Cassazione Civile, Ordinanza n. 28811/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dall'applicazione, sulla pensione di un professionista già pensionato dal febbraio 2006, di un contributo di solidarietà previsto da delibere della Cassa previdenziale privatizzata e da una norma regolamentare interna, poi rinnovato nel tempo. Il Tribunale di Torino aveva ritenuto illegittima la trattenuta e aveva condannato la Cassa a restituire le somme trattenute, nei limiti della prescrizione decennale, escludendo inoltre che potesse operare la disciplina dell'art. 24, comma 24, del D.L. 201/2011 per il biennio 2012-2013, in mancanza del presupposto dell'inerzia dell'ente. La Corte d'appello aveva confermato. In Cassazione la Cassa ha proposto tre motivi: (1) violazione della disciplina sulle Casse privatizzate e del principio del pro rata, sostenendo che la normativa sopravvenuta avrebbe ampliato l'autonomia regolamentare degli enti e legittimato l'introduzione del contributo di solidarietà, anche alla luce della norma di interpretazione autentica del 2013 e della sentenza costituzionale n. 173/2016; (2) omessa applicazione del contributo minimo dell'1% previsto dall'art. 24, comma 24, del D.L. 201/2011, sostenendo che le Casse avrebbero dovuto adottarlo almeno per il biennio successivo all'entrata in vigore; (3) erronea esclusione della prescrizione quinquennale, con conseguente affermazione della prescrizione decennale sulle somme trattenute, nonostante il richiamo all'art. 47-bis del d.P.R. 639/1970 e all'art. 2948 n. 4 c.c. La Cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha ribadito che il contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati, se introdotto da fonte regolamentare dell'ente e non da legge, viola la riserva di legge ex art. 23 Cost.; ha escluso che l'art. 24, comma 24, del D.L. 201/2011 possa giustificare retroattivamente o per analogia la trattenuta, perché presuppone una specifica inerzia dell'ente e riguarda un istituto diverso; ha confermato, infine, che per la ripetizione delle somme indebitamente trattenute si applica la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale, poiché si tratta di un credito da indebito prelievo e non di ratei pensionistici semplicemente "pagabili" o di riliquidazione di pensione. Nonostante il dispositivo finale riporti la formula di inammissibilità, la motivazione afferma espressamente che il ricorso è respinto perché i motivi sono infondati; la Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento di Euro 2.000 alla Cassa delle Ammende e ha disposto il raddoppio del contributo unificato, senza spese per mancata costituzione dell'intimato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso non meritevole di accoglimento perché le questioni prospettate erano già risolte in senso contrario da precedenti consolidati. Ha confermato l'illegittimità del contributo di solidarietà applicato dalla Cassa su pensioni già determinate e ha ribadito che un prelievo patrimoniale del genere richiede una base legale primaria, non essendo sufficiente un atto regolamentare dell'ente. Ha inoltre escluso l'applicabilità della disciplina dell'art. 24, comma 24, del D.L. 201/2011 al caso concreto, poiché tale previsione presuppone una specifica inerzia dell'ente e riguarda un diverso istituto. Quanto alla prescrizione, ha confermato la prescrizione ordinaria decennale per il recupero delle somme indebitamente trattenute, escludendo la prescrizione quinquennale invocata dalla Cassa. La sentenza si chiude con il rigetto del ricorso nel corpo motivazionale, ma il dispositivo riporta la dichiarazione di inammissibilità; in ogni caso, la ricorrente è stata condannata al pagamento di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende e al raddoppio del contributo unificato, senza spese per mancata costituzione dell'intimato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
ultimo comma; secondo comma
la Corte richiama la procedura accelerata e la conseguente possibile condanna alla Cassa delle Ammende quando il ricorso sia definito in conformità alla proposta non accettata.
art. 23 Cost.
la riserva di legge impedisce che un contributo patrimoniale gravante sulla pensione sia introdotto soltanto da fonte regolamentare dell'ente.
art. 24, comma 24, D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011
prevede un contributo obbligatorio di fonte legislativa, eccezionale e biennale, subordinato al presupposto dell'inerzia dell'ente; non è sovrapponibile al contributo regolamentare di solidarietà contestato.
art. 1, commi 488 e 763, L. 147/2013 e L. 296/2006
la Corte ne valorizza il significato già chiarito dalla giurisprudenza: gli atti degli enti previdenziali privatizzati restano validi solo se adottati nel rispetto della legge; il principio del pro rata è attenuato per il futuro, ma non consente deroghe a norme primarie.
art. 3, comma 12, L. 335/1995
nella formulazione originaria si applica rigorosamente ai trattamenti pensionistici già maturati prima della riforma; le modifiche successive attenuano il pro rata per il futuro, ma non legittimano trattenute su pensioni già quantificate in assenza di base legale.
art. 22 del Regolamento di disciplina della CNPADC
non può legittimare la trattenuta a titolo di contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati, perché la fonte regolamentare non può introdurre un prelievo patrimoniale in assenza di legge.
art. 2948 n. 4 c.c.
la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici richiede che il credito sia liquido ed esigibile e posto a disposizione dell'assicurato; non si applica al credito da indebito prelievo su pensione.
art. 2946 c.c.
si applica la prescrizione ordinaria decennale all'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute sulla pensione.
art. 47-bis d.P.R. 639/1970
riguarda la riliquidazione dei trattamenti pensionistici e i relativi ratei arretrati, non l'indebita trattenuta conseguente a una misura patrimoniale illegittima.
art. 96 c.p.c.
viene applicata la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in ragione della definizione del ricorso in conformità alla proposta non accettata.
Massime di principio
- Un ente previdenziale privatizzato non può introdurre o prorogare, con atto regolamentare, un contributo patrimoniale che incida su pensioni già liquidate quando tale prelievo non trovi una base legale primaria: la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. impedisce che l'autonomia regolamentare sostituisca la fonte legislativa.
- La disciplina del pro rata, nelle versioni succedutesi nel tempo, può essere attenuata per gli interventi futuri di riequilibrio del sistema, ma non consente di modificare retroattivamente trattamenti pensionistici già maturati in modo da introdurre trattenute autonome non previste dalla legge.
- Il contributo minimo previsto dalla legislazione per gli enti privatizzati costituisce un istituto diverso dal contributo di solidarietà regolamentare: esso presuppone una specifica inerzia dell'ente ed è applicabile solo entro i limiti e per le finalità indicate dal legislatore, senza poter sanare ex post una trattenuta regolamentare illegittima.
- La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici opera solo quando il credito sia liquido, esigibile e realmente "pagabile"; se invece si agisce per la restituzione di somme trattenute indebitamente su un trattamento già determinato, il termine è quello ordinario decennale.
- L'art. 47-bis del d.P.R. 639/1970 disciplina la riliquidazione di pensioni e i relativi ratei arretrati, ma non si estende alle pretese restitutorie fondate sull'illegittimità di un prelievo patrimoniale autonomo applicato dall'ente previdenziale.
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