Cassazione Civile, Ordinanza n. 04984/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente del comparto pubblico contrattualizzato, in servizio come operaio specializzato dal 2010, aveva agito davanti al Tribunale chiedendo il pagamento di somme per: ore di tragitto casa-lavoro e ritorno; 20 minuti di straordinario per ogni giornata lavorativa nel periodo febbraio 2015-giugno 2020; nonché il risarcimento del danno o un’indennità per la mancanza di acqua potabile, servizi igienici e rifugio/spogliatoio. Il Tribunale aveva accolto solo la domanda sugli straordinari. In appello entrambe le parti avevano impugnato la decisione, ma la Corte territoriale aveva rigettato entrambi i gravami. La datrice di lavoro ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza e violazione dell’art. 345, comma 2, c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente considerato nuova e tardiva la sua difesa sull’assenza di autorizzazione al lavoro straordinario; con il secondo ha dedotto violazione delle norme sul pubblico impiego contrattualizzato e sulla rilevazione automatica delle presenze, contestando che la prova dello straordinario fosse stata ricavata da testimonianze senza tabulati o documentazione formalmente controfirmata e ribadendo l’assenza di autorizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso solo in parte. Ha ritenuto inammissibile la censura motivazionale, ma ha accolto il primo motivo nella parte in cui denunciava la violazione dell’art. 345, comma 2, c.p.c., affermando che la contestazione dell’assenza di autorizzazione allo straordinario non introduceva un tema nuovo, perché l’autorizzazione costituisce elemento costitutivo del diritto al compenso nel pubblico impiego contrattualizzato e la questione era già compresa nel thema decidendum. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito quanto alla questione dell’autorizzazione e, per il resto, infondato, poiché la prestazione straordinaria può essere provata anche per testi e l’eventuale mancato rispetto delle regole interne o dei vincoli di spesa non esclude il diritto del lavoratore al compenso, potendo incidere solo sulla responsabilità dei funzionari verso l’amministrazione. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato per il principio iura novit curia, ma la censura sul vizio motivazionale è stata dichiarata inammissibile perché la motivazione della sentenza d’appello era esplicita.
l’eccezione/difesa sull’assenza di autorizzazione non è stata ritenuta nuova in appello, perché inerente a un elemento costitutivo della domanda di straordinario nel pubblico impiego contrattualizzato.
opera in chiave integrativa delle regole collettive e impone la retribuzione della prestazione lavorativa svolta con consenso datoriale, anche se la richiesta o l’autorizzazione non sono formalmente valide o conformi ai vincoli di spesa.
costituisce la base del diritto al compenso per lavoro straordinario, applicabile anche al pubblico impiego privatizzato.
artt. 2 e 40 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamati per il quadro del pubblico impiego contrattualizzato e per il coordinamento con il regime delle autorizzazioni e del lavoro straordinario.
art. 97 Cost.
richiamato in relazione ai vincoli di organizzazione e spesa della pubblica amministrazione, che però non incidono sul diritto del lavoratore alla retribuzione della prestazione resa con consenso datoriale.
art. 3, comma 83, della legge n. 244 del 2007
"Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze"
la violazione della previsione non elimina il diritto del dipendente al compenso se la prestazione straordinaria è stata resa con consenso datoriale; la norma rileva eventualmente sul piano della responsabilità interna/contabile.
art. 36 Cost.
richiamato quale parametro a favore della retribuibilità effettiva della prestazione lavorativa resa.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lavoro straordinario sussiste se la prestazione è stata resa con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro o di chi abbia il potere di conformarla, anche quando l’autorizzazione sia irregolare o i limiti di spesa pubblica non siano stati rispettati.
- L’autorizzazione al lavoro straordinario costituisce elemento costitutivo della pretesa del lavoratore, sicché la sua mancanza può essere contestata dalla pubblica amministrazione anche in appello senza integrare necessariamente una domanda nuova, se la questione resta interna al tema del pagamento dello straordinario.
- Le violazioni delle regole amministrative o contabili sul ricorso allo straordinario non incidono automaticamente sul diritto del lavoratore alla retribuzione della prestazione effettivamente resa; esse possono rilevare semmai sul piano della responsabilità dei funzionari verso l’amministrazione.
- La prestazione di lavoro straordinario può essere provata con ogni mezzo consentito, incluse le prove testimoniali, non essendo imprescindibile, ai fini del diritto del lavoratore, la produzione di specifici tabulati o fogli presenza, se dagli elementi acquisiti risulta l’effettivo svolgimento della prestazione con consenso datoriale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 26 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04976/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 26 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04981/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 26 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04983/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 26 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04985/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 26 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05095/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 26 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05096/2025 del 26/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →