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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28805/2024 del 08/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento, da una società di telecomunicazioni a una società cessionaria, di un complesso organizzato indicato come ramo d'azienda "Funzione IT Operations". I lavoratori coinvolti, alcuni dei quali agivano anche quali eredi di un dipendente deceduto, hanno chiesto di accertare la nullità o comunque l'inopponibilità del trasferimento, sostenendo in sostanza che non vi fosse un vero ramo d'azienda dotato di autonomia funzionale e preesistenza, ma una mera esternalizzazione di personale in violazione dell'art. 2112 c.c.; hanno inoltre prospettato la natura fraudolenta dell'operazione ex art. 1344 c.c. La Corte d'appello ha confermato il rigetto delle domande. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 2112 e 2697 c.c. per avere ritenuto sussistente l'autonomia funzionale del ramo trasferito e, altresì, violazione degli artt. 2112, 1344 e 1406 c.c. per avere escluso il carattere fraudolento della cessione; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserita errata valutazione delle deposizioni testimoniali e per omessa valutazione della prova documentale; 3) violazione dell'art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese del grado di appello, pur in presenza della compensazione disposta in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché diretti, nella sostanza, a ottenere un riesame del merito circa l'esistenza dell'autonomia funzionale e della preesistenza del ramo d'azienda, accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e non più sindacabili in sede di legittimità, anche per l'effetto della doppia conforme; ha inoltre reputato impropri i richiami agli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., in quanto finalizzati a sollecitare una diversa valutazione delle prove. Quanto alla dedotta fraudolenza dell'operazione, la Corte ha richiamato il principio per cui la validità della cessione d'azienda non è subordinata alla previsione di continuità dell'attività produttiva del cessionario né a un controllo sulle sue capacità imprenditoriali. Il terzo motivo è stato rigettato perché la mancata compensazione delle spese di appello non richiede una specifica motivazione; è solo la compensazione, totale o parziale, a dover essere motivata. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    La verifica della sussistenza dell'autonomia funzionale e della preesistenza del ramo ceduto integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; la cessione è legittima se ricorrono i presupposti previsti dalla norma.

  • art. 2697 c.c.

    Non può essere evocato per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, ma attiene alla ripartizione dell'onere probatorio.

  • art. 1344 c.c.

    La dedotta frode alla legge non è ravvisabile nella mera cessione del ramo d'azienda, mancando un divieto legale di dismissione dell'azienda o di trasferimento del complesso aziendale.

  • art. 1406 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti nella prospettazione di invalidità della cessione, ma non ritenuto idoneo a fondare l'invalidità dell'operazione nel caso concreto.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non è configurabile quando, in realtà, si chiede una diversa valutazione delle prove raccolte.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è inammissibile se maschera una critica al convincimento del giudice di merito sulla forza dimostrativa delle prove.

  • art. 92 c.p.c.

    La mancata compensazione delle spese non richiede una motivazione specifica; la motivazione è necessaria solo per disporre la compensazione, totale o parziale.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un sindacato di merito; l'omesso esame di un fatto decisivo è deducibile solo nei limiti propri del n. 5.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La "doppia conforme" preclude il riesame in cassazione dell'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza di legittimità e del rinvio alla giurisprudenza consolidata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.

  • art. 41 Cost.

    È richiamato per affermare la libertà dell'imprenditore di dismettere l'azienda nel rispetto dei limiti di legge.

Massime di principio

  • La verifica dell'esistenza di un ramo d'azienda dotato di autonomia funzionale e preesistenza è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo nei ristretti limiti del vizio di legittimità, non attraverso una diversa lettura delle prove.
  • La contestazione della cessione di ramo d'azienda come operazione fraudolenta non può essere fondata sul solo dato che il cessionario non garantisca la prosecuzione dell'attività: la validità dell'operazione non dipende dalla prognosi di continuità produttiva.
  • Le censure che formalmente evocano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o dell'art. 2697 c.c. sono inammissibili quando mirano, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio.
  • In presenza di doppia conforme, l'accertamento fattuale del giudice di merito resta tendenzialmente insindacabile in cassazione.
  • In tema di spese processuali, la mancata compensazione non richiede una motivazione autonoma e specifica; l'onere motivazionale riguarda la scelta di compensare, non quella di porre le spese a carico della parte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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