Cassazione Civile, Ordinanza n. 04981/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lite nasce dal mancato riconoscimento, da parte dell’azienda sanitaria, della maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall’art. 40, comma 9, del CCNL 8 giugno 2000 per la dirigenza SSN (area amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale). Il dirigente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di € 14.460,00, assumendo di avere svolto, nel periodo 1 agosto 2006 - 26 luglio 2007, funzioni di direzione di un aggregato di più strutture complesse, denominato prima "Settore farmaceutico" e poi "Dipartimento del Farmaco". Il tribunale aveva respinto l’opposizione dell’azienda sanitaria, ritenendo irrilevante la tardiva attuazione dell’atto aziendale e non ravvisando duplicazioni indebite di benefici economici. La corte d’appello ha invece accolto l’appello dell’azienda. In cassazione il dirigente ha dedotto: (1) omesso esame di documenti asseritamente decisivi (delibere del 1997 e 1998 e contenuto del contratto individuale del 2002); (2) violazione dell’art. 7 l.r. Sicilia n. 30/1993, degli artt. 27 e 40, comma 9, CCNL e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la struttura farmaceutica e la graduazione delle funzioni giustificassero il diritto alla maggiorazione; (3) omesso esame dell’esistenza di un atto di graduazione delle funzioni emerso dalle difese avversarie; (4) violazione degli artt. 40, comma 9, 26 e 50 del CCNL, sostenendo che la maggiorazione fosse automatica e dovesse calcolarsi senza necessità di atto di graduazione, come indennità di coordinamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi fondati sull’omesso esame di fatti, perché diretti in sostanza a sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o comunque privi di decisività; ha ritenuto infondati i motivi di violazione di legge, affermando che l’art. 40, comma 9, CCNL presuppone, per la spettanza della maggiorazione della parte variabile della retribuzione di posizione, sia l’esistenza di un incarico di direttore di dipartimento o equivalente che comprenda più strutture complesse, sia l’adozione e dimostrazione dell’atto aziendale di graduazione/pesatura delle funzioni. In mancanza di tale atto e non essendo provata la definitiva attivazione del dipartimento nel periodo rivendicato, nulla è dovuto. La Corte ha anche disposto la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 40, comma 9, CCNL 8 giugno 2000 area dirigenza SSN (dirigenza amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale)
"Nel conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano - secondo l'atto aziendale - più strutture complesse - per la retribuzione di posizione - parte variabile - del dirigente interessato è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%"
La maggiorazione riguarda la sola parte variabile della retribuzione di posizione e presuppone l’incarico di direttore di dipartimento o equivalente che, secondo l’atto aziendale, ricomprenda più strutture complesse; non opera automaticamente in assenza dell’atto aziendale di graduazione delle funzioni, la cui esistenza e definitiva adozione devono essere provate dall’interessato.
art. 26 CCNL 5 dicembre 1996
È richiamato come disposizione sulla graduazione delle funzioni e sulla competenza delle aziende nella definizione della componente variabile della retribuzione di posizione.
art. 50 CCNL 5 dicembre 1996
È richiamato come norma relativa al fondo da cui provvede la corresponsione della retribuzione di posizione nelle sue componenti.
art. 27 CCNL 8 giugno 2000 area dirigenza medica
È richiamato in via analogica per definire la nozione di struttura e la necessità che l’autonomia delle articolazioni sia apprezzabile sul piano organizzativo e gestionale.
La Corte esclude la sua violazione perché la decisione impugnata si è fondata sulle risultanze istruttorie e sull’assenza di prova dell’atto di graduazione, secondo il corretto riparto dell’onere probatorio.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 7 l.r. Sicilia n. 30 del 1993
Il richiamo ai settori organizzativi, incluso quello farmaceutico, è considerato neutro e non decisivo ai fini del diritto alla maggiorazione.
Massime di principio
- La maggiorazione della retribuzione di posizione prevista per il direttore di dipartimento o per incarichi equiparabili che comprendano più strutture complesse spetta solo se l’incarico risulta in concreto dall’atto aziendale e se è stato adottato l’atto di graduazione delle funzioni richiesto dalla contrattazione collettiva.
- L’onere di provare l’esistenza e la definitiva adozione dell’atto aziendale di graduazione delle funzioni grava sul dirigente che chiede la maggiorazione economica.
- La mera denominazione di un settore o di una struttura, ovvero l’attribuzione di compiti direttivi, non basta a fondare il diritto alla maggiorazione se non emerge la complessità organizzativa richiesta dal contratto collettivo.
- La censura di omesso esame di documenti non è ammissibile quando mira, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o quando i documenti indicati non sono decisivi rispetto alla regula iuris applicata.
- La maggiorazione contrattuale non può essere trasformata in un’indennità automatica di coordinamento sganciata dai presupposti espressamente previsti dalla clausola collettiva.
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