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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04976/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta, azionata in via monitoria, di una somma a titolo di maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'art. 40, comma 9, del CCNL dell'area dirigenza sanitaria, tecnica e amministrativa del SSN, invocata dalla dirigente per il periodo in cui aveva svolto l'incarico presso il settore 'Affari legali e Contenzioso' di una azienda sanitaria siciliana. In primo grado l'opposizione dell'azienda sanitaria al decreto ingiuntivo era stata rigettata; la Corte d'appello invece ha accolto l'appello dell'ente, ritenendo mancante il presupposto della maggiorazione, cioè l'assegnazione, secondo atto aziendale, di un incarico che ricomprendesse più strutture complesse. Con il ricorso per cassazione la dirigente ha dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi, perché la Corte d'appello avrebbe trascurato una delibera del 10 marzo 2004 e un certificato di servizio del 2011, dai quali, a suo dire, emergeva il conferimento dell'incarico e la responsabilità su due servizi; 2) violazione dell'art. 7 della l.r. Sicilia n. 30/1993, dell'art. 27 CCNL 1998-2001 e dell'art. 2697 c.c., per avere posto a suo carico l'onere di provare i presupposti del compenso, sostenendo che il servizio fosse struttura complessa o equiparabile e che ella fosse dirigente di ex II livello; 3) omesso esame di fatti decisivi, perché dalle difese avversarie sarebbe emersa l'esistenza di un atto di graduazione delle funzioni; 4) violazione degli artt. 40, comma 9, e 26 del CCNL 1998-2001 e 50 del CCNL 1996, assumendo che la maggiorazione dovesse calcolarsi automaticamente sulla fascia di appartenenza, senza necessità dell'atto di graduazione. La Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi, osservando che i documenti richiamati non erano decisivi e non potevano essere rivalutati in sede di legittimità, che non era stata provata l'adozione definitiva dell'atto aziendale di graduazione delle funzioni e che, in mancanza di tale atto, non spettava la maggiorazione richiesta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione di appello che aveva negato il diritto della dirigente alla maggiorazione della retribuzione di posizione. La decisione valorizza due profili: da un lato, la mancanza di un atto aziendale definitivamente adottato e idoneo a qualificare gli incarichi come ricomprendenti più strutture complesse; dall'altro, la mancata prova, a carico della lavoratrice, dei presupposti costitutivi del diritto vantato. La Corte ha inoltre ritenuto che la dedotta automatica spettanza della maggiorazione fosse incompatibile con il tenore letterale dell'art. 40, comma 9, CCNL, che collega il beneficio alla presenza dell'atto aziendale e alla conseguente struttura organizzativa. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con applicazione altresì dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 9, CCNL 8 giugno 2000 area dirigenza SSN

    "Nel conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano - secondo l'atto aziendale - più strutture complesse - per la retribuzione di posizione - parte variabile - del dirigente interessato è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%"

    La maggiorazione della parte variabile della retribuzione di posizione non è automatica, ma richiede un incarico di direttore di dipartimento o assimilato che, secondo l'atto aziendale, comprenda più strutture complesse; l'esistenza e l'adozione definitiva dell'atto aziendale di graduazione devono essere provate dall'interessato.

  • art. 26 CCNL 8 giugno 2000 area dirigenza SSN

    Richiamato in collegamento con la graduazione delle funzioni e con il sistema di determinazione della retribuzione di posizione.

  • art. 50 CCNL 5 dicembre 1996

    Richiamato come norma del sistema di finanziamento e graduazione della retribuzione di posizione.

  • art. 27 CCNL 1998-2001 area dirigenza SSN

    È richiamato per la nozione di struttura complessa e per il criterio di individuazione delle strutture rilevanti ai fini della maggiorazione.

  • art. 7 l.r. Sicilia n. 30 del 1993

    La disposizione regionale è stata ritenuta non decisiva per la fattispecie concreta, perché riferita alla previgente articolazione in settori e non alla specifica struttura oggetto di causa.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i presupposti del diritto alla maggiorazione grava sulla parte che lo invoca.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La maggiorazione della retribuzione di posizione prevista per incarichi di vertice o assimilati in strutture sanitarie complesse presuppone, salvo diversa disciplina espressa, un atto aziendale di graduazione delle funzioni definitivamente adottato e documentato.
  • L'interessato che pretenda un emolumento aggiuntivo fondato sull'inquadramento dell'incarico in una struttura complessa deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto, compresa la qualificazione organizzativa dell'articolazione aziendale rilevante.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale istruttorio; la deduzione di omesso esame di un fatto decisivo non può risolversi nella richiesta di riesaminare documenti o prove già scrutinati o comunque non decisivi.
  • La mera maggiore responsabilità o la diversa denominazione dell'incarico non bastano a fondare il diritto alla maggiorazione se mancano i requisiti organizzativi richiesti dalla contrattazione collettiva.
  • Quando la norma collettiva collega il beneficio economico alla presenza di più strutture complesse secondo l'atto aziendale, il calcolo dell'importo viene in rilievo solo dopo la verifica del presupposto costitutivo; non può sostituire tale verifica.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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