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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28814/2024 del 08/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di somministrazione di lavoro stipulato il 7 settembre 2015. La lavoratrice aveva ottenuto in primo e secondo grado l’accertamento della nullità del solo contratto di somministrazione e la declaratoria dell’esistenza, da quella data, di un rapporto di lavoro subordinato con l’utilizzatore, con condanna al ripristino del rapporto e al risarcimento del danno, poi fatto decorrere dal 6 febbraio 2017. La società ricorrente sosteneva, in cassazione, che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso la decadenza dell’azione della lavoratrice, ritenendo applicabile la nullità prevista dall’art. 38, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 (mancanza di forma scritta) azionabile senza previa impugnazione. Con il primo motivo denunciava violazione di artt. 2697 c.c., 115, 210, 421, 437 c.p.c. e vizio motivazionale, lamentando che i giudici di merito non avessero ammesso prova testimoniale e acquisizione del contratto commerciale con il fornitore, documento ritenuto necessario a provare la stipulazione del contratto di somministrazione. Con il secondo motivo denunciava violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 6 l. n. 604/1966, dell’art. 32, comma 4, l. n. 183/2010 e dell’art. 39, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, sostenendo che la Corte territoriale non avesse considerato l’eccezione di mancata impugnazione, da parte della lavoratrice, dei contratti di lavoro somministrato e di quelli commerciali di somministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto entrambi i motivi formulati in modo promiscuo, con cumulo indistinto di violazioni di legge, vizi motivazionali e doglianze processuali, senza specifica sussunzione nelle singole categorie dei motivi di ricorso ex art. 360 c.p.c.; inoltre, il primo motivo sollecitava una rivalutazione del materiale istruttorio e delle scelte sul potere officioso, inammissibile in sede di legittimità, mentre il secondo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva già affrontato il tema della decadenza. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la ripartizione dell’onere probatorio; la Corte non ne approfondisce il merito, limitandosi a rilevare l’inammissibilità della censura formulata in modo promiscuo.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare l’apprezzamento delle prove; la censura è ritenuta inammissibile perché volta in sostanza a ottenere una rivalutazione del fatto.

  • art. 210 c.p.c.

    Richiamato in relazione all’ordine di esibizione; la doglianza è dichiarata inammissibile nel complesso del motivo.

  • art. 421, comma 2, c.p.c.

    Invocato per contestare il mancato esercizio dei poteri officiosi del giudice del lavoro; la Corte ribadisce che non è consentita in cassazione una rivalutazione di tale mancato esercizio se la decisione è adeguatamente motivata.

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per sostenere l’acquisibilità in appello del documento; la Corte conferma l’inammissibilità della censura e richiama i limiti alla produzione di nuovi documenti in appello.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte afferma che la formulazione promiscua di violazioni di legge e vizi motivazionali, con richiamo anche a un testo non più vigente del n. 5, non consente di identificare specificamente il devolutum.

  • art. 32, legge n. 183 del 2010

    Richiamato dalla ricorrente sulla decadenza dall’impugnazione; la Corte osserva che la sentenza impugnata aveva già statuito sulla questione della decadenza.

  • art. 38, d.lgs. n. 81 del 2015

    È la norma su cui si fonda l’assetto decisorio di merito: in mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono considerati dipendenti dell’utilizzatore.

  • art. 39, d.lgs. n. 81 del 2015

    Richiamato nel secondo motivo dalla ricorrente, ma senza che la Corte ravvisi un vizio di omessa pronuncia; il motivo non si confronta con la ratio decidendi.

  • art. 6, legge n. 604 del 1966

    Richiamato nel secondo motivo per sostenere la decadenza dall’impugnazione; la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia; la Corte replica che non vi è omissione, poiché la Corte territoriale si è già pronunciata sulla decadenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Norma richiamata per l’introduzione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere formulati con rigorosa specificità: non è ammissibile la commistione, nello stesso motivo, di violazioni di legge sostanziali e processuali e di vizi motivazionali non più vigenti o non chiaramente sussumibili nelle categorie dell’art. 360 c.p.c.
  • La Corte di cassazione non può essere chiamata a una nuova valutazione del materiale probatorio né a sostituirsi al giudice di merito nel governo dei poteri istruttori officiosi, se la decisione impugnata ha motivato in modo sufficiente.
  • La censura di omessa pronuncia è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia in realtà affrontato il punto controverso: in tal caso la doglianza deve riguardare semmai la correttezza giuridica della soluzione adottata, non l’esistenza della pronuncia.
  • In materia di somministrazione di lavoro, la nullità del contratto per difetto di forma scritta è collegata alla previsione normativa che considera il lavoratore dipendente dell’utilizzatore; tuttavia, nel caso deciso, la Corte di cassazione non entra nel merito di tale principio, limitandosi a confermare l’inammissibilità delle doglianze della società.
  • La produzione documentale in appello è soggetta ai limiti dell’art. 437 c.p.c.: non può essere introdotto un documento preesistente al giudizio di primo grado solo per supplire a una lacuna probatoria della parte, quando non sia giustificato dall’evoluzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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