Cassazione Civile, Ordinanza n. 05095/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società cooperativa)
La controversia
La società cooperativa aveva chiesto l’accertamento del proprio diritto a versare il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, previsto per le lavorazioni di cui all’art. 42 del T.U. n. 1124/1965, secondo i criteri del D.M. 15 luglio 1987 n. 604700; conseguentemente domandava la restituzione delle somme che assumeva indebitamente pretese dall’ente per il 2012 e, con decorrenza retroattiva, dal 2007. La lite nasceva dal fatto che fino al 2012 il premio era stato calcolato in misura fissa pro capite, mentre poi l’ente aveva richiesto integrazioni assumendo come base di calcolo la retribuzione effettiva dei soci lavoratori. La ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello con cinque motivi, denunciando: violazione degli artt. 41 e 42 T.U. n. 1124/1965, del D.M. 604700/1987 e delle norme sulle fonti, per avere la Corte territoriale ritenuto applicabile l’art. 3 del d.lgs. n. 423/2001 anche al premio speciale; errore nell’affermare che il D.M. prevedesse solo una retribuzione minima convenzionale; errata applicazione del principio di specialità e dell’asserita incompatibilità tra disciplina del premio speciale e disciplina successiva del d.lgs. n. 423/2001; erronea lettura della ratio della riforma della legge n. 142/2001 e del d.lgs. n. 423/2001; nonché, con il quinto motivo, statuizioni processuali conseguenti su domanda subordinata e coordinamento tra fonti, poi rimaste assorbite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i motivi dal primo al quarto, ritenendo fondati i rilievi della cooperativa, e ha cassato la sentenza impugnata. Ha affermato che il premio speciale unitario ex art. 42 T.U. n. 1124/1965 ha disciplina speciale e autonoma rispetto al criterio ordinario dell’art. 41, sicché l’art. 3 del d.lgs. n. 423/2001 non incide sulla sua base di calcolo. In particolare, la retribuzione effettiva non sostituisce la disciplina del premio speciale, che resta fissato secondo il decreto ministeriale attuativo e può essere modificato solo mediante un apposito nuovo decreto ministeriale su delibera dell’ente assicuratore. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. La causa è stata rinviata alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 41 T.U. n. 1124/1965
norma generale di calcolo del premio assicurativo, fondata sul rapporto tra tasso di premio e massa delle retribuzioni, distinta dalla disciplina speciale dell’art. 42.
art. 42 T.U. n. 1124/1965
norma speciale che consente l’adozione di premi speciali unitari per lavorazioni con difficoltà di determinazione del premio secondo il criterio ordinario; il premio resta ancorato alla misura fissata dal decreto ministeriale attuativo.
D.M. 15 luglio 1987 n. 604700
decreto attuativo del premio speciale unitario, idoneo a fissarne la misura; non può essere disapplicato in favore della retribuzione effettiva in assenza di un nuovo atto regolamentare modificativo.
la disposizione è stata ritenuta riferibile alla determinazione dell’imponibile contributivo secondo il criterio dell’art. 41, ma non al premio speciale unitario ex art. 42.
art. 1, comma 1, d.l. n. 338/1989 conv. in l. n. 389/1989
richiamato quale parametro per la retribuzione imponibile ai fini contributivi dal d.lgs. n. 423/2001.
art. 12 disposizioni sulla legge in generale
richiamato nei motivi di ricorso per contestare l’interpretazione della disciplina e il rapporto tra fonti.
art. 15 disposizioni sulla legge in generale
richiamato per il principio per cui la legge posteriore generale non deroga alla legge anteriore speciale se non in caso di incompatibilità.
richiamato nel contesto della domanda subordinata non riproposta in appello, questione poi assorbita.
richiamato per l’effetto travolgente della cassazione sulle statuizioni dipendenti.
Massime di principio
- Il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro costituisce una disciplina speciale e autonoma rispetto al criterio ordinario di calcolo del premio basato sulle retribuzioni; pertanto non può essere automaticamente riconvertito al parametro della retribuzione effettiva in forza di una normativa successiva di carattere generale.
- Una fonte regolamentare attuativa di una disciplina legislativa speciale può essere superata tacitamente da una norma successiva solo se tra le due disposizioni esiste una reale incompatibilità; in difetto, opera il principio lex posterior generalis non derogat priori speciali.
- Quando la legge demanda al decreto ministeriale, su delibera dell’ente assicuratore, la determinazione del premio speciale, la modifica della misura del premio può avvenire solo attraverso un nuovo intervento regolamentare conforme al medesimo meccanismo previsto dalla legge.
- Nel giudizio di legittimità, l’accoglimento delle censure principali che investono la ratio decisoria comporta l’assorbimento dei motivi dipendenti o logicamente subordinati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 26 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04976/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 26 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04981/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 26 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04983/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 26 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04984/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 26 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04985/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 26 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05096/2025 del 26/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →