Cassazione Civile, Ordinanza n. 04983/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Un dirigente sanitario aveva agito contro l'azienda datrice di lavoro per ottenere: a) differenze retributive derivanti dalla riduzione della retribuzione di posizione al rinnovo di un incarico dirigenziale di Alta Specialità (C1), riduzione che egli riteneva illegittima; b) la differenza di retribuzione di posizione relativa al periodo in cui aveva sostituito il dirigente della propria struttura; c) il conferimento di un ulteriore incarico dirigenziale o, in subordine, il rinnovo della procedura selettiva. Il Tribunale aveva accolto solo la domanda sub a). In appello l'azienda aveva contestato la decisione sostenendo, con due motivi centrali, che: 1) l'art. 40, comma 8, del CCNL dirigenza sanitaria non garantisce il trascinamento della retribuzione di posizione già percepita in precedenza, ma solo il conferimento di altro incarico di pari valore economico; 2) l'art. 9, comma 32, del d.l. n. 78/2010 impedisce comunque di rivendicare il mantenimento di emolumenti riferiti a precedenti incarichi. L'azienda aveva poi censurato la rilevanza attribuita dalla Corte territoriale a un accordo transattivo del 2011 e denunciato omessa pronuncia sulla domanda subordinata. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi, chiarendo che la disciplina invocata non consente di conservare, dopo il rinnovo del diverso incarico C1, l'assegno ad personam collegato alla precedente direzione di struttura complessa; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la transazione riguardava un incarico diverso; ha dichiarato assorbito il quarto.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato inammissibile il terzo e assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione. Il principio di diritto enunciato afferma che l'art. 9, comma 32, d.l. n. 78/2010 non consente al dirigente sanitario, che abbia ottenuto il rinnovo di un incarico di Alta Specialità C1 conferito al posto di una precedente direzione di struttura complessa, di continuare a percepire dopo il rinnovo l'assegno ad personam corrisposto fino ad allora per mantenere la retribuzione accessoria già legata alla precedente struttura complessa, in particolare l'indennità di posizione.
Norme richiamate
art. 40, comma 8, CCNL dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa del SSN 1998-2001
«Nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito, ai sensi degli artt. 28 e 29, un altro incarico di pari valore economico»
Non introduce una garanzia di mantenimento del trattamento economico già in godimento, ma riconosce il diritto a un altro incarico di pari valore economico, con eventuale tutela risarcitoria in caso di inadempimento e ricorrenza dei presupposti previsti.
art. 9, comma 32, d.l. n. 78/2010
«A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento [...] le pubbliche amministrazioni [...] che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli [...]»
La norma rafforza la discrezionalità dell'amministrazione per la sola ipotesi di scadenza dell'incarico dirigenziale e consente l'attribuzione di un incarico diverso anche di valore inferiore; non si estende al rinnovo dello stesso incarico né alla revoca anticipata.
Richiamato per il principio di inapplicabilità dell'art. 2013 c.c. al passaggio di incarichi dirigenziali e per la discrezionalità dell'amministrazione nel conferimento degli incarichi.
È richiamato per la composizione del trattamento economico del dirigente, distinto in retribuzione fissa e retribuzione accessoria.
Invocato nel quarto motivo per omessa pronuncia sulla domanda subordinata; la censura non è stata esaminata perché assorbita dall'accoglimento dei primi due motivi.
Richiamati nel terzo e nel quarto motivo per contestare l'interpretazione dell'accordo transattivo; la Corte li ha ritenuti non decisivi perché la transazione riguardava un incarico diverso.
Richiamato per la domanda di cancellazione di una frase ritenuta offensiva; la Corte ha escluso il carattere offensivo dell'espressione perché funzionale alla difesa.
Citate nel contesto del richiamo all'inapplicabilità della norma al passaggio di incarichi dirigenziali, secondo la ricostruzione della Corte.
Massime di principio
- Nei rapporti dirigenziali pubblici la retribuzione di posizione remunera il livello di responsabilità connesso allo specifico incarico e non costituisce un emolumento personale stabilmente trascinabile oltre la cessazione dell'incarico cui è correlata.
- L'art. 9, comma 32, d.l. n. 78/2010 opera soltanto quando l'incarico dirigenziale giunga a scadenza naturale senza conferma e consente l'attribuzione di un incarico diverso anche di valore economico inferiore; non disciplina il rinnovo del medesimo incarico né legittima la riduzione del compenso dovuto per l'incarico rinnovato.
- Le clausole contrattuali collettive che prevedono, in caso di riorganizzazione, l'attribuzione di un incarico di pari valore economico non fondano un diritto a conservare le voci retributive collegate al precedente incarico, ma solo a ottenere un incarico equivalente sul piano economico secondo la disciplina applicabile.
- Ai fini della decisione sulla rilevanza di accordi transattivi o pattuizioni accessorie occorre verificare se essi riguardino l'incarico e la voce retributiva effettivamente controversi; pattuizioni relative a incarichi diversi non incidono sulla domanda in giudizio.
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