 del T.U. n. 1124/1965 secondo i criteri del D.M. 15 luglio 1987 n. 604700 e la condanna dell’INAIL alla restituzione delle maggiori somme pretese, assumendo che il premio dovesse restare parametrato alla disciplina speciale e non alla retribuzione effettiva. In subordine, aveva chiesto il riconoscimento del diritto a percepire dall’INAIL le somme integrate ai dipendenti tra 2007 e 2011 secondo il regolamento interno. La Corte d’appello aveva invece ritenuto che, dal 1 gennaio 2007, la base di calcolo dovesse essere la retribuzione effettiva dei soci, in virtù dell’art. 3 del d.lgs. n. 423/2001, e che la normativa regolamentare dovesse essere considerata incompatibile con quella sopravvenuta. Nel ricorso per cassazione la cooperativa ha dedotto: 1) nullità della sentenza e violazione delle norme sull’impugnazione e sul giudicato interno, sostenendo che l’appello dell’INAIL non avesse investito tutte le rationes decidendi della sentenza di primo grado; 2-5) violazione degli artt. 41 e 42 T.U. n. 1124/1965, del D.M. n. 604700/1987, del d.lgs. n. 423/2001 e delle disposizioni sulla legge in generale, per avere la Corte territoriale applicato la retribuzione effettiva e ritenuto superata la disciplina speciale del premio, nonché per aver desunto dalla riforma del 2001 una trasformazione della natura del premio speciale; 6-7) censure dipendenti sulle domande di restituzione e sulla domanda subordinata.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ma ha accolto i motivi dal secondo al quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese. Sono stati dichiarati assorbiti il sesto e il settimo motivo, perché dipendenti dalla statuizione cassata. Il nucleo decisivo è che il premio speciale unitario di cui all’art. 42 T.U. n. 1124/1965 resta regolato dalla disciplina speciale e dal relativo decreto ministeriale, e non viene sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 423/2001, che riguarda la base contributiva generale ex art. 41 T.U. n. 1124/1965. La modifica del criterio di calcolo del premio speciale può avvenire solo mediante un apposito decreto ministeriale adottato su delibera dell’istituto assicuratore, non per effetto diretto della norma legislativa generale sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Invocato per sostenere la formazione del giudicato interno, ma il motivo è stato respinto.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sull’impugnazione per contestare l’ammissibilità dell’appello.

  • art. 342 c.p.c.

    Utilizzato per censurare l’asserita insufficienza dei motivi di appello; la Corte ha ritenuto invece ammissibile l’appello dell’INAIL.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla devoluzione delle questioni e al preteso giudicato interno.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato quale parametro dell’onere di specificità dell’appello.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per sostenere il giudicato interno, escluso dalla Corte.

  • art. 41 T.U. n. 1124/1965

    Disciplina il premio ordinario, calcolato sulla massa delle retribuzioni effettive o convenzionali; la Corte lo distingue nettamente dal premio speciale ex art. 42.

  • art. 42 T.U. n. 1124/1965

    "premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei"

    È la norma speciale applicabile alle lavorazioni con difficoltà di determinazione del premio secondo i criteri ordinari; il premio resta determinato secondo la disciplina speciale e tramite decreto ministeriale.

  • D.M. 15 luglio 1987 n. 604700

    È il decreto attuativo del premio speciale per i facchini; la sua disciplina non è stata ritenuta abrogata dalla normativa sopravvenuta, ma modificabile solo da un nuovo decreto ministeriale.

  • art. 3 d.lgs. n. 423/2001

    La sua portata è limitata alla determinazione dell’imponibile contributivo secondo il criterio della retribuzione effettiva, ma solo per il premio ordinario; non incide sulla disciplina del premio speciale ex art. 42.

  • art. 1, comma 1, d.l. n. 338/1989 conv. in l. n. 389/1989

    Richiamato come parametro della retribuzione imponibile ai fini contributivi, ma non tale da sostituire la disciplina speciale del premio.

  • L. n. 142/2001

    La Corte la richiama come parte della riforma che ha perseguito l’equiparazione del socio lavoratore al dipendente privato, ma senza mutare la disciplina del premio speciale.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Usato come criterio ermeneutico per escludere che una legge generale successiva deroghi a una disciplina speciale previgente se non in presenza di incompatibilità.

  • art. 15 disp. prel. c.c.

    Applicato il principio lex posterior generalis non derogat priori speciali, poiché non vi è incompatibilità tra la disciplina generale sopravvenuta e quella speciale del premio.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato dalla ricorrente in chiave interpretativa, ma non decisivo nella soluzione finale.

  • art. 1369 c.c.

    Invocato dalla ricorrente in chiave interpretativa, ma non decisivo nella soluzione finale.

  • art. 1367 c.c.

    Invocato dalla ricorrente in chiave interpretativa, ma non decisivo nella soluzione finale.

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    Le statuizioni dipendenti da quella cassata sono cadute per effetto della cassazione.

Massime di principio

  • Quando una controversia riguarda l’interpretazione di una norma, l’ammissibilità dell’impugnazione non dipende dal fatto che siano contestate tutte le argomentazioni motivazionali del giudice di merito, ma dalla corretta censura della regula iuris applicata alla fattispecie.
  • Il premio speciale unitario previsto per determinate lavorazioni è disciplina speciale rispetto al criterio ordinario di calcolo dei premi assicurativi e conserva la propria autonomia finché non venga modificato con l’atto previsto dalla stessa normativa speciale.
  • Una legge generale sopravvenuta non deroga automaticamente a una disciplina speciale precedente; l’abrogazione tacita di una fonte regolamentare attuativa è configurabile solo se la nuova legge rende incompatibile la sopravvivenza della fonte attuativa.
  • Se la normativa speciale prevede che l’adeguamento o la determinazione del premio avvenga tramite decreto ministeriale, la modifica della base di calcolo non può essere affermata direttamente dal giudice in assenza del relativo intervento normativo.
  • Le statuizioni che dipendono logicamente da una decisione cassata cadono per effetto della cassazione della pronuncia principale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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